Da quando ha recepito lo standard di cui all’articolo 26 della Convenzione modello dell’OCSE attuandolo nelle convenzioni di doppia imposizione, la Svizzera presta assistenza amministrativa anche nei casi di mera sottrazione d'imposta. In materia di assistenza giudiziaria, invece, il diritto vigente esclude la cooperazione nei casi di sottrazione d’imposta prevedendola soltanto per i casi di truffa fiscale. Per colmare le lacune ed evitare contraddizioni, il 29 maggio 2009 il Consiglio federale aveva deciso di adattare l’assistenza giudiziaria alla nuova politica in materia di assistenza amministrativa stipulando convenzioni bilaterali. Tale via essendosi tuttavia rivelata troppo laboriosa, il 29 giugno 2011 il Consiglio federale ha deciso di perfezionare l’assistenza giudiziaria modificando le basi legali e recependo gli strumenti pertinenti del Consiglio d’Europa.
Cooperazione per tutti i reati fiscali …
La modifica della legge sull’assistenza in materia penale, oggi posta in consultazione dal Consiglio federale, abroga la riserva che consente alla Svizzera di negare sistematicamente l’assistenza giudiziaria per i reati fiscali e di concederla per truffa in materia fiscale soltanto in casi eccezionali. In futuro la Svizzera coopererà con l’estero sostanzialmente in tutti i casi di reati fiscali transfrontalieri. Le condizioni per la concessione dell’assistenza giudiziaria restano tuttavia immutate: anche in futuro le richieste dovranno essere concrete e motivate e sarà ancora possibile rifiutare l’assistenza giudiziaria per reati di poco conto. Il nuovo disciplinamento si applicherà a tutte le forme di cooperazione in materia penale, ovvero l’estradizione, l’assunzione di prove nonché il perseguimento e l’esecuzione penali in via sostitutiva.
… ma non con tutti gli Stati
La nuova disciplina riguarda gli Stati con i quali la Svizzera ha stipulato una convenzione di doppia imposizione nuova o riveduta secondo la Convenzione modello dell’OCSE. Con il recepimento dei pertinenti Protocolli addizionali del Consiglio d’Europa, la Svizzera intende inoltre estendere la cooperazione anche agli Stati aderenti a tali protocolli, allineando quindi la propria politica in materia di assistenza giudiziaria agli standard europei. Una normativa uniforme nel settore fiscale è tanto più necessaria considerati gli stretti vincoli di partenariato e i valori comuni che legano la Svizzera agli Stati membri del Consiglio d’Europa. Con tutti gli altri Stati, la cooperazione nel campo fiscale continuerà a essere ammessa soltanto in misura limitata nei casi di truffa in materia fiscale.
La consultazione si concluderà l’8 ottobre 2012.
Documenti
(Questi documenti non sono disponibili in italiano)
- Bericht (PDF, 212 kB, 15.06.2012)
- Rapport (PDF, 176 kB, 15.06.2012)
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Entwurf (PDF, 30 kB, 14.06.2012)
(Rechtshilfegesetz)
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Projet (PDF, 35 kB, 14.06.2012)
(loi sur l’entraide pénale internationale)
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Entwurf (PDF, 29 kB, 14.06.2012)
(Zusatzprotokolle)
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Projet (PDF, 28 kB, 14.06.2012)
(protocoles additionnels)
Ultima modifica 15.06.2012
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