La Svizzera è pronta a collaborare con la Corte penale internazionale - Il Consiglio federale fissa l'entrata in vigore delle basi legali

Berna, 14.02.2002 - La Svizzera ha adottato le misure necessarie per poter collaborare con la Corte penale internazionale. Mercoledì, il Consiglio federale ha posto in vigore le basi legali nel giorno in cui la Corte penale avvierà la sua attività.

La ratifica dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale da parte della Svizzera risale al 12 ottobre 2001. La Corte penale permanente con sede all'Aia - nelle vicinanze del Tribunale ad hoc contro i crimini di guerra nell'ex Jugoslavia - potrà iniziare il suo lavoro non appena 60 Stati avranno aderito al trattato. Ciò sarà presumibilmente il caso tra breve, visto che sono già 52 gli Stati che hanno ratificato il trattato. La Corte penale è chiamata a giudicare crimini particolarmente gravi: genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Il perseguimento penale resta tuttavia in prima linea compito delle autorità nazionali. La Corte penale interviene soltanto quando le autorità nazionali competenti non vogliono o non possono perseguire seriamente tali crimini.

Grazie all'istituzione della Corte penale internazionale aumenta la probabilità che i despoti e i loro aiutanti siano chiamati a rispondere dei loro crimini davanti a un tribunale. Rispetto ai tribunali ad hoc - come il Tribunale contro i crimini di guerra nell'ex Jugoslavia, all'Aia, e il Tribunale contro i crimini di guerra nel Ruanda, ad Arusha - un'istituzione permanente presenta notevoli vantaggi: infatti sarebbe troppo oneroso e richiederebbe troppo tempo creare un tribunale speciale per ogni nuovo conflitto; inoltre l'effetto preventivo di tali tribunali, che dovrebbero essere istituiti soltanto dopo che i crimini siano stati perpetrati, sarebbe minore.

Gli Stati membri devono cooperare in modo celere ed esauriente

Visto che la Corte penale internazionale non dispone di propri organi inquirenti, per quanto riguarda lo svolgimento delle sue procedure deve fare essenzialmente affidamento a una celere ed esauriente cooperazione da parte degli Stati membri. Ratificando lo "Statuto di Roma", la Svizzera si è impegnata in tal senso. E grazie alla legge federale sulla collaborazione con la Corte penale internazionale (LCPI), licenziata il 21 giugno 2001 dal Parlamento, la Svizzera ha creato le necessarie basi legali.

L'ufficio centrale garantisce una collaborazione ottimale

Per garantire una collaborazione ottimale, nell'Ufficio federale di giustizia (UFG) è istituito un ufficio centrale che fungerà da interlocutore della Corte penale e riceverà le richieste di consegna e quelle concernenti le altre forme di cooperazione (assunzione delle prove, compresi interrogatori dei testimoni, audizioni di sospetti, perquisizioni e sequestri, trasmissione di documentazione, ecc.). Detto ufficio centrale decide in merito all'ammissibilità della cooperazione, ordina le misure necessarie e incarica un'autorità federale o un Cantone dell'esecuzione della domanda. Rispetto alla procedura d'assistenza giudiziaria nell'ambito della collaborazione internazionale, le possibilità di ricorso degli interessati sono state ridotte.


Indirizzo cui rivolgere domande

Ufficio federale di giustizia, T +41 58 462 48 48


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Ultima modifica 26.06.2024

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