Carcerazione preventiva

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© Peter Schulthess, prison.photography

La presunzione d’innocenza è un elemento fondamentale della carcerazione preventiva e pone determinati limiti alla privazione della libertà. È disciplinata ad esempio nell’articolo 6 paragrafo 2 CEDU e, nel diritto federale, negli articoli 32 capoverso 1 della Costituzione federale e 10 capoverso 1 CPP. In questo tipo di carcerazione occorre tenere conto dello statuto giuridico della persona detenuta, in quanto non condannata.

In occasione delle sue visite, la Commissione esamina in particolare le modalità del regime di detenzione dal punto di vista dei diritti fondamentali (garanzie del diritto procedurale penale e della Costituzione) e degli standard internazionali (tra gli altri Patto II dell’ONU, Convenzione contro la tortura, CEDU). In tale contesto, sono importanti in particolare la libertà di movimento e il modo in cui sono gestiti i contatti della persona incarcerata con l’esterno. Per tenere conto del principio di proporzionalità (art. 235 cpv. 1 CPP) il regime di carcerazione dovrebbe essere per quanto possibile poco limitativo in riferimento alla libertà di movimento e ai contatti con l’esterno.

Negli istituti visitati, la Commissione ha constatato, tra le altre cose che, ad eccezione di un passeggio quotidiano di un’ora, le persone in carcerazione preventiva passano regolarmente 23 ore al giorno rinchiusi nelle loro celle. Anche queste persone dovrebbero poter passare una parte appropriata del giorno fuori dalla cella. La Commissione ha inoltre constatato che l’accesso ai contatti con l’esterno (p. es. accoglienza e sorveglianza di visite, accesso al telefono) è regolamentato in modo differente.

Ultima modifica 01.07.2020

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