Venerdì il Consiglio federale ha preso atto dell’esito della consultazione adottando il messaggio sulla revisione totale della legge federale del 29 settembre 1952 su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit; RS 141.0). La revisione in corso, che tiene conto delle disposizioni della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri, persegue in particolare i seguenti obiettivi:
- Cittadinanza svizzera soltanto per gli stranieri ben integrati
In futuro possono richiedere la cittadinanza svizzera soltanto gli stranieri titolari di un permesso di domicilio, il cosiddetto "permesso C". Devono inoltre essere adempite varie condizioni ben definite nella legge, in particolare il rispetto dei valori costituzionali, la facoltà di comunicare in una lingua nazionale o la volontà di partecipare alla vita economica o di acquisire una formazione.
- Incentivo all'integrazione
I successi integrativi saranno premiati con la possibilità di anticipare la richiesta di naturalizzazione. In virtù del disegno di legge, può avvalersi di tale possibilità lo straniero che risiede in Svizzera da almeno otto anni, purché sia già titolare di un permesso di domicilio – solitamente concesso soltanto dopo un soggiorno di dieci anni, ma rilasciato a titolo eccezionale già dopo cinque anni in caso di buona integrazione.
- Armonizzati i termini cantonali e comunali di dimora per chi cambia domicilio
I termini di dimora cantonali e comunali in seguito a un cambiamento di domicilio non dovranno superare i tre anni. Inoltre l’intera procedura di naturalizzazione competerà al Comune nel quale è stata presentata la domanda. Tali disposizioni tengono conto dell’attuale bisogno di mobilità degli interessati e dell'economia.
- Perfezionare lo scambio di dati
S’intende creare la base legale per perfezionare lo scambio di dati tra le autorità esecutive della legge sulla cittadinanza e altre autorità.
- Procedure più semplici
Il disegno di legge introduce una procedura nazionale uniforme per la cooperazione con la Confederazione. Sono altresì precisate le competenze della Confederazione e dei Cantoni, al fine di evitare procedure inutili.
Ultima modifica 04.03.2011
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