La modifica della legge sull'asilo volta ad accelerare le procedure, adottata in occasione della votazione popolare del 5 giugno 2016 dal 66,8 per cento dei cittadini, prevede di sottoporre la realizzazione dei centri della Confederazione a una procedura federale di approvazione dei piani da parte del DFGP, che deciderà in qualità di autorità unica. L'ordinanza di attuazione adottata oggi tiene conto in ampia misura dei pareri presentati durante la consultazione, svoltasi da ottobre 2016 a gennaio 2017.
Procedura semplificata
In futuro il DFGP esaminerà la conformità con il diritto vigente dei progetti di costruzione dei CFA depositati dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM). A tal fine consulterà i Comuni, i Cantoni, i privati e le autorità federali interessati. Prima di depositare presso il DFGP la domanda di esame preliminare, la SEM potrà consultare in modo informale il Cantone e il Comune interessati.
La procedura di deposito dei piani è aperta dal DFGP e si svolge nel rispetto della procedura abituale nel settore edile. Le domande di autorizzazione a costruire presentate a livello cantonale sulle quali non è stata presa una decisione di prima istanza entro il 1° gennaio 2018 non saranno portate avanti.
La procedura di approvazione dei piani dei nuovi CFA si fonda sul piano settoriale Asilo (PSA), che stabilisce le ubicazioni dei centri. Anche il PSA è stato oggetto di una consultazione, avviata dalla SEM e dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale e terminata il 4 luglio 2017. Il Consiglio federale deciderà in merito al PSA probabilmente entro la fine del 2017.
Adozione di altre modifiche di ordinanze
Il Consiglio federale ha pure adottato altre modifiche di ordinanze necessarie all’attuazione della revisione della legge sull’asilo. Ha in particolare precisato i criteri per designare gli Stati, o le regioni di Stati, in cui il ritorno è in via di principio esigibile. Con l'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) ha adottato una lista di Paesi che soddisfano tali criteri. Oltre agli Stati dell'Unione europea vi figurano segnatamente l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, il Kosovo, la Macedonia, il Montenegro e la Serbia. Il Consiglio federale riesaminerà periodicamente la lista. Altri Stati o regioni potranno essere aggiunti o ritirati.
Inoltre, i dati medici trasmessi alle autorità cantonali e alla SEM al fine di valutare la possibilità di trasportare uno straniero in occasione dell'esecuzione dell'allontanamento devono essere eliminati al momento opportuno. L'OEAE fissa la durata di conservazione di questi dati, eliminati al più tardi 12 mesi dopo che lo straniero ha lasciato la Svizzera.
Documentazione
- Risultati della procedura di consultazione (PDF, 471 kB, 13.07.2020)
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Ordinanza concernente l’entrata in vigore parziale della modifica del 25 settembre 2015 della legge sull’asilo del 25 ottobre 2017
(RU 2017 6171; entrata in vigore parziale il 1° gennaio 2018)
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Ordinanza concernente la procedura d’approvazione dei piani nel settore dell’asilo (OAPA) del 25 ottobre 2017
(RU 2017 6175; entrata in vigore il 1° gennaio 2018)
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Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull’asilo, OAsi 2). Modifica del 25 ottobre 2017
(RU 2017 6173; entrata in vigore il 1° gennaio 2018)
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Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE). Modifica del 25 ottobre 2017
(RU 2017 6167; entrata in vigore il 1° gennaio 2018)
- Commento relativo all’OAPA, all'OAsi 2 e all'OEAE (PDF, 688 kB, 13.07.2020)
Ultima modifica 25.10.2017
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