La legge sull’impiego della coercizione, licenziata dal Parlamento il 20 marzo 2008, disciplina in modo uniforme l’impiego della coercizione di polizia e si applica a tutte le autorità federali nonché alle autorità cantonali operanti su mandato della Confederazione (soprattutto in caso di espulsioni e trasporto di detenuti). La legge intende garantire che l’impiego di violenza fisica, di mezzi ausiliari e di armi sia adeguato alle circostanze e rispetti nella misura del possibile l’integrità della persona interessata. L’ordinanza stabilisce quali mezzi coercitivi possono essere utilizzati in determinate situazioni ed elenca le armi e i mezzi ausiliari permessi. Dopo due anni il DFGP dovrà allestire un rapporto di valutazione sui dispositivi destabilizzanti (taser). Tali dispositivi rappresentano un’alternativa alle armi da fuoco e possono essere impiegati soltanto a severe condizioni.
Ultima modifica 22.05.2008
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