Sanzionare in modo adeguato i reati; Il Consiglio federale dà avvio alla procedura di consultazione sull’armonizzazione delle norme penali

Berna, 08.09.2010 - Il Consiglio federale intende armonizzare le sanzioni previste nella Parte speciale del Codice penale consentendo in tal modo di punire adeguatamente i reati. Mercoledì ha posto in consultazione un avamprogetto che prevede una revisione parziale della Parte speciale del Codice penale nonché i corrispondenti adeguamenti del Codice penale militare e diverse modifiche del diritto penale accessorio. La revisione dedica particolare attenzione al quadro sanzionatorio per i reati contro la vita e l’integrità della persona.

Sinora le disposizioni penali della Parte speciale del Codice penale non sono mai state sottoposte a un'analisi comparativa completa e trasversale da cui potesse emergere se effettivamente corrispondono alla gravità del reato e se sono sufficientemente armonizzate tra loro. Con l'armonizzazione delle sanzioni s'intendono predisporre sufficienti strumenti differenziati per punire le varie tipologie di reati e lasciare al giudice il necessario margine di apprezzamento. È poi compito dei giudici far uso di questo margine per infliggere pene commisurate alla colpa.

Inasprimento delle pene per i reati violenti

In caso di omicidio colposo (art. 117) e lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2) la pena detentiva massima è portata da tre a cinque anni adeguandola dunque alla pena minima prevista per l'omicidio intenzionale. Tale innalzamento della pena massima consente di relativizzare - ad esempio nel contesto di incidenti causati dai cosiddetti "pirati della strada" - la portata pratica della distinzione tra commissione intenzionale e commissione colposa.

Nel caso di lesioni personali gravi (art. 122), viste le notevoli conseguenze per le vittime, la pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere viene mutata in una pena detentiva superiore ai due anni; per l'esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129) s'intende invece introdurre una pena detentiva minima di sei mesi. In caso di rapina (art. 140) la pena minima viene portata a un anno. Per reati commessi in banda contro l'integrità sessuale (art. 200) i giudici saranno ora tenuti ad aumentare imperativamente la pena. Inoltre per la rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135) e per la pornografia (art. 197) si vuole aumentare la pena massima nella misura in cui le infrazioni si riferiscono ad atti violenti o sessuali concreti con bambini o adolescenti.

Sanzioni penali in caso di reati sessuali: nessun inasprimento generalizzato

L'avamprogetto rinuncia all'introduzione di una pena minima in caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187), poiché tale fattispecie riguarda atti di diversa natura e gravità. L'introduzione di una pena minima obbligherebbe il giudice a dare una nuova definizione della nozione di atto sessuale e a sanzionare soltanto violenze sessuali di media ed elevata gravità. Si rinuncia pure ad aumentare la pena detentiva massima di cinque anni poiché gli abusi che includono anche le offese alla libertà e all'onore sessuali di un fanciullo rientrano già nella coazione sessuale, nella violenza carnale o negli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere e possono essere puniti con pene detentive fino a 15 anni. Per motivi di politica criminale e di prevenzione invece non potranno più essere pronunciate pene pecuniarie per atti sessuali con fanciulli e per ulteriori reati sessuali (art. 188, 189, 191, 192, 193 e 195) bensì soltanto pene privative della libertà.

Abrogazione di diverse disposizioni penali

L'avamprogetto propone inoltre di abrogare diverse disposizioni penali. Tuttavia ciò non significa obbligatoriamente l'impunità per comportamenti sinora punibili poiché nella maggior parte dei casi è possibile applicare altre norme penali. È ad esempio il caso dell'abrogazione dell'incesto (art. 213). Per continuare comunque nella pratica a sanzionare adeguatamente i casi rilevanti di abusi sessuali su bambini e adolescenti commessi dai genitori bastano le fattispecie degli articoli 187, 188, 189, 190 e 191 (atti sessuali con fanciulli, atti sessuali con persone dipendenti, coazione sessuale, violenza carnale e atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere). Soltanto in pochi casi in cui al giorno d'oggi la sanzione è priva di senso (ad es. art. 328 Contraffazione di segni di valore postali senza fini di falsificazione) l'abrogazione della norma penale comporterà una totale impunità.

Quadro sanzionatorio: i giudici non lo sfruttano appieno

La discussione sul quadro sanzionatorio non può prescindere dalla prassi dei giudici poiché se non vi è una relazione equilibrata tra pene comminate e pene inflitte, il diritto penale perde credibilità e anche il suo potere di prevenzione ne risulta diminuito. Per tale motivo durante l'elaborazione dell'avamprogetto si è fatto capo ai dati statistici sulle condanne di adulti del periodo che va dal 1984 al 2006. È emerso che le pene inflitte - eccettuato per alcuni reati - raramente si situano nella fascia superiore del quadro sanzionatorio bensì decisamente in quella inferiore.


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Ultima modifica 30.01.2024

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