Coronavirus: sospesi i termini per la raccolta delle firme e di trattazione concernenti le domande di referendum e iniziative popolari federali

Berna, 20.03.2020 - Il 20 marzo 2020 il Consiglio federale ha emanato un’ordinanza concernente la sospensione dei termini per le domande di referendum e le iniziative popolari federali. Mercoledì scorso aveva già preso una decisione di massima in tal senso (sospensione temporanea dei termini per la raccolta delle firme e di trattazione concernenti iniziative popolari e referendum facoltativi). Durante la sospensione dei termini non è consentito raccogliere firme e non sono nemmeno rilasciate attestazioni del diritto di voto. La sospensione dei termini si applica dal 21 marzo 2020 al 31 maggio 2020.

Con la sospensione dei termini il Consiglio federale intende tener conto in particolare del fatto che le necessarie limitazioni imposte alla libertà di riunione e di movimento rendono pressoché impossibile la raccolta di firme su suolo pubblico. Inoltre, l’iniziativa popolare del 10 ottobre 2016 «Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente»  non ha potuto essere sottoposta alla votazione finale delle Camere federali poiché la sessione primaverile è stata interrotta anzitempo.

Sospensione dei termini

Per quanto concerne le iniziative popolari, l’ordinanza del Consiglio federale prevede tra l’altro la sospensione dei termini per la raccolta delle firme e per la trattazione da parte del Consiglio federale e del Parlamento. Nel caso dei referendum facoltativi, i termini sono sospesi solo se vi è un interesse in tal senso in ragione di una raccolta di firme in corso. In questo modo si intende evitare che progetti legislativi non controversi della sessione invernale 2019, il cui termine di referendum scade il 9 aprile 2020, rientrino nella sospensione dei termini.

Divieto di raccogliere firme durante la sospensione dei termini

I termini per la raccolta delle firme sono stabiliti dalla Costituzione (art. 138 cpv. 1, art. 139 cpv. 1, art. 141 cpv. 1 della Costituzione federale, Cost., RS 101). Al fine di evitare che la decisione presa si tramuti in una proroga de facto del termine di raccolta, durante la sospensione dei termini deve essere sospesa anche l’attività di raccolta delle firme da parte dei comitati. In tal senso durante la sospensione dei termini sono vietate sia la raccolta attiva delle firme, sia la messa a disposizione delle liste per la raccolta. Nel primo caso rientra ad esempio la raccolta delle firme organizzata sul suolo pubblico, divenuta pressoché impossibile a seguito delle restrizioni poste alla libertà di movimento e di riunione. Vietato è anche il fatto di mettere a disposizione liste per la raccolta senza interagire direttamente con i potenziali firmatari. Si pensi ad esempio alle liste scaricabili da Internet o agli invii postali di tali liste.

I Comuni non possono rilasciare attestazioni del diritto di voto

Attualmente è in corso la raccolta delle firme per 15 iniziative popolari e 2 referendum facoltativi. I Comuni sono chiamati a interrompere il rilascio di attestazioni del diritto di voto durante il periodo della sospensione dei termini e a conservare in modo sicuro le liste delle firme depositate. Dal canto loro i comitati e altri attori che stanno raccogliendo firme sono esortati a sospendere l’invio di liste per attestazione ai Comuni. 

L’ordinanza sarà pubblicata sulla Raccolta ufficiale ed entrerà in vigore il 21 marzo 2020 alle ore 07.00. Il relativo commento come anche informazioni supplementari sono disponibili ai seguenti indirizzi:

Iniziative popolari:
https://www.bk.admin.ch/bk/it/home/diritti-politici/iniziative-popolari.html

Referendum facoltativi:
https://www.bk.admin.ch/bk/it/home/diritti-politici/referendum.html

 


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capo della Sezione comunicazione
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Ultima modifica 06.02.2024

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