Misure restrittive della libertà

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Se una persona è capace di discernimento non è ammesso sottoporla senza il suo consenso a una misura restrittiva della libertà sotto forma di mezzi di contenzione e/o di provvedimenti medici a meno che tali misure non siano previste da un ricovero forzato disposto dalle autorità. Simili misure devono essere prescritte per legge, devono essere giustificate da un interesse pubblico ed essere proporzionate. Il criterio determinante per valutare simili misure, sotto il profilo dei diritti umani, è il diritto all’autodeterminazione di una persona, la quale può rifiutare un esame o un trattamento medico.

Le misure restrittive della libertà sostanzialmente si suddividono in due categorie:

  • i trattamenti senza consenso, che di regola consistono nella somministrazione di farmaci contro o senza l’autorizzazione dell’interessato;
  • le misure di contenzione, che consistono nell’isolamento (collocazione di un paziente da solo, contro la sua volontà, in una stanza chiusa a chiave), in tecniche di immobilizzazione meccaniche (p. es. polsiere o cavigliere, cinghie, coperte Zewi, cinture pelviche o letti con sponde) o in misure elettroniche (p. es. braccialetti elettronici, sensori, loop induttivo nella scarpa).

Nelle visite agli istituti psichiatrici, la Commissione dedica la sua attenzione alle condizioni di applicazione delle misure restrittive della libertà e esamina la loro conformità alla luce delle disposizioni relative alla protezione dell’adulto e ai diritti dell’uomo.

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Ultima modifica 14.12.2021

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