Contributo speciale per il rimborso delle spese della Confederazione

Berna. I richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente sono tenute a rimborsare le spese di aiuto sociale, di partenza, d'esecuzione o altro cagionate alla Confederazione. A tal fine i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente che esercitano un'attività lucrativa devono versare un contributo di importo e durata limitati. Dal 1° gennaio 2008, il contributo speciale sostituirà l'attuale obbligo di garanzia e di rimborso (SiRück).

Anche secondo le nuove disposizioni della legge sull’asilo riveduta i datori di lavoro dei richiedenti l'asilo sono tenuti a versare all'Ufficio federale della migrazione (UFM) il 10 per cento del salario determinante per l'AVS delle persone interessate, fino a concorrenza dell'importo massimo di 15'000 franchi per persona, risp. fino al raggiungimento della durata massima di dieci anni dalla prima assunzione d'impiego.

Per le persone ammesse provvisoriamente, onde favorire la loro integrazione professionale, la limitazione temporanea è stata portata a tre anni dall'ammissione provvisoria e al massimo sette anni dall'entrata.

I giovani che svolgono attività lucrativa soggiacciono all'obbligo di pagare il contributo speciale a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 18 anni.

A tempo debito, i datori di lavoro, i lavoratori dipendenti e i Cantoni vengono informati della fine imminente dell'obbligo di pagare il contributo speciale.

Il principale obiettivo della revisione della legge sull'asilo nel settore dell’obbligo di rimborso è il passaggio a un sistema basato su un contributo forfettario. Non è quindi più effettuato un computo individuale delle spese da rimborsare. Il contributo speciale è considerato un contributo alle spese complessive cagionate da tutti i richiedenti l'asilo attivi professionalmente, compresi i loro familiari.

In linea di principio, le competenti autorità cantonali e il personale dei centri di registrazione e procedura della Confederazione potranno anche in avvenire prelevare valori patrimoniali. I valori patrimoniali prelevati saranno interamente computati sul contributo speciale fino a concorrenza dell'importo massimo o della durata massima, dopodiché non sarà più lecito prelevare valori patrimoniali. D'ora in poi i richiedenti l'asilo che lasciano la Svizzera entro sette mesi dalla presentazione della domanda d'asilo potranno, su richiesta, farsi rimborsare i valori patrimoniali prelevati.

Per ulteriori chiarimenti potrete inoltre rivolgervi alla seguente hotline:
telefono 031 323 36 39 (lunedì-venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle17.00).

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Ultima modifica 13.12.2007

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