Più trasparenza nell'ambito del trattamento dei dati personali; Il Consiglio federale pone in vigore al 1°gennaio 2008 il diritto riveduto in materia di protezione dei dati

Berna, 28.09.2007 - Le persone i cui dati sono raccolti e trattati dovranno essere informate meglio rispetto al passato e nel caso di comunicazioni all'estero occorrerà rispettare criteri più severi. Un'ulteriore innovazione della rivista legge sulla protezione dei dati (LPD) è il rafforzamento dell'autoregolamentazione. Venerdì, il Consiglio federale ha posto in vigore al 1°gennaio 2008 la LPD modificata e le relative disposizioni d'esecuzione.

La LPD rivista prevede l’obbligo per le persone private e per gli organi federali di informare attivamente la persona interessata quando raccolgono o trattano dati degni di particolare protezione (ad es. dati concernenti la salute o le opinioni religiose) e profili della personalità su di lei. La persona interessata deve essere informata almeno dell’identità del detentore della collezione, delle finalità del trattamento per il quale i dati sono raccolti e delle categorie dei destinatari dei dati se è prevista la loro comunicazione. Per quanto riguarda i dati personali non degni di particolare protezione, per la persona interessata la raccolta deve essere almeno riconoscibile.

Nel caso della comunicazione all'estero occorrerà rispettare criteri più severi rispetto a finora. La legge elenca in modo esaustivo i criteri in base ai quali è permesso comunicare all'estero dati personali se manca una legislazione che assicuri una protezione adeguata.

Promozione dell'autoregolamentazione

La legge rafforza inoltre i meccanismi di autoregolamentazione nell'ambito della protezione dei dati. Essa prevede infatti sia la nomina di persone indipendenti e interne alle aziende che sono responsabili della protezione dei dati sia l'introduzione di una procedura di certificazione della protezione dei dati; le persone che trattano dati personali e che impiegano siffatti strumenti potranno, come contropartita, usufruire di talune agevolazioni.

Il nuovo diritto garantisce inoltre uno standard minimo per la protezione dei dati a livello svizzero. Fissa i criteri che vanno osservati dalle autorità cantonali e comunali quando trattano dati federali.

Il Consiglio federale ha inoltre deciso di ratificare entro la fine dell'anno corrente il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale di modo che possa entrare in vigore il 1° aprile 2008. La LPD rivista fissa i criteri per la comunicazione - conforme alla legge - di dati all’estero e conferisce all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza il diritto di ricorrere nell’ambito della sorveglianza sugli organi federali.

Una nuova disposizione consente alle autorità federali di autorizzare, per un periodo limitato e nell’ambito di progetti pilota, il trattamento automatizzato di dati degni di particolare protezione o di profili della personalità prima dell’entrata in vigore di una corrispondente base legale formale. Questa disposizione è già entrata in vigore.

Adeguamenti di ordine tecnico a livello di ordinanza

Le modifiche all'ordinanza relativa alla LPD disciplina nei particolari l'obbligo di notificare le collezioni di dati all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Esse riguardano inoltre l'obbligo di informare l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza in merito alle garanzie e alle regole interne all'aziende concernenti la protezione dei dati, qualora vengono comunicati dati personali a Stati che non dispongono di una legislazione che assicura una protezione dei dati adeguata.

Le certificazioni previste nella LPD modificata, che perseguono lo scopo di migliorare la protezione e la sicurezza dei dati, necessitano altresì di disposizioni d'attuazione. Poiché si tratta di una materia nuova, viene emanata una propria ordinanza. Questa ordinanza disciplina segnatamente l'accreditamento di organismi di certificazione nonché alcune esigenze minime in vista della certificazione di organizzazioni e procedure rispettivamente di prodotto e sistemi. Lo svolgimento della certificazione spetta esclusivamente a organismi privati di certificazione.


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Ultima modifica 30.01.2024

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