Migliorare la protezione delle vittime di violenza domestica
(Ultima modifica 09.10.2015)
Berna, 07.10.2015 - Il Consiglio federale intende tutelare meglio le vittime di violenza domestica e stalking. A tale scopo mercoledì ha posto in consultazione una serie di modifiche del diritto civile e penale e avviato la consultazione per approvare la cosiddetta Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa. Il trattato internazionale intende garantire che in tutta l’Europa la violenza sulle donne e la violenza domestica siano contrastate con standard equiparabili.
Dalle ultime statistiche emerge con chiarezza che la violenza domestica continua a costituire un importante problema sociale. Pertanto l'Esecutivo ritiene necessario tutelare più adeguatamente le vittime di violenza.
Dispositivi elettronici fissati sull'autore della lesione
Il vigente articolo 28b del Codice civile permette al giudice di pronunciare, in caso di violenza domestica e di stalking, un divieto di contatto o un'interdizione di accedere a un'area. Sulla base delle modifiche proposte, il giudice potrà ordinare anche l'impiego di un dispositivo elettronico, un braccialetto o una cavigliera, da fissare sul potenziale autore della lesione al fine di garantire il rispetto dell'ordinanza restrittiva.
Il Consiglio federale propone inoltre di eliminare dal diritto civile gli ostacoli procedurali che scoraggiano l'accesso alle misure di protezione delle vittime. La nuova normativa elimina le spese processuali per queste cause e abolisce la procedura di conciliazione attualmente prevista in determinati casi. Inoltre, per migliorare il rispetto delle misure di protezione e ridurre il problema della delimitazione delle competenze, il giudice civile dovrà comunicare la sua decisione, nella misura del necessario, al servizio cantonale d'intervento in caso di crisi (la polizia) e all'autorità di protezione dei minori e degli adulti.
Il Consiglio federale intende inoltre chiarire con i Cantoni se l'attuale ripartizione delle competenze consente di intraprendere altri passi per ottimizzare ulteriormente la tutela delle vittime di violenza.
Alleggerire l'onere delle vittime
La giurisprudenza del Tribunale federale sull'articolo 55a del Codice penale impone alle autorità inquirenti di sospendere, previo consenso della vittima, i procedimenti penali per lesioni personali semplici, vie di fatto reiterate, minacce o coazione nei rapporti di coppia e di abbandonarli allo scadere di sei mesi se la vittima esprime una volontà in tal senso. Ora il Consiglio federale propone di non affidare più alla vittima l'intera responsabilità di decidere sulla prosecuzione del procedimento. Oltre alla volontà della vittima, l'autorità inquirente dovrà tener conto anche di altre circostanze. Se l'autore della lesione è già stato segnalato per simili atti di violenza, non sarà più possibile sospendere il procedimento. Infine, la vittima andrà ascoltata ancora una volta prima di abbandonare il procedimento.
Convenzione di Istanbul
Mercoledì il Consiglio federale ha inoltre avviato la consultazione per approvare la cosiddetta Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa. L'accordo è il primo strumento vincolante a livello europeo finalizzato alla protezione di donne e ragazze da ogni forma di violenza, inclusa quella domestica. La violenza psichica, fisica e sessuale, lo stalking, il matrimonio forzato, la mutilazione genitale femminile nonché l'aborto e la sterilizzazione forzati devono essere passibili di pena. La Convenzione comprende inoltre disposizioni sulla prevenzione e sulla protezione delle vittime. La Svizzera ha sottoscritto la Convenzione il 13 settembre 2013.
La legislazione svizzera dispone già oggi delle necessarie disposizioni penali. Le disposizioni di prevenzione e di protezione delle vittime rientrano per lo più nelle competenze dei Cantoni, che di regola dispongono pure già degli strumenti richiesti dalla Convenzione. In singoli settori è necessario verificare in particolare se il numero di rifugi per le vittime è sufficiente e se la presente offerta di consulenze telefoniche vada eventualmente ampliata.
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