Misure contro i matrimoni forzati; Il Consiglio federale avvia la consultazione
Berna, 05.11.2008 - Con una revisione del Codice civile e della legge federale sul diritto internazionale privato il Consiglio federale intende rafforzare la protezione dai matrimoni forzati. Non ritiene per contro necessarie nuove disposizioni penali o in materia di diritto sugli stranieri. Mercoledì ha inviato in consultazione le pertinenti proposte.
Già in virtù del diritto attualmente in vigore l'ufficiale dello stato civile deve rifiutarsi di celebrare il matrimonio se appare manifesto che non è contratto per libera volontà. Per dare un chiaro segnale s'intende inserire nel Codice civile (CC) una disposizione esplicita secondo cui l'ufficiale civile deve accertarsi che i fidanzati non contraggono matrimonio perché costretti. In caso di dubbio, l'ufficiale dello stato civile deve essere autorizzato a sentire i fidanzati, insieme e separatamente. Al fine di proteggere meglio le vittime saranno inoltre introdotte due nuove cause di nullità assoluta: in futuro l'autorità cantonale competente potrà proporre d'ufficio un'azione d'annullamento se il matrimonio non è stato contratto per libera volontà degli sposi o se al momento del matrimonio uno degli sposi non aveva ancora compiuto 18 anni.
Non più tollerati matrimoni con minorenni
Una modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) prevede di rendere più severe le disposizioni relative ai matrimoni con minorenni. In futuro in Svizzera i matrimoni con persone che non hanno ancora compiuto 18 anni saranno vietati pure per gli stranieri, anche nel caso in cui ciò sia permesso nel loro Paese d'origine. Inoltre i matrimoni con minori contratti all'estero non saranno di regola più tollerati. Continueranno invece a essere riconosciuti i matrimoni per procura celebrati all'estero, a condizione che la procura sia valida e non sussista una delle cause di nullità elencate nel CC. Nella legge sull'unione domestica registrata sono previste disposizioni corrispondenti alle modifiche del CC e della LDIP.
Alcuna necessità di una norma penale specifica
Il Consiglio federale ritiene che non vi sia alcuna necessità di intervento nell'ambito del diritto penale. Il Codice penale non prevede disposizioni esplicite per sanzionare i matrimoni forzati. Questi ultimi rientrano tuttavia nella fattispecie della coazione, sono perseguiti d'ufficio e sanzionati con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. L'introduzione di una nuova norma penale sul «matrimonio forzato» potrebbe contribuire a sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica, non è tuttavia sicuro che, a causa delle barriere linguistiche e culturali, un tale segnale giunga davvero agli autori e alle vittime. Inoltre una norma penale specifica non risolverebbe i problemi legati all'accertamento dei fatti, in particolare la reticenza a deporre delle vittime.
Nessuna età minima per il ricongiungimento coniugale
Secondo il Consiglio federale non sono neppure necessari nuovi provvedimenti in materia di diritto sugli stranieri. La nuova legge sugli stranieri, entrata in vigore il 1° gennaio 2008, prevede novità quali i corsi di lingua e d'integrazione nonché informazioni concernenti le condizioni di vita, i diritti e i doveri. Pertanto il Consiglio federale rinuncia per il momento a proporre in particolare un'età minima per il ricongiungimento coniugale. Se in avvenire le misure legislative previste per lottare contro i matrimoni forzati in Svizzera si dovessero rivelare insufficienti, si potrebbe esaminare l'opportunità di introdurre un limite minimo di età per il ricongiungimento dei coniugi stranieri.
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Ultima modifica 26.06.2024