Accordo di riammissione tra la Svizzera, l'Afghanistan e l'ACNUR

Berna-Wabern. La Svizzera ha firmato in data odierna un accordo con l'Afghanistan e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) che disciplina la riammissione dei cittadini afgani. Nel contempo l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha avviato un programma di aiuto al ritorno per l'Afghanistan, volto a promuovere il ritorno volontario e regolare dei richiedenti l’asilo originari dell'Afghanistan nonché a facilitare la loro reintegrazione professionale e sociale nel Paese d'origine. Il programma di aiuto al ritorno è limitato al 30 settembre 2008 ed è rivolto ai cittadini afgani che hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera prima del 1° ottobre 2006.

In margine all'Executive Committee dell'ACNUR a Ginevra, è stato firmato in data odierna l'Accordo tripartito tra la Svizzera, l'Afghanistan e l'ACNUR. Il campo d'applicazione di tale accordo di riammissione si estende anche al Principato del Liechtenstein. L'accordo contiene un obbligo di riammissione esauriente e senza formalità per i cittadini afgani, con un'attenzione particolare al ritorno volontario.

L'accordo entra in vigore con la firma odierna, completando così i mezzi a disposizione del nostro Paese per lottare contro la migrazione irregolare. Finora la Svizzera ha firmato 40 accordi del genere con complessivamente 43 Stati.
Nel quadro della conclusione di questo accordo, l'Ufficio federale della migrazione ha concepito, d'intesa con la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione internazionale delle migrazioni (OIM), un programma di aiuto al ritorno per l'Afghanistan. L'ACNUR è associata all'elaborazione e all'attuazione del programma di aiuto al ritorno ed è competente per il monitoraggio dei ritorni. Il programma, avviato il 1° ottobre 2006, si estenderà sull'arco di due anni.

Il programma di aiuto al ritorno intende appoggiare e agevolare la reintegrazione professionale e sociale delle persone interessate al momento del rientro in Afghanistan.

L'aiuto al ritorno prevede un aiuto finanziario di 2 000 franchi per ogni adulto e di 1 000 franchi per ogni minorenne. Possono inoltre essere sussidiati, in ragione di 3 000 franchi al massimo per persona o di 6 000 franchi al massimo per coppie o famiglie, progetti individuali di reintegrazione, quali ad esempio la possibilità di costruirsi un futuro professionale oppure una formazione professionale.

Le persone interessate sono accolte in Afghanistan da rappresentanti dell'OIM che le appoggiano nel disbrigo delle formalità d'entrata. Il proseguo del viaggio via terra o per via aerea è organizzato sino alla destinazione finale. La missione dell'OIM è inoltre responsabile dell'attuazione sul posto del progetto individuale di reintegrazione.

Le persone interessate a partecipare al programma di aiuto al ritorno per l'Afghanistan possono rivolgersi al consultorio del rispettivo Cantone di residenza, che fornirà loro tutte le informazioni del caso.

Ultima modifica 05.10.2006

Inizio pagina

Contatto

Informazione e comunicazione SEM
Quellenweg 6
CH-3003 Berna

Stampare contatto

https://www.sem.admin.ch/content/sem/it/home/aktuell/news/2006/2006-10-05.html