Migliorare la protezione dalla violenza domestica e dallo stalking

Berna, 03.07.2019 - In futuro le vittime di violenza domestica e stalking saranno protette in misura maggiore. Nella seduta del 3 luglio 2019, il Consiglio federale ha posto in vigore per il 1° luglio 2020 le pertinenti modifiche del diritto penale e civile. La disposizione sulla sorveglianza elettronica dei divieti di contatto e di avvicinarsi previsti dal diritto civile entra in vigore il 1° gennaio 2022 affinché i Cantoni abbiano il tempo necessario per l’attuazione.

Il 14 dicembre 2018 il Parlamento ha deciso di migliorare la protezione delle vittime di violenza approvando misure di diritto civile e penale. Le spese processuali non saranno più addossate alla vittima che ha adito il giudice civile per violenza, minacce o insidie. Inoltre, in futuro il giudice comunicherà la sua decisione in merito alle misure protettive al servizio cantonale d’intervento in caso di crisi, all’autorità di protezione dei minori e degli adulti nonché ad altre autorità e a terzi, per quanto sia necessario all’adempimento dei loro compiti o alla protezione della parte lesa o serva all’esecuzione. Ciò evita lacune nella protezione e migliora la cooperazione tra le autorità coinvolte.

Sgravare le vittime

Le vittime non dovranno più assumersi l’intera responsabilità della decisione di sospensione o abbandono del procedimento penale. Per quanto riguarda il diritto penale, è infatti introdotto un nuovo disciplinamento della sospensione e dell’abbandono del procedimento per lesioni semplici, vie di fatto reiterate, minacce o coazione nei rapporti di coppia. La decisione sulla prosecuzione del procedimento non dipenderà più esclusivamente dalla volontà della vittima, che in determinate situazioni può subire pressioni da parte dell’imputato, ma spetterà all’autorità penale, che deve considerare, oltre alla dichiarazione della vittima, anche altre circostanze di fatto.

In futuro, l’autorità penale potrà sospendere il procedimento soltanto se tale misura sarà idonea a stabilizzare o a migliorare la situazione della vittima. Una sospensione del procedimento non sarà più ammessa in caso di sospetta recidiva nel rapporto di coppia. Inoltre, l’autorità penale avrà la facoltà di obbligare l’imputato a seguire un programma rieducativo contro la violenza durante la sospensione del procedimento. Prima della scadenza della durata della sospensione di sei mesi, quest’ultima deciderà definitivamente se abbandonare o riprendere il procedimento.

Sorveglianza elettronica dei divieti di contatto e di avvicinarsi alla vittima

Il diritto vigente prevede all’articolo 28b del Codice civile che, per proteggere una persona dalla violenza, dalle minacce e dalle insidie, il giudice può disporre un divieto di contatto o l’interdizione di accedere a un’area. Per sorvegliare meglio queste misure di protezione, in futuro il giudice potrà inoltre ordinare che la persona potenzialmente violenta debba portare un dispositivo elettronico al braccio o alla caviglia, così da poter registrare in qualsiasi momento la sua posizione (sorveglianza permanente). La sorveglianza elettronica intende sollecitare la persona sorvegliata ad attenersi al divieto. Inoltre, la registrazione dei suoi movimenti può essere esaminata in un secondo tempo nel caso in cui la vittima faccia valere il mancato rispetto del divieto.

Spetta ai Cantoni designare un servizio competente per l’esecuzione della sorveglianza elettronica e, in particolare, disciplinare la procedura d’esecuzione. Per lasciare loro tempo sufficiente per l’attuazione, il Consiglio federale ha deciso, fondandosi sui risultati di un sondaggio presso i Cantoni, di porre in vigore le pertinenti disposizioni (art. 28c CC e art. 343 cpv. 1bis CPC) il 1° gennaio 2022.


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Ultima modifica 26.06.2024

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