Introdotte nel diritto penale le fattispecie di crimine contro l’umanità e di crimine di guerra - Il DFGP pone in consultazione le modifiche di legge
Berna, 17.08.2005 - È in corso una revisione del diritto penale allo scopo di semplificare il perseguimento del genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra. Mercoledì il Consiglio federale ha autorizzato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) a porre in consultazione le necessarie modifiche di legge. La consultazione si concluderà il 31 dicembre 2005.
L'avamprogetto codifica i crimini contro l’umanità, tra cui figurano reati quali l'omicidio volontario, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione, l'imprigionamento, la tortura, i reati sessuali e l'apartheid, commessi nell’ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili. La legge svizzera contempla già questi reati, ma non conosce l'aggravante dell'attacco contro la popolazione civile, che quindi non risulta specificamente punibile.
Maggiore chiarezza grazie a una definizione precisa
L'attuale diritto penale svizzero punisce i crimini di guerra sulla base di un rinvio generico al diritto internazionale umanitario (Convenzioni di Ginevra e dell'Aia). Ora si intende punire tali violazioni del diritto internazionale umanitario sulla base di una disposizione di legge più chiara. In futuro, nel Codice penale saranno specificati crimini quali gli interventi bellici contro la popolazione civile o l'impiego di armi vietate.
Ridefinite le competenze
L'avamprogetto propone inoltre di ridefinire le competenze in materia di perseguimento penale. In linea di massima spetterà alla giustizia civile avviare le procedure contro i presunti autori di genocidio, di crimini contro l’umanità e di crimini di guerra, mentre la giustizia militare perseguirà i reati commessi da o nei confronti di militari dell’esercito svizzero. In caso di coinvolgimento bellico della Svizzera, il diritto penale militare si applicherà sia ai militari, sia ai civili.
La fattispecie di genocidio è stata introdotta nel diritto svizzero già nel 2000. Ecco perché nell'ambito dei lavori correnti tale disposizione subirà soltanto modifiche di lieve entità.
Allineamento con lo Statuto di Roma
La Corte penale internazionale (CPI) dell'Aia è competente per giudicare e perseguire il genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra. Esercita le proprie funzioni soltanto qualora le autorità nazionali competenti non intendano o non siano in grado di perseguire tali reati commessi sul loro territorio nazionale o da un loro cittadino. La Svizzera ha ratificato lo Statuto di Roma della CPI nel 2001, attuando le modifiche di legge immediatamente necessarie (cooperazione con la CPI). L'attuale revisione ha lo scopo di conformare completamente allo Statuto di Roma il diritto penale materiale.
Indirizzo cui rivolgere domande
Ufficio federale di giustizia, T +41 58 462 48 48
Pubblicato da
Dipartimento federale di giustizia e polizia
http://www.ejpd.admin.ch
Ufficio federale di giustizia
http://www.bj.admin.ch
Ultima modifica 26.06.2024