Autorità parentale congiunta: nuove disposizioni sull’accredito per compiti educativi nell’AVS

Berna, 14.05.2014 - Mercoledì il Consiglio federale ha adottato le nuove disposizioni sull’assegnazione dell’accredito per compiti educativi e altre disposizioni esecutive sull’autorità parentale congiunta. Come la modifica del Codice civile (CC), anche le modifiche delle ordinanze sullo stato civile entrano in vigore il 1° luglio 2014. La modifica dell’ordinanza AVS entrerà invece in vigore il 1° gennaio 2015 per consentire alle autorità cantonali di protezione dei minori e degli adulti di prepararsi ai loro nuovi compiti.

La modifica del Codice civile farà sì che l'autorità parentale congiunta diventi la regola. Tuttavia, anche in futuro in molti casi soltanto un genitore ridurrà la propria attività lucrativa per accudire i figli a scapito delle sue future prestazioni AVS. La normativa attuale, secondo cui gli accrediti per compiti educativi sono in linea di massima attribuiti per metà a ciascun coniuge in caso di autorità parentale congiunta, risulterebbe quindi spesso inadeguata.

Pertanto, spetterà a un'autorità assegnare gli accrediti per compiti educativi in caso di autorità parentale congiunta di genitori divorziati o non coniugati. La nuova disposizione nell'ordinanza AVS prevede che il giudice o l'autorità cantonale di protezione dei minori e degli adulti stabilisca a chi assegnare gli accrediti per compiti educativi in occasione di ogni decisione riguardante l'autorità parentale congiunta, l'attribuzione della custodia o la partecipazione ai compiti di cura. L'intero accredito per compiti educativi sarà attribuito al genitore che presumibilmente si occuperà a tempo pieno della cura dei figli comuni, mentre andrà suddiviso per metà se vi è motivo di pensare che ambedue i genitori provvederanno in egual misura alla cura dei figli.

Convenzione sull'assegnazione degli accrediti per compiti educativi

Se l'autorità parentale congiunta è istituita sulla base di una dichiarazione comune dei genitori all'ufficio dello stato civile o all'autorità cantonale di protezione, i genitori devono nel contempo stipulare una convenzione sull'assegnazione degli accrediti per compiti educativi oppure consegnare tale convenzione alla competente autorità di protezione entro tre mesi. In caso contrario, l'autorità di protezione decide d'ufficio sull'assegnazione degli accrediti per compiti educativi. La procedura per la consegna della dichiarazione all'ufficio dello stato civile verrà regolata nell'ordinanza sullo stato civile e nell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile. Finché l'assegnazione degli accrediti per compiti educativi non è fissata con una decisione del giudice o dell'autorità di protezione né mediante una convenzione tra i genitori, essi sono assegnati interamente alla madre. Questa normativa tiene conto del fatto che ancora oggi nella maggior parte dei casi la cura dei figli limita più l'attività lucrativa della madre che quella del padre.

Stesso cognome per i figli in comune

Per quanto riguarda il cognome, in futuro il figlio comune di genitori non uniti in matrimonio sarà equiparato ai figli nati da genitori coniugati. In caso di autorità parentale congiunta saranno i genitori non coniugati a decidere quale cognome debbano portare i loro figli. Il cognome scelto varrà per tutti i figli in comune di tali genitori indipendentemente dall'attribuzione dell'autorità parentale.


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Ultima modifica 30.01.2024

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