Situazione attuale
Alle persone che entrano in Svizzera in provenienza da Stati Schengen, Stati dell’UE, piccoli Stati europei e singoli Stati terzi si applicano le condizioni d’entrata ordinarie.
Condizioni d’entrata ordinarie
Tutti gli altri cittadini di Stati terzi in provenienza diretta da un Paese o da una regione a rischio continuano a soggiacere a restrizioni per quanto riguarda l’entrata in Svizzera a scopo di vacanze, di visita o per altri motivi: le entrate da un Paese o da una regione a rischio per soggiorni non soggetti a permesso inferiori a 90 giorni sono autorizzate soltanto in caso di assoluta necessità o se le persone interessate godono del diritto alla libera circolazione delle persone.
Dal 1° gennaio 2021 anche i cittadini del Regno Unito sono considerati cittadini di Paese terzo.
Si vedano le «Regole per cittadini UK (Brexit)»
A prescindere da tali restrizioni di entrata, chiunque entri in Svizzera in provenienza da determinati Paesi o regioni potrebbero eventualmente essere tenute a completare un modulo di entrata, a presentare un test PCR negativo e a mettersi in quarantena una volta entrate in Svizzera:
Stati e regioni con rischio di contagio elevato
Si raccomanda di informarsi in merito presso l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP):
www.ufsp.admin.ch
Altre informazioni per persone provenienti da Stati UE/AELS
Altre informazioni per viaggi in Paesi UE
Coronavirus: la Svizzera sopprime per tutti gli Stati UE/AELS le restrizioni legate al COVID
Comunicato stampa del 12 giugno 2020
Coronavirus: i lavoratori provenienti da Stati terzi possono essere riammessi
Comunicato stampa del 24 giugno 2020
Coronavirus: dal 3 agosto 2020 è ammessa l’entrata di cittadini di Stati terzi che visitano il proprio partner in Svizzera
Comunicato stampa del 30 luglio 2020
Elenco dei Paesi che non sono Paesi a rischio
Si applicano le condizioni di entrata ordinarie a tutti i viaggiatori in provenienza diretta dai Paesi seguenti:
Stati Schengen:
Austria
Belgio
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Islanda
Italia
Lettonia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Malta
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Repubblica ceca
Svezia
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Ungheria
Piccoli Paesi dell’UE e dell’Europa e singoli Stati terzi:
Andorra
Australia
Bulgaria
Cipro
Corea del Sud
Croazia
Irlanda
Monaco
Nuova Zelanda
Ruanda
Romania
San Marino
Singapore
Tailandia
Vaticano / Santa Sede
Tutti gli altri Stati sono considerati a rischio e figurano nell’elenco dei Paesi e delle regioni a rischio dell’ordinanza 3 COVID-19. A chi entra in provenienza da questi Stati continuano pertanto ad applicarsi le restrizioni di entrata.
All’occorrenza, l’elenco è aggiornato. Si raccomanda pertanto di consultare regolarmente questo sito.
Un Paese o una regione che non figura più sull’elenco dei Paesi e delle regioni a rischio della SEM può, tuttavia, figurare sul quello dell’UFSP. In questo caso, chiunque entri in Svizzera da tali Paesi e regioni potrebbero eventualmente essere tenute a completare un modulo di entrata, a presentare un test PCR negativo e a mettersi in quarantena una volta entrate in Svizzera. quarantena.
Spiegazioni / esempi:
- Un cittadino svizzero può entrare in Svizzera da qualsiasi Paese stia provenendo. Lo stesso vale per i beneficiari della libera circolazione (cfr. la domanda «Chi beneficia della libera circolazione?» nelle Domande frequenti). Per queste persone, l’elenco dei Paesi a rischio della SEM è irrilevante. Tuttavia, potrebbero eventualmente essere tenute a completare un modulo di entrata, a presentare un test PCR negativo e a mettersi in quarantena una volta entrate in Svizzera. Conviene informarsi in merito presso l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), competente in materia:
www.ufsp.admin.ch - Il cittadino di uno Stato terzo non può entrare in Svizzera in provenienza da un Paese a rischio neanche se è transitato da un Paese non a rischio.
- Il cittadino di uno Stato terzo può entrare in Svizzera in provenienza da un Paese non a rischio sempreché soddisfi le condizioni d’entrata ordinarie. Ciò vale anche se transita per un aeroporto di uno Stato a rischio, sempreché non lasci la zona di transito internazionale dell’aeroporto (ossia non entri nello Stato in questione).
Quarantena e altri provvedimenti sanitari di confine
Indipendentemente da tali restrizioni di entrata, chiunque entri in Svizzera in provenienza da uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio potrebbere eventualmente essere tenuta a completare un modulo di entrata, a presentare un test PCR negativo e a mettersi in quarantena una volta entrate in Svizzera. Questi provvedimenti rientrano nella competenza dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), che tiene un suo elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio:
Coronavirus: entrata in Svizzera (UFSP)
FAQ
Quali Paesi non sono a rischio?
Tutti gli Stati Schengen e tutti i Paesi indicati come eccezioni nell’allegato 1 dell’ordinanza 3 COVID-19.
Posso entrare in Svizzera da uno Stato che non fa parte dei Paesi a rischio?
Sì, a questi Stati si applicano le condizioni di entrata ordinarie.
Informazioni importanti in merito alle condizioni d’entrata ordinarie
Si prega di notare che, in linea di principio, è considerato Paese d’entrata lo Stato dal quale la persona entra in Svizzera. Se la persona entra in Svizzera con un volo diretto è determinante il Paese da cui è partito il volo.
Se il viaggiatore entra in Svizzera per via aerea attraverso uno o più aeroporti di transito – senza lasciare la zona di transito internazionale dell’aeroporto – è considerato come Stato determinante il Paese da cui è partito il volo originario e non il Paese di transito.
Ciò significa che anche i passeggeri che iniziano il loro viaggio in un Paese a rischio sono considerati provenienti da un Paese a rischio anche se transitano per un aeroporto di un Paese non a rischio. Al contrario, i passeggeri che partono da un Paese non a rischio sono considerati provenienti da un Paese non a rischio anche se transitano per un aeroporto di un Paese a rischio, sempreché non lascino la zona di transito internazionale dell’aeroporto. La durata della permanenza nella zona di transito internazionale dell’aeroporto è irrilevante in entrambi i casi.
Chi (ri)entra in Svizzera da Paesi o regioni figuranti sull’elenco dei Paesi e delle regioni a rischio dell’UFSP potrebbero eventualmente essere tenute a completare un modulo di entrata, a presentare un test PCR negativo e a mettersi in quarantena una volta entrate in Svizzera. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP):
www.ufsp.admin.ch
Helpline: +41 58 464 44 88 (dalle ore 6:00 alle 23:00).
Quali sono i Paesi a rischio?
Tutti gli Stati al di fuori dello spazio Schengen cosi come tutti i Paesi che non sono indicati come eccezioni nell’allegato 1 dell’ordinanza 3 COVID-19.
Posso entrare in Svizzera da uno Stato a rischio?
In linea di principio non è possibile entrare in Svizzera dai Paesi a rischio. Per le informazioni sulle eccezioni si veda la risposta alla domanda «A chi non si applica il divieto di entrare in Svizzera?».
Si tenga presente: In linea di principio è considerato Paese d’entrata lo Stato dal quale la persona entra in Svizzera. Se la persona entra in Svizzera con un volo diretto è determinante il Paese da cui è partito il volo.
Se la persona entra in Svizzera per via aerea attraverso uno o più aeroporti di transito – senza lasciare la zona di transito internazionale dell’aeroporto – è considerato come Stato determinante il Paese da cui è partito il volo originario e non il Paese di transito.
Ciò significa che i passeggeri che iniziano il loro viaggio in un Paese a rischio sono considerati provenienti da un Paese a rischio anche se transitano per un aeroporto di un Paese non a rischio. Al contrario, i passeggeri che partono da un Paese non a rischio sono considerati provenienti da un Paese non a rischio anche se transitano per un aeroporto di un Paese a rischio, sempreché non lascino la zona di transito internazionale dell’aeroporto. La durata della permanenza nella zona di transito internazionale dell’aeroporto è irrilevante in entrambi i casi.
Chi (ri)entra in Svizzera da Paesi o regioni figuranti sull’elenco dei Paesi e delle regioni a rischio dell’UFSP potrebbere eventualmente essere tenuta a completare un modulo di entrata, a presentare un test PCR negativo e a mettersi in quarantena una volta entrate in Svizzera. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP):
www.ufsp.admin.ch
Helpline: +41 58 464 44 88 (dalle ore 6:00 alle 23:00).
Perché un visto rilasciato dopo il 16 marzo 2020 non può essere utilizzato?
È possibile che visti rilasciati dopo il 16 marzo 2020 in uno Stato stralciato dall’elenco dei Paesi a rischio della SEM non possano essere utilizzati, ad esempio perché al momento dell’entrata prevista lo Stato in questione figura nuovamente nell’elenco dei Paesi a rischio.
Va osservato quanto segue:
- Il possesso di un visto non accorda al titolare alcun diritto assoluto di valicare le frontiere esterne dello spazio Schengen poiché conformemente al Codice frontiere Schengen le condizioni d’ingresso devono essere soddisfatte e quindi riesaminate al momento dell’ingresso.
- Spetta al titolare del visto informarsi in merito alle disposizioni d’entrata vigenti al momento dell’inizio previsto del viaggio.
Gli stranieri non beneficianti della libera circolazione che intendono entrare in Svizzera in provenienza da uno Stato a rischio e non rientrano in alcuna delle categorie derogatorie dell’ordinanza 3 COVID-19 sottostanno nuovamente alle restrizioni d’entrata anche se sono in possesso di un visto.
Qual è lo Stato determinante per appurare il Paese d’entrata in Svizzera?
In linea di principio è considerato Paese d’entrata lo Stato di provenienza. Nel trasporto aereo, nel caso di voli diretti si tratta del Paese da cui è partito il volo verso la Svizzera.
Se il viaggiatore entra in Svizzera per via aerea attraverso uno o più aeroporti di transito – senza lasciare la zona di transito internazionale dell’aeroporto – è considerato Stato determinante il Paese da cui è partito il volo originario e non il Paese di transito.
Ciò significa che i passeggeri che iniziano il loro viaggio in un Paese a rischio sono considerati provenienti da un Paese a rischio anche se transitano per un aeroporto di un Paese non a rischio. Al contrario, i passeggeri che partono da un Paese non a rischio sono considerati provenienti da un Paese non a rischio anche se transitano per un aeroporto di un Paese a rischio, sempreché non lascino la zona di transito internazionale dell’aeroporto. La durata della permanenza nella zona di transito internazionale dell’aeroporto è irrilevante in entrambi i casi.
Non è possibile dare indicazioni generali in merito al soggiorno negli alberghi degli aeroporti in quanto si trovano a volte all’interno e a volte all’esterno della zona di transito.
A chi si applica il divieto di entrare in Svizzera?
Agli stranieri provenienti da un Paese a rischio che desiderano entrare in Svizzera per un soggiorno esente da autorizzazione senza attività lucrativa fino a tre mesi, in particolare a:
- chi intende usufruire di un servizio in Svizzera
- chi entra per turismo, visite o eventi,
- chi intende usufruire di un trattamento medico non ancora iniziato o non considerato necessario,
- chi cerca un posto di lavoro o è invitato a un colloquio di presentazione,
- chi intende chiedere un permesso di soggiorno.
A chi non si applica il divieto di entrare in Svizzera?
Possono entrare in Svizzera – anche in provenienza da un Paese o da una regione a rischio – le persone che adempiono una delle seguenti condizioni:
- hanno la cittadinanza svizzera;
- dispongono di un documento di viaggio, ad esempio di un passaporto o di una carta d’identità, e di
- • un titolo di soggiorno, segnatamente di un permesso di soggiorno svizzero valido
(L / B / C / Ci), - • un permesso per frontalieri (permesso G),
- • una carta di legittimazione del DFAE,
- • un visto D emesso dalla Svizzera,
- • un visto C emesso dalla Svizzera, dopo il 16 marzo 2020 rilasciato a titolo di deroga o per un’attività lucrativa di breve durata;
- • un’assicurazione del permesso di dimora da parte di un’autorità cantonale della migrazione o un’autorizzazione all’entrata corredata da un visto rilasciato dalla Svizzera;
- • un titolo di soggiorno, segnatamente di un permesso di soggiorno svizzero valido
- dal 1° gennaio 2021 i prestatori di servizi provenienti dal Regno Unito che desiderano entrare in Svizzera per un soggiorno fino a 90 giorni per anno civile necessitano di una conferma dell’avvenuta notifica online;
- dispongono di un titolo di viaggio per rifugiati o apolidi rilasciato dalla Svizzera, ossia di un passaporto per stranieri rilasciato dalla Svizzera, nonché di un permesso di dimora o di domicilio valido o di un permesso F valido;
- beneficiano della libera circolazione; se queste persone sono soggette all’obbligo del visto, è sufficiente un visto Schengen C, un visto D o un titolo di soggiorno Schengen. Si veda la domanda «Chi beneficia della libera circolazione?»;
- in determinati casi: si limitano a transitare per la Svizzera con l’intento e la possibilità di recarsi direttamente in un altro Paese. Si veda la domanda «È ancora possibile transitare per la Svizzera» in Uscita e transito Svizzera;
- si trovano in una situazione di assoluta necessità (caso di rigore, cfr. qui di seguito). La valutazione della necessità rientra nel margine d’apprezzamento dell’autorità cui compete il controllo al confine.
Le persone in questione devono rendere credibile di soddisfare una delle condizioni elencate presentando le prove del caso al valico di frontiera.
Attenzione: le compagnie aeree decidono autonomamente a quali condizioni trasportare i passeggeri. Raccomandiamo pertanto di chiarire – se del caso – tali condizioni direttamente con la compagnia aerea.
Chi beneficia della libera circolazione?
Beneficiano della libera circolazione i cittadini UE/AELS e i loro familiari, a prescindere dalla cittadinanza. Fanno parte dei familiari:
- il/la coniuge e il/la partner registrato/a in unione domestica (diritto civile) di cittadini dell’UE/AELS;
- i parenti in ordine discendente minori di 21 anni o che sono presi a carico. Si tratta sia di parenti del cittadino dell’UE/AELS stesso che di parenti del coniuge o del partner registrato del cittadino (diritto civile) dell’UE/AELS;
- i parenti in ordine ascendente che sono presi a carico. Si tratta sia di parenti del cittadino dell’UE/AELS stesso che di parenti del coniuge o del partner registrato del cittadino (diritto civile) dell’UE/AELS;
- nel caso di cittadini dell’UE/AELS che soggiornano in Svizzera come studenti: il/la coniuge o il/la partner registrata in unione domestica (diritto civile) e i figli a carico.
Se si tratta di parenti in ordine discendente di 21 anni o di età superiore o di parenti in ordine ascendente (p. es. genitori o nonni) occorre attestare che essi sono a carico.
Con il termine «essere a carico» si intende quanto segue:
Anche prima di entrare in Svizzera, così come durante il soggiorno in Svizzera, una parte sostanziale del mantenimento è coperta dai parenti in Svizzera. Solo il sostegno finanziario per vitto e alloggio in Svizzera non è sufficiente.
Le persone soggette all’obbligo del visto devono fornire alla rappresentanza svizzera competente all’estero la prova del mantenimento nel quadro della procedura di rilascio del visto.
Le persone esonerate dall’obbligo del visto devono provare il mantenimento al confine svizzero. In casi motivati possono anche ricevere un certificato d’ingresso dalla rispettiva rappresentanza diplomatica svizzera all’estero.
Beneficiano della libera circolazione anche i cittadini di Stati terzi distaccati in Svizzera per una durata massima di 90 giorni l’anno da un’azienda con sede nell’UE/AELS se sono ammessi da almeno un anno sul mercato del lavoro regolare in uno Stato dell’UE o dell’AELS.
Anche un cittadino di uno Stato terzo che beneficia della libera circolazione può essere soggetto all’obbligo del visto. Per informazioni ci si può rivolgere alla rappresentanza svizzera all’estero competente nel luogo di dimora.
Quando sussiste una situazione di assoluta necessità (caso di rigore)?
In situazioni di assoluta necessità (caso di rigore) è possibile entrare in Svizzera nonostante il divieto d’entrata. Le persone soggette all’obbligo del visto devono richiedere un visto alla rappresentanza svizzera competente per il loro luogo di domicilio e illustrare la situazione di assoluta necessità. Le rappresentanze svizzere all’estero possono, in singoli casi, rilasciare un relativo attestato per l’entrata. Per le persone non soggette all’obbligo del visto, l’autorità di controllo alla frontiera decide alle frontiere esterne dello spazio Schengen (aeroporti) se si tratta di una situazione di assoluta necessità. Concede l’entrata in particolare nei casi seguenti:
- visita in caso di decesso o letto di morte di un familiare stretto residente in Svizzera, in particolare coniuge, partner, genitori, fratello o sorella, figlio, nipote, cognato/-a. Il visitatore può entrare in Svizzera insieme ai membri del nucleo familiare, ossia al coniuge, al partner registrato e ai figli minorenni;
- prosecuzione di un trattamento medico indispensabile iniziato in Svizzera o all’estero;
- coniuge straniero e figli(o) minorenne(i) straniero(i) di un cittadino svizzero che a causa della situazione attuale al loro domicilio all’estero intendono rientrare in Svizzera assieme al familiare svizzero, ad esempio in caso di evacuazione.
- visite ufficiali urgenti nell’ambito degli impegni internazionali della Svizzera;
- l’entrata di membri d’equipaggio di mezzi di trasporto pubblici, quali voli di linea e voli charter, nonché di membri d’equipaggio di voli del traffico merci, di servizio e di aeroambulanze nonché di voli a scopo di manutenzione e di voli privati (business e general aviation) per il trasporto di persone autorizzate a entrare;
- visita a familiari di primo e secondo grado (nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, abiatici) con un’emergenza medica. Se non sussiste un’emergenza medica, l’accudimento di bambini da parte di famigliari non costituisce una situazione di assoluta necessità ed è in linea di principio considerato un’attività lucrativa soggetta ad autorizzazione. Sono applicabili le condizioni di ammissione ordinarie;
- esercizio dei diritti di visita dei figli e dei loro accompagnatori secondo il diritto civile, il che comprende anche l’entrata del figlio in Svizzera;
- visita a membri del nucleo familiare (coniuge, partner registrato/a e figli minorenni) domiciliati in Svizzera;
- visita a familiari di primo e secondo grado (nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, abiatici) domiciliati in Svizzera, per un importante motivo familiare (nascita, matrimonio, malattia grave). Vale anche per i membri del nucleo familiare della persona autorizzata a entrare in Svizzera, purché entrino con essa;
- udienze oppure appuntamenti o colloqui d’affari indifferibili che richiedono la presenza dell’interessato, quali ad esempio la negoziazione e la firma di un contratto, ispezioni aziendali, formazioni pratiche e importanti interventi di rappresentanza;
- cittadini di Paesi terzi (inclusi i cittadini del Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2020) che forniscono una prestazione di servizi transfrontaliera per una durata non superiore a otto giorni per anno civile o che svolgono temporaneamente un’attività lucrativa in Svizzera su mandato di un datore di lavoro estero di uno Stato terzo, sempreché la loro presenza personale sia necessaria (p. es. formazione pratica o formazione sul lavoro);
- entrata di sportivi professionisti e dei loro assistenti per partecipare a gare o campi di allenamento (p. es. partecipazione a tornei di calcio di qualificazione o a tornei internazionali di tennis);
- accompagnamento per l’entrata e l’uscita di persone autorizzate a entrare in Svizzera ai sensi dell’articolo 4 dell’ordinanza 3 COVID-19 e necessitanti di assistenza particolare (p. es. minori, anziani, disabili);
- entrata di membri del nucleo familiare di un cittadino svizzero registrato presso una rappresentanza svizzera all’estero che entrano in Svizzera insieme al cittadino svizzero per un soggiorno non sottostante a permesso. Fanno parte del nucleo familiare i coniugi, i partner registrati e i figli/figliastri minorenni del cittadino svizzero. Lo stesso vale per i conviventi se sono adempite determinate condizioni;
- entrata in Svizzera per rendere visita al/alla partner nel caso di coppie senza figli in comune non sposate o non registrate in unione domestica oppure nel caso di una relazione lunga e profonda, se:
- a) è presentato un invito da parte del partner residente in Svizzera che è cittadino svizzero o cittadino straniero con un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio;
- b) è presentata una prova della relazione esistente, e
- c) sono dimostrati almeno una visita o un incontro personale in Svizzera o all’estero.
- Le mere conoscenze fatte in vacanza non autorizzano all’entrata. Deve trattarsi di una relazione duratura con incontri regolari. Le persone in questione devono rendere verosimile di avere già intrattenuto contatti regolari.
Le deroghe non devono essere in contrasto né con lotta alla pandemia né con le disposizioni dell’UFSP. A prescindere dalla concessione dell’entrata, tutte le persone che entrano in Svizzera da Stati o regioni figuranti sull’elenco dei Paesi e delle regioni a rischio dell’UFSP potrebbero eventualmente essere tenute a completare un modulo di entrata, a presentare un test PCR negativo e a mettersi in quarantena una volta entrate in Svizzera.
I casi di rigore e i casi nell’interesse pubblico vanno resi verosimili, in particolare presentando i documenti seguenti all’autorità cui compete il controllo al confine o alla rappresentanza Svizzera all’estero:
- certificato di domicilio
- certificato medico
- annuncio mortuario
- estratti del registro delle famiglie o altri atti dello stato civile
- in caso di partner non sposati o non registrati in unione domestica:
- a) invito scritto della persona residente in Svizzera, con copia del passaporto svizzero o del permesso per stranieri;
- b) conferma della relazione firmata da entrambi i partner, in forma di lettera o documento scansionato;
- c) documenti scritti che comprovano una relazione di coppia duratura (p. es. corrispondenza postale o elettronica, media sociali, fatture telefoniche, biglietti d’aereo, fotografie); e;
- d) documenti (p. es. copia del passaporto con timbri di entrata e uscita) che comprovano almeno una visita o un incontro personale in Svizzera o all’estero.
- citazione in giudizio
- sentenza giudiziaria
- documenti d’affari
- registrazione come Svizzero/a all’estero
- conferma del distaccamento, copia del contratto d’appalto o mandato, lettera d’invito o conferma dell’associazione sportiva;
- una lettera d’invito in cui l’impresa ubicata in Svizzera espone in modo comprensibile i motivi per i quali l’appuntamento di lavoro è importante e indifferibile e richiede la presenza della persona in questione
La decisione se si tratta di un caso di rigore rientra nella discrezionalità dell’autorità di controllo delle frontiere. Una decisione preliminare della SEM non è necessaria. Per le persone soggette all’obbligo del visto decide la rappresentanza svizzera all’estero.
Se la persona in questione possiede un attestato relativo a un caso di rigore rilasciato dalla rappresentanza svizzera all’estero (attestato per l’entrata) oppure un pertinente visto, l’entrata è in linea di massima concessa, purché siano adempite anche le condizioni d’entrata ordinarie.
Per i voli a destinazione della Svizzera va tenuto conto di quanto segue: se sono adempite le condizioni per un caso di rigore e lo si può rendere verosimile con i documenti del caso, è possibile entrare in Svizzera, purché siano adempite anche le condizioni d’entrata ordinarie. Tuttavia, le compagnie aeree decidono per proprio conto se e a quali condizioni trasportare un passeggero. Le autorità svizzere non possono influire su tale decisione e non organizzano voli in Svizzera per le persone in questione. Per le persone non soggette all’obbligo del visto, le rappresentanze svizzero all’estero possono rilasciare gratuitamente attestati per l’entrata, se senza tale attestato il viaggio in Svizzera non è possibile.
Si raccomanda vivamente di entrare in Svizzera direttamente (volo diretto). L’attestato non garantisce il transito attraverso un altro Stato. In tal caso si applicano le disposizioni sull’entrata e il transito dello Stato in questione.
Attenzione
Segnaliamo che le direttive e le restrizioni delle autorità locali all’estero variano in funzione della situazione epidemiologica in loco. I tempi di attesa per ottenere un appuntamento sono piuttosto lunghi. Per conoscere le restrizioni nei vari Paesi e i servizi offerti, conviene consultare le informazioni della competente rappresentanza svizzera all'estero. In caso di emergenza è consigliato rivolgersi alla rappresentanza svizzera all'estero competente per il proprio luogo di soggiorno.
Ultima modifica 12.02.2021