Provvedimenti particolari per le richieste di asilo da Stati europei esenti da persecuzioni

Berna. L’Ufficio federale della migrazione (UFM) tratta con la massima priorità le richieste di asilo presentate da soggetti provenienti da Stati europei esenti da persecuzioni: nel Centro di registrazione e di procedura di Basilea viene ora assunta entro 48 ore una decisione di prima istanza circa tutti i casi per i quali, dopo la consultazione, non risulta necessario alcun ulteriore accertamento. In questo modo l’UFM gioca di anticipo rispetto a un possibile inasprimento della situazione, garantendo al contempo che nei prossimi mesi le persone realmente perseguitate possano trovare accoglienza nelle nostre strutture. Nel corso dei mesi estivi, il numero di richieste d’asilo da Paesi europei esenti dall’obbligo di visto è infatti tornato a registrare un sensibile incremento. Praticamente tutte queste domande sono immotivate e comportano un esaurimento delle capacità nei Centri di asilo svizzeri.

Significativo aumento delle richieste da Stati esenti dall’obbligo di visto

L’Ufficio federale della migrazione ha registrato negli scorsi mesi un aumento delle richieste di asilo da parte di persone che dai loro Paesi di provenienza europei possono entrare in Svizzera senza visto. Nella fattispecie, si tratta dei cittadini di Macedonia, Serbia e Bosnia-Erzegovina. L’obbligo di visto per tali Paesi è stato infatti abrogato rispettivamente nel 2009 e nel 2010 di concerto con l’UE per l’intero spazio Schengen. Soltanto a luglio 2012 il numero di richieste di asilo dalla Macedonia è cresciuto dell’83% rispetto al mese precedente, quello dalla Serbia del 68%.

Le richieste immotivate danneggiano il sistema di asilo della Svizzera

Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 luglio 2012 sono state presentate in Svizzera complessivamente 4593 richieste di asilo da parte di persone provenienti da Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Serbia. Nello stesso arco temporale, l’asilo è stato concesso a 20 persone di tali Stati, pari a una quota di riconoscimento di circa lo 0,5%. Queste persone non hanno infatti praticamente alcuna possibilità di ottenere asilo in Svizzera. Il Consiglio federale ha peraltro denominato questi Paesi come "safe countries" e ciò significa che in tali Stati viene sostanzialmente garantita un’adeguata protezione statale dalla persecuzione, anche per le minoranze. Ne deriva quindi che questi richiedenti d’asilo di norma non necessitano della protezione dalla persecuzione ai sensi della vigente Legge sull’asilo. Al contempo essi occupano posti nelle strutture ricettive svizzere, con un conseguente progressivo esaurimento delle risorse. Questa situazione danneggia pertanto la credibilità del sistema di asilo elvetico, il quale poggia sul principio secondo cui le persone realmente perseguitate possono qui trovare rifugio ed essere accolte in piena dignità.

Aiuto nel Paese di origine

Per contro, ai richiedenti d’asilo che presentano una domanda palesemente immotivata non è possibile offrire alcun aiuto e gli stessi sono tenuti a ripartire immediatamente. La Svizzera è tuttavia impegnata da anni nel processo di miglioramento della loro situazione nei rispettivi Paesi di origine. Nella fattispecie, la Confederazione ha stretto con Serbia e Bosnia-Erzegovina un partenariato in materia di migrazione finalizzato a intensificare la collaborazione con questi Stati e a un sostegno mirato degli stessi. Uno dei numerosi esempi è un progetto finanziato dalla Confederazione per la costruzione di alloggi per famiglie di etnia rom in Bosnia-Erzegovina.

Procedura di 48 ore

L’Ufficio federale della migrazione adotta ora apposite misure per poter elaborare le domande di asilo di persone provenienti da “safe countries” europei in modo efficiente e assumere rapidamente una decisione a riguardo. Vari team, che oltre agli specialisti in materia di asilo della Confederazione comprendono anche rappresentanti delle istituzioni di soccorso e interpreti linguistici, sono di stanza presso il Centro di registrazione e di procedura (CRP) di Basilea, dove conducono la procedura di valutazione dei cittadini degli Stati suindicati, assumendo una decisione entro 48 ore dal primo interrogatorio. Ciò avviene in tutti i casi in cui, dopo l’udienza circa i motivi di asilo, la fattispecie giuridicamente rilevante appare definita, senza che risultino necessari ulteriori accertamenti. Nonostante l’accelerazione della tempistica, restano assicurate tutte le garanzie procedurali – con particolare riferimento alla possibilità di ricorso presso il Tribunale amministrativo federale. Trovano altresì applicazione tutti gli ulteriori criteri qualitativi. La Svizzera continuerà a garantire per i richiedenti d’asilo l’attuazione di procedure eque.

Collaborazione con i Paesi di provenienza

La Confederazione sfrutta da un lato tutto il margine di manovra giuridico disponibile in materia di asilo. Dall’altro lato, sul versante dell’esecuzione essa opera in stretta collaborazione con i Paesi di provenienza, affinché la necessaria documentazione di viaggio possa essere predisposta rapidamente. A tale riguardo, la collaborazione con gli Stati in questione verrà debitamente intensificata, e colloqui con rappresentanti ufficiali hanno già avuto luogo.
 

Sono previsti i seguenti provvedimenti:

Colloquio preliminare: affinché i richiedenti l’asilo provenienti dai suddetti Stati conoscano quali sono gli svantaggi della presentazione di una domanda ufficiale, al momento del loro arrivo i collaboratori del CRP di Basilea effettuano con loro un breve colloquio preliminare, con contestuale consegna di un promemoria contenente tutte le principali informazioni circa i provvedimenti adottati.

Abrogazione dell’aiuto al ritorno: dopo l’introduzione dell’esenzione dall’obbligo di visto, le persone provenienti dagli Stati balcanici esentati sono escluse dall’erogazione di aiuti al ritorno. Questo provvedimento viene già attuato da aprile 2012. Adesso ai richiedenti l'asilo di questi Paesi l’UFM non paga più nemmeno alcuna indennità per spese di viaggio – fanno eccezione le persone vulnerabili e i casi speciali.

Divieto di ingresso: per le domande respinte di persone provenienti da Stati europei esenti dall’obbligo di visto, che hanno lasciato trascorrere inutilizzato il termine di partenza, è di norma emanato un divieto di ingresso. Lo stesso vale per le persone che hanno disturbato l’ordine pubblico, presentato domande multiple infondate nonché in casi gravi d’abuso. Tale divieto trova applicazione per l’intero spazio Schengen, ma entra in vigore con un determinato differimento temporale, in modo da permettere alle persone interessate di rientrare spontaneamente nel loro Paese di origine.

Ultima modifica 21.08.2012

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