Cina: senza identificazione le persone tenute a lasciare la Svizzera non possono partire

Berna-Wabern, 10.12.2020 - L’accordo tecnico siglato nel 2015 dal DFGP e dall’autorità cinese in materia di migrazione disciplina i processi per l’identificazione di persone tenute a lasciare la Svizzera di cui si presume che provengano dalla Cina. Pertanto, l’accordo – come gli altri circa 60 accordi stipulati dalla Svizzera in questo settore – è conforme al mandato legale in virtù del quale la Segreteria di Stato della migrazione SEM, in collaborazione con i Cantoni, deve garantire che le persone tenute a lasciare la Svizzera possano effettivamente essere allontanate. Senza l’identificazione a cura di collaboratori delle autorità cinesi non è possibile eseguire l’allontanamento di queste persone, le quali, pur non essendo minacciate in caso di ritorno, rimangono, pertanto, nel nostro Paese senza titolo di soggiorno. In merito all’accordo che, frattanto, non è più in vigore circolano numerose informazioni erronee.

L’identificazione dei richiedenti l’asilo respinti e delle persone che hanno violato la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, nei cui confronti è stata pronunciata una decisione di allontanamento dalla Svizzera, è parte integrante dell’esecuzione dell’allontanamento. Quando queste persone non possiedono documenti di viaggio validi, il loro Stato d’origine deve rilasciare loro documenti sostitutivi che consentano il ritorno. Ciò presuppone che le autorità del Paese d’origine riconoscano le persone in questione come cittadini o cittadine del Paese. Per poter procedere a questa identificazione la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può, in virtù della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, risp. della legge sull’asilo, invitare delegazioni dai Paesi d’origine allo scopo di interrogare le persone interessate, alla presenza di collaboratori della SEM. Queste interrogazioni si svolgono in un quadro assolutamente controllato e non hanno nulla a che vedere con «interrogatori». 

Le interrogazioni sono uno strumento internazionale standard

Queste interrogazioni sono parte integrante della preparazione in vista dell’esecuzione degli allontanamenti. Si tratta di una procedura standard affermatasi da numerosi anni in Svizzera e in altri Stati europei. Con molti Stati d’origine, l’iter è definito nel quadro di accordi di riammissione. Nel caso della Cina esiste un accordo tecnico tra il DFGP e le autorità cinesi in materia di migrazione. Dalla sigla avvenuta su iniziativa svizzera nel dicembre 2015, l’accordo è stato applicato un’unica volta, quando due funzionari cinesi sono venuti per alcuni giorni in Svizzera per interrogare 13 persone. L’accordo è stato inserito nella raccolta dei trattati internazionali del DFAE ed è stato reso pubblico ogni volta che ne è stata fatta richiesta. Non si è dunque affatto trattato di un «accordo segreto». L’accordo è terminato il 7 dicembre 2020. Sulla base dell’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri, è possibile invitare delegazioni estere anche senza un pertinente accordo. Non essendoci, quindi, nessuna urgenza di ricondurre l’accordo, finora non sono stati svolti pertinenti colloqui.

Le persone minacciate non vengono interrogate

In preparazione all’interrogazione, i collaboratori delle ambasciate o le autorità degli Stati d’origine giunte in Svizzera ottengono unicamente le informazioni di cui necessitano per l’identificazione. Non ricevono nessuna informazione su una previa procedura d’asilo o sugli altri motivi che hanno condotto alla decisione di allontanamento. Le persone interrogate non rischiano nessun tipo di persecuzione dopo il ritorno in patria. Chiunque rende verosimile di essere vittima di una persecuzione politica beneficia della protezione della Svizzera; in questo caso l’allontanamento è escluso. Questo vale in particolare anche per tutte le persone di etnia tibetana, il cui allontanamento verso la Cina è espressamente escluso in virtù di una decisione di principio del Tribunale amministrativo federale. Queste persone non vengono pertanto confrontate con le autorità cinesi nemmeno per l’accertamento dell’identità.


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Ultima modifica 30.01.2024

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