Procedura d’asilo in 48 ore estesa al Kosovo e alla Georgia

Berna. Dal 25 marzo 2013, l’Ufficio federale della migrazione (UFM) applica la procedura di 48 ore anche ai richiedenti l’asilo provenienti dal Kosovo e dalla Georgia. In entrambi i Paesi gli allontanamenti possono essere eseguiti rapidamente. L’UFM ha introdotto per la prima volta la procedura accelerata (procedura di 48 ore) nell’agosto 2012 nei confronti dei richiedenti l’asilo provenienti da Stati europei esentati dall’obbligo del visto. Da allora, le domande d’asilo in provenienza da tali Stati sono diminuite nettamente.

Dall’agosto 2012, le domande d’asilo di persone provenienti dagli Stati esentati dall’obbligo del visto dell’ex repubblica jugoslava – ossia Serbia, Macedonia e Bosnia e Erzegovina – sono evase entro 48 ore, purché non occorrano ulteriori accertamenti. Stanti le esperienze positive, la procedura celere è applicata sistematicamente ed è ora estesa a due Stati soggiacenti all’obbligo del visto, il Kosovo e la Georgia.

Lo scorso anno si sono avute in Svizzera 579 domande d’asilo provenienti dal Kosovo e 726 dalla Georgia. Per ambedue i Paesi si è riscontrata una forte percentuale di domande d’asilo ingiustificate e quindi un basso tasso di riconoscimento (pari allo 0,6% per il Kosovo e allo 0,3% per la Georgia). Soltanto sei persone provenienti dai due Stati hanno ottenuto asilo in Svizzera nel 2012.

Nessun bisogno di protezione ai sensi della legge sull’asilo

Nel 2009 il Consiglio federale ha dichiarato il Kosovo uno Stato sicuro. Ancora giovane, questo Stato in costruzione sta compiendo grandi sforzi per integrare le minoranze. A questo proposito, la Svizzera cura regolari contatti con le autorità kosovare e le supporta con vari progetti (costruzione di alloggi, accesso alla formazione) svolti nell’ambito di un partenariato in materia di migrazione.

Di norma, i richiedenti l’asilo provenienti dal Kosovo e dalla Georgia non necessitano di una protezione dalla persecuzione ai sensi della legge sull’asilo. Chiedendo asilo in Svizzera, occupano però dei posti destinati a rifugiati veri e propri e provocano un sovraccarico delle strutture ricettive. Questa situazione intacca inoltre la credibilità del sistema d’asilo svizzero, il quale poggia sul principio secondo cui le persone realmente perseguitate sono accolte in modo dignitoso e ottengono riparo e protezione.

Procedura di 48 ore

La procedura di 48 ore è svolta nei centri di registrazione e procedura (CRP) della Confederazione. Gli addetti alle audizioni emanano una decisione entro 48 ore dalla prima audizione sulle generalità. Non appena è emanata la decisione negativa, è avviata la procedura per l’acquisizione dei documenti di viaggio sostitutivi. L’allontanamento è eseguito per quanto possibile direttamente dal CRP.

Di norma, nei confronti delle persone che non lasciano la Svizzera entro il termine di partenza impartito loro è emanato un divieto d’entrata. Lo stesso vale per le persone che hanno perturbato la sicurezza pubblica o hanno depositato una domanda d’asilo multipla senza un valido motivo.

Gli Stati interessati sono informati delle suddette misure nell’ambito di colloqui bilaterali. L’acquisizione dei documenti funziona bene e le partenze avvengono rapidamente.

Le domande d’asilo di persone provenienti da Kosovo e Georgia per le quali occorrano ulteriori chiarimenti continuano a essere trattate all’infuori della procedura di 48 ore.

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Ultima modifica 26.03.2013

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