La decisione quadro del Consiglio dell’UE del 27/28 novembre 2008 disciplina la protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria, e costituisce un ulteriore sviluppo dell’acquis di Schengen. È conforme ai principi della Convenzione per la protezione delle persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale, e introduce disposizioni speciali, definendo in particolare gli scopi per i quali è possibile trattare i dati comunicati da uno Stato Schengen. Stabilisce inoltre le condizioni per la trasmissione dei dati a uno Stato terzo e prevede l’obbligo, per l’autorità competente, di informare la persona interessata – fatte salve alcune eccezioni – in merito al trattamento dei dati. Da un primo esame è risultato che l’attuazione della decisione quadro richiede l’adeguamento o la creazione di alcune disposizioni di legge svizzere.
Ultima modifica 14.01.2009
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