Chi intende utilizzare esplosivi, deve richiedere un’autorizzazione per l’importazione, la vendita, l’acquisto, la fabbricazione o l’utilizzo. Tutti gli esplosivi necessitano di un’autorizzazione rilasciata, a seconda della competenza, da fedpol o da un’autorità cantonale.
Chi ha bisogno di quale autorizzazione?
Autorizzazioni rilasciate da fedpol
Chi intende importare esplosivi deve richiedere a fedpol un’autorizzazione d’importazione.
(PDF, 117 kB, 29.09.2020)
Nel promemoria Importazione di esplosivi e di pezzi pirotecnici (PDF, 290 kB, 21.09.2023) sono riportate le prescrizioni vincolanti.
Chi intende fabbricare esplosivi in Svizzera necessita di un’autorizzazione di fabbricazione (PDF, 114 kB, 29.09.2020) di fedpol.
Chi intende importare esplosivi in Svizzera necessita inoltre di un’autorizzazione di trasferimento (disponibile in francese (PDF, 209 kB, 21.09.2023) e tedesco (PDF, 215 kB, 21.09.2023)) di fedpol (art. 91a OEspl)
Nel promemoria sulla procedura di dichiarazione relativa al trasferimento di esplosivi (disponibile in francese (PDF, 192 kB, 21.09.2023) e tedesco (PDF, 196 kB, 21.09.2023)) sono riportate le disposizioni relative all’importazione, l’esportazione e il trasferimento.
Procedura d’ammissione
In Svizzera si applicano condizioni generali all’ammissione di esplosivi. L’Ufficio centrale Esplosivi (UCE) di fedpol decide in merito all’ammissione di esplosivi. Nell’elenco degli esplosivi (disponibile in francese e tedesco) sono riportati tutti i prodotti ammessi dall’UCE.
Sprengmittelliste Teil 1 - Sprengstroffe (PDF, 3 MB, 26.09.2024)
Sprengmittelliste Teil 2 - Zündmittel (PDF, 2 MB, 26.09.2024)
Répertoire des matières explosives 1ère partie - explosifs (PDF, 3 MB, 26.09.2024)
Répertoire des explosives 2ème partie - moyens d‘allumages (PDF, 2 MB, 26.09.2024)
Nel documento Procedura di omologazione per gli esplosivi (disponibile in francese (PDF, 1 MB, 05.09.2024) e tedesco (PDF, 1 MB, 05.09.2024)) sono riportate
- le condizioni generali per l’ammissione di esplosivi in Svizzera;
- una panoramica dei pertinenti articoli di legge per l’ammissione di esplosivi;
- informazioni dettagliate sul contrassegno, la designazione e l’imballaggio corretti di esplosivi;
- informazioni dettagliate sul fattore di rilevamento.
Le domande di ammissione di esplosivi devono essere complete e contenere i relativi campioni. A tal fine si prega di inviare una domanda di ammissione per e-mail o per posta a fedpol e di trasmettere i campioni corrispondenti all’Istituto forense di Zurigo (FOR) (v. indirizzi sotto). Per ogni esplosivo va compilata una domanda di ammissione separata. La procedura di ammissione dura al massimo sei mesi dalla ricezione della documentazione completa.
Indirizzi:
E-mail UCE: zse(at)fedpol.admin.ch
Indirizzo UCE: fedpol, Ufficio federale di polizia, Ufficio centrale Esplosivi, Guisanplatz 1A, 3003 Berna
Indirizzo FOR: Forensisches Institut Zürich, Explosivstoffanalytik, Güterstrasse 33, 8010 Zürich
Autorizzazioni rilasciate dai Cantoni
Le informazioni sulle autorizzazioni di competenza cantonale sono fornite dagli uffici cantonali degli esplosivi (PDF, 126 kB, 19.10.2023).
Chi intende acquistare esplosivi, necessita di un’autorizzazione rilasciata dal pertinente Cantone. A tal fine deve rivolgersi alla competente autorità cantonale. Le tasse per l’autorizzazione variano a seconda del Cantone e spaziano tra i 20 e i 200 franchi.
Chiunque, in Svizzera, commercia esplosivi necessita di un’autorizzazione cantonale. Attenzione: chi intende vendere esplosivi li deve custodire in depositi e deve disporre di un’autorizzazione per il deposito. Le autorità cantonali forniscono informazioni in merito.
Contatto
Ufficio federale di polizia
Ufficio centrale Esplosivi
Guisanplatz 1A
3003 Berna
T: +41 58 462 40 00
E-mail: zse@fedpol.admin.ch
Basi legali
-
Legge federale sugli esplosivi
(RS 941.41)
-
Ordinanza sugli esplosivi
(RS 941.411)
Ultima modifica 26.09.2024