Accogliendo l’iniziativa popolare «per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile», il 30 novembre 2008 il Popolo e i Cantoni hanno posto in vigore il nuovo articolo 123b della Costituzione federale, che recita «l’azione penale e la pena per i reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi sono imprescrittibili». Per garantire la certezza e l’applicazione uniforme del diritto vanno in particolare specificati i concetti vaghi di «fanciulli impuberi» e di «reati sessuali o di pornografia». A tal fine sono stati riveduti il Codice penale e il Codice penale militare. Avendo raccolto ampi consensi in sede di consultazione, l’avamprogetto ha subito soltanto qualche ritocco.
Dodici anni – un criterio chiaro
L’ordinamento giuridico svizzero non conosce il concetto di «fanciulli impuberi», ragion per cui le autorità penali rischiano di darne interpretazioni divergenti causando disparità di trattamento e incertezza giuridica sia per la vittima sia per il reo. Le autorità faticherebbero inoltre a dimostrare che la vittima non aveva ancora raggiunto la pubertà al momento dei fatti. Il Consiglio federale intende pertanto sancire nella legge un criterio univoco: fondandosi sulla letteratura scientifica e su nuovi spunti forniti da associazioni mediche, propone di definire come impuberi i fanciulli che non hanno ancora compiuto i dodici anni. Nell’avamprogetto l’età protetta era stata fissata a dieci anni. Innalzando tale soglia a dodici anni, il Consiglio federale tiene conto delle obiezioni sollevate da vari rappresentanti della classe medica, i quali avevano fatto notare, tra l’altro, che sovente l’interesse sessuale dei predatori pedofili si concentra su bambini tra i cinque e i sei o su ragazzini tra gli undici e i dodici anni.
Quattro i reati imprescrittibili
Chiarire il concetto di «reati sessuali o di pornografia» è altrettanto importante sia per le autorità penali sia per le vittime e gli autori del reato. La nuova disposizione costituzionale e le finalità dell’iniziativa popolare consentono di desumere che il concetto si riferisca a reati sessuali gravi, commessi su un bambino. Di conseguenza, il Consiglio federale propone l’imprescrittibilità dei seguenti quattro reati: atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale, violenza carnale, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere.
Disposizione transitoria favorevole alle vittime
Il Consiglio federale ritiene che il Popolo, accogliendo l’iniziativa sull’imprescrittibilità, volesse garantire la possibilità di perseguire a vita gli autori di tali reati nel maggior numero possibile di casi. Ha quindi optato per una disposizione transitoria che permette di applicare l’imprescrittibilità anche ai reati commessi prima del 30 novembre 2008, ma non ancora caduti in prescrizione in quella data. L’estensione dell’imprescrittibilità ai reati già prescritti prima del 30 novembre 2008 non sarebbe invece compatibile con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la giurisprudenza corrente della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Norme speciali per autori minorenni
Quanto agli autori minorenni, il Consiglio federale intende mantenere le disposizioni vigenti del diritto penale minorile, che tengono conto degli interessi delle vittime e dei rei in egual misura: la vittima può sporgere denuncia finché non compie 25 anni, mentre l’autore ha la possibilità di reintegrarsi nella società senza dover temere a tempo indeterminato di essere perseguito.
Documenti
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Messaggio
(FF 2011 5393)
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Disegno
(FF 2011 5431)
- Risultati della consultazione (PDF, 89 kB, 21.06.2011)
Link
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Intervento della consigliera federale Simonetta Sommaruga
22 giugno 2011
Ultima modifica 22.06.2011
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