Nuovo diritto contabile: entrata in vigore al 1° gennaio 2013

Berna, 22.11.2012 - La Svizzera si dota di un nuovo diritto contabile, che prevede requisiti differenziati in funzione dell'importanza economica delle imprese. Mercoledì il Consiglio federale ha posto in vigore al 1° gennaio 2013 l'entrata in vigore della corrispondente modifica del Codice delle obbligazioni e delle disposizioni esecutive necessarie.

Il nuovo diritto contabile non si rifà più alla forma giuridica dell'impresa, ma alla sua importanza economica. In futuro, le ditte individuali e le società di persone con cifre d'affari inferiori a CHF 500 000 per esercizio, le associazioni e le fondazioni senza obbligo d'iscrizione nel registro di commercio e le fondazioni non soggette a revisione dovranno contabilizzare unicamente le entrate, le uscite e lo stato patrimoniale. Le disposizioni generali del nuovo diritto contabile riflettono la contabilità e il rendiconto di una PMI ben gestita. Alle imprese soggette a revisione ordinaria e ai gruppi d'imprese si applicano invece disposizioni più restrittive. Nell'interesse del mercato dei capitali o a tutela di azionisti minoritari, in determinate circostanze il conto individuale o consolidato va presentato secondo una norma contabile riconosciuta.

Un moderno strumento informativo

In una nuova ordinanza, il Consiglio federale designa cinque sistemi normativi privati da considerarsi norme contabili riconosciute (IFRS, IFRS für KMU, Swiss GAAP FER, US GAAP e IPSAS). Visto il rinvio diretto a tali norme, fa sempre stato la loro versione più recente. Una determinata norma dev'essere applicata integralmente all'intero conto presentato. Un conto individuale o consolidato conforme a una norma riconosciuta è del tutto privo di riserve tacite arbitrarie e rispecchia l'effettiva situazione economica dell'impresa ("true and fair view"). Le chiusure contabili effettuate a norma non fungono né da base imponibile né determinano il prelievo degli oneri sociali, ma sono un ulteriore moderno strumento informativo per le persone che detengono partecipazioni in un'impresa.

Il nuovo diritto contabile impone di conservare per dieci anni i libri di commercio, i documenti contabili e i rapporti d'esercizio e di revisione. La corrispondenza d'affari per contro va conservata soltanto se serve da documento contabile, a meno che leggi speciali dispongano altrimenti. L'ordinanza sui libri di commercio è pertanto stata adeguata di conseguenza.

Le imprese hanno due o tre anni di tempo per conformarsi alla nuova situazione giuridica. Saranno tenute ad applicare le nuove disposizioni a partire dall'esercizio 2015, risp. 2016 per i conti consolidati, ma possono anticiparne l'applicazione se lo desiderano.


Indirizzo cui rivolgere domande

Ufficio federale di giustizia, T +41 58 462 48 48, media@bj.admin.ch



Pubblicato da

Il Consiglio federale
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html

Dipartimento federale di giustizia e polizia
http://www.ejpd.admin.ch

Ufficio federale di giustizia
http://www.bj.admin.ch

Ultima modifica 30.01.2024

Inizio pagina

Abonnarsi ai comunicati

https://www.metas.ch/content/bj/it/home/aktuell/mm.msg-id-46804.html