Già attualmente le persone che svolgono un’attività ufficiale (p. es. insegnanti oppure operatori sociali) sono tenute ad avvisare l’autorità di protezione dei minori (APMA) se sospettano che il bene del minore sia in pericolo. Il disegno intende estendere l’obbligo di avviso a tutti gli specialisti che, avendo un contatto professionale regolare con minori, intrattengono un rapporto particolare. Si tratta, ad esempio, degli specialisti che operano nei settori dell’assistenza, dell’istruzione, della religione o dello sport. Con la normativa proposta il Consiglio federale adempie la richiesta della mozione Aubert (08.3790).
Estendere l’obbligo di avviso agli specialisti che hanno contatti con minori a titolo professionale
Lo scopo dell’estensione dell’obbligo di avviso è di garantire che l’autorità di protezione dei minori possa adottare tempestivamente le misure necessarie per proteggere il minore in pericolo, evitando così di lasciare i minori soli in una situazione da cui possono risultare danni gravi e durevoli.
Al contrario di quanto proposto dall’avamprogetto, il disegno prevede l’obbligo di avvisare le autorità competenti soltanto per gli specialisti che hanno contatti con minori a titolo professionale. Le persone che intrattengono contatti con minori unicamente nel loro tempo libero (p. es. allenatori sportivi attivi a titolo volontario) non soggiacciono invece a tale obbligo. Così facendo si limita la cerchia delle persone tenute ad avvisare agli specialisti capaci di valutare se un minore è in pericolo. L’obbligo di avviso sussiste inoltre solo se lo specialista, nell’ambito della sua attività, non è in grado di porre fine alla messa in pericolo del minore.
Diritto di avviso anche per chi soggiace al segreto professionale
Le persone tenute a un segreto professionale tutelato dal Codice penale (art. 321 CP) possono avvisare le autorità di protezione dei minori. Si rinuncia tuttavia ad assoggettarle a un obbligo di avviso, poiché potrebbe deteriorare inutilmente il rapporto di fiducia istaurato con il minore interessato o con terzi e quindi rivelarsi controproducente. Rispetto all’avamprogetto, il disegno prevede un diritto di avviso per tutte le persone tenute a serbare il segreto professionale, quindi anche per medici, psicologi e avvocati. Con la nuova normativa sono invece esplicitamente esonerati dall’obbligo di avviso gli ausiliari delle persone soggette al segreto professionale, quali ad esempio assistenti di studi medici oppure giuristi praticanti.
Documenti
- Risultati della procedura di consultazione (PDF, 305 kB, 05.06.2020)
-
Messaggio
(FF 2015 2751)
-
Progetto
(FF 2015 2787)
Ultima modifica 15.04.2015
Contatto
Ufficio federale di giustizia
Sonja
Maire
Bundesrain 20
CH-3003
Berna
T
+41 58 462 46 39
F
+41 58 462 78 79