Più trasparenza nella raccolta di dati personali - Il Consiglio federale licenzia il messaggio relativo alla revisione della legge sulla protezione dei dati

Berna, 19.02.2003 - La revisione della legge sulla protezione dei dati ha come scopo principale di informare maggiormente le persone interessate dalla raccolta e dal trattamento di dati. Mercoledì il Consiglio federale ha licenziato il messaggio relativo alla revisione della legge.

La legge sulla protezione dei dati, che ha quasi compiuto dieci anni, si è fondamentalmente imposta nella prassi. Tuttavia, mediante una piccola revisione s'intende colmare le lacune puntuali.

Migliorare l'informazione al momento della raccolta dei dati

La revisione della legge prevede segnatamente l'obbligo da parte dei privati e degli organi federali d'informare attivamente la persona interessata se vengono raccolti o trattati dati degni di particolare protezione (ad es. concernenti la salute o l'appartenenza religiosa). La persona interessata deve perlomeno essere informata dell'identità del detentore della raccolta dei dati, delle finalità del trattamento e degli eventuali destinatari. Qualora si raccolgano dati che non sono degni di particolare protezione, la persona interessata deve perlomeno essere al corrente del fatto che sono raccolti dati che la concernono. Inoltre, è migliorata la posizione delle persone che si oppongono al trattamento dei dati che la riguardano.

Uno standard minimo di protezione dei dati per la Svizzera intera

La revisione della legge garantisce altresì un livello minimo di protezione dei dati in tutta la Svizzera. A tal fine, essa definisce esigenze minime che i Cantoni devono rispettare quando applicano il diritto federale e, nel contempo, ne assicura in modo più efficace il rispetto, in quanto prevede espressamente che gli organi federali possano effettuare controlli presso le autorità cantonali nel caso in cui i dati vengano trattati congiuntamente.

Collaudare le banche dati

È previsto che, durante la futura fase sperimentale dalla durata limitata, il Consiglio federale avrà la facoltà, nel quadro di progetti pilota, di autorizzare il trattamento automatizzato di dati degni di particolare protezione. A determinate condizioni - segnatamente quando, a causa di innovazioni tecniche o di complessi provvedimenti di carattere organizzativo, deve essere obbligatoriamente effettuato un esperimento pilota - occorrerà garantire la possibilità di collaudare nuove banche dati prima dell'entrata in vigore della base legale formale per il trattamento automatizzato dei dati. Tale innovazione garantisce che la base legale formale necessaria all'istituzione di tali sistemi, destinata a entrare in vigore al termine della fase di sperimentazione, sia in piena sintonia con le finalità del sistema di trattamento dei dati.

Trasmissione transfrontaliera di dati

Infine, il Consiglio federale sottopone per approvazione al Parlamento il protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 alla Convenzione europea per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale. La revisione della legge adegua il diritto svizzero al protocollo aggiuntivo. Essa stabilisce i criteri per una trasmissione transfrontaliera di dati conforme alla legge e riconosce all'Incaricato federale della protezione dei dati un diritto di ricorso nel quadro della sorveglianza sugli organi federali.


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Ultima modifica 30.01.2024

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