Parità di genere e protezione dalla discriminazione

Di cosa si tratta?

L’articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.) vieta le discriminazioni nell’esercizio dei compiti statali e impone allo Stato di proteggere le persone dalle discriminazioni con misure giuridiche, politiche e di altro tipo. La Costituzione federale stabilisce che uomo e donna hanno uguali diritti e impone al legislatore di assicurare l’uguaglianza di genere in particolare per quanto concerne la famiglia, l’istruzione e il lavoro (art. 8 cpv. 3 Cost.). Uomo e donna hanno infatti diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore (art. 8 cpv. 3, terzo periodo Cost.).

L’Ufficio federale di giustizia (UFG) è responsabile della legge federale sulla parità dei sessi (LPar). A tale scopo collabora a stretto contatto con l’Ufficio federale per l’uguaglianza tra donna e uomo, a cui compete l’esecuzione di detta legge.

L’UFG si occupa anche di attuare il divieto generale di discriminazione: attualmente sta elaborando un rapporto sulle possibilità per migliorare la situazione delle persone non binarie in Svizzera.  

Ultima modifica 07.08.2024

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