Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea

(Comunicato IMES)
Berna. Il 1° giugno 2002, contemporaneamente agli altri sei accordi settoriali (bilaterali I), entra in vigore l'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea. L'accordo sulla libera circolazione delle persone disciplina l'ingresso e il soggiorno sia dei cittadini degli Stati membri dell'UE in Svizzera sia degli Svizzeri nell'UE. La libera circolazione delle persone è introdotta progressivamente.

Per un periodo transitorio di cinque anni l'accesso al mercato del lavoro continuerà a rimanere limitato. Tali limitazioni del mercato del lavoro saranno progressivamente soppresse. La Svizzera ha tuttavia la possibilità di reintrodurre i contingenti dopo cinque-dodici anni dall'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone in caso di un aumento inaspettatamente elevato dell'immigrazione dall'UE.
Dopo l'ammissione, per i cittadini UE in Svizzera e per gli Svizzeri nell'UE vigono le stesse condizioni di vita e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali (principio della parità di trattamento).

I lavoratori e i liberi professionisti hanno il diritto all'ingresso, al soggiorno e all'esercizio di un'attività dipendente o autonoma in Svizzera, fatti salvi i disciplinamenti vigenti durante il periodo transitorio. Essi godono inoltre dei seguenti diritti: libera scelta del luogo di domicilio e di lavoro, libertà di cambiare professione e impiego nonché il diritto al ricongiungimento famigliare. In futuro, i cittadini UE con un permesso di soggiorno di breve durata non devono più lasciare la Svizzera dopo la scadenza del loro permesso, ma possono cercare un nuovo impiego senza interrompere il soggiorno.

Con l'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione, le persone che non esercitano un'attività lucrativa, come i pensionati e gli studenti, hanno da subito – vale a dire senza periodo transitorio – diritto all'ingresso e al soggiorno, sempreché siano assicurati contro infortunio e malattia e dispongano di sufficienti mezzi finanziari.

I cittadini UE che soggiornano già in Svizzera hanno il diritto di prolungare o rinnovare il loro permesso. Possono appellarsi immediatamente a tutti i diritti derivanti dall'accordo. Gli attuali libretti per gli stranieri non sono sostituiti immediatamente, bensì soltanto in occasione del loro prolungamento o rinnovo.

Lo statuto di stagionale viene a cadere immediatamente con l'entrata in vigore dell'accordo; per questo motivo gli stagionali già presenti e anche le persone con un permesso di breve durata non sono più obbligati a lasciare la Svizzera dopo la scadenza del loro permesso.

L'accordo sulla libera circolazione delle persone disciplina inoltre il riconoscimento reciproco dei diplomi e il coordinamento delle assicurazioni sociali.

Disciplinamento per i cittadini di Stati terzi nell'OLS L'ordinanza riveduta che limita l'effettivo degli stranieri (OLS), che continua ad applicarsi a cittadini di Stati terzi, entra parimenti in vigore il 1° giugno 2002. Tuttavia, per quanto concerne lo statuto dei cittadini di Paesi terzi non vi sono cambiamenti.

Ultima modifica 19.04.2002

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