L’Ufficio federale di giustizia funge da Autorità centrale nelle procedure di adozione internazionale nell’ambito della Convenzione dell’Aia[1] del 1993 sulla procedura d’adozione. Inoltre, l’Ufficio federale di giustizia svolge anche i compiti assegnati, in conformità con l’articolo 2 capoverso 1 OAdoz. Sulla base dell’ordinanza sull’adozione, fornisce vari servizi[2], che sono addebitabili[3] e addebitati come segue:
Emolumento di base
L’emolumento di base forfettario di 400 CHF copre tutte le prestazioni fornite dall’Ufficio federale di giustizia che sorgono durante una procedura di adozione nell’ambito del CAA, Tali prestazioni vanno dalla trasmissione del dossier, che di solito è gestito da Fedex (corriere privato) e costa tra i 100 e i 150 CHF, ai preparativi per l’arrivo in Svizzera del bambino.
Se i documenti concernenti l’adozione sono raccolti da un ufficio di collocamento in materia di adozione con autorizzazione federale e sono trasmessi direttamente da lui all’autorità centrale straniera, conformemente alla direttiva del 17 marzo 2020, l’importo forfettario dell’emolumento di base ammonta a 200 CHF.
Emolumenti supplementari
Se l’onere lavorativo per una procedura di adozione oltrepassa oltremodo il consueto limite temporale o se risultano spese supplementari straordinariamente elevate, per esempio a causa della ripetuta trasmissione di dossier concernenti i genitori o i bambini per via postale speciale e quindi costosa, queste spese possono essere fatturate addizionalmente. Il costo totale massimo, emolumento di base incluso, ammonta a 1000 CHF.
Altri servizi nel campo dell’adozione internazionale saranno addebitati in base al tempo impiegato.
Fatturazione
Nel campo del CAA, le spese di base saranno addebitate agli aspiranti all’adozione dopo che il loro dossier è stato trasmesso all’autorità centrale straniera per la prima volta. Sono fatti salvi emolumenti supplementari cagionati successivamente.
Ai sensi dell’articolo 11, capoverso 2, dell’OgeEm, può essere richiesta un’ingiunzione in caso di controversie relative alla fattura. Inoltre, l’Ufficio federale di giustizia può, in conformità con l’articolo 27 dell’OAdoz, ridurre o rinunciare alla tassa nel bisogno del debitore o per altri motivi importanti.
[1] Convenzione dell’Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione di minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (CAA; RS 0.211.221.311)
[2] Articoli 25 e 26 dell’ordinanza sull’adozione del 29 giugno 2011(OAdoz; RS 211.221.36)
[3] Ordinanza generale sugli emolumenti (OgeEM; RS 172.041.1)
Basi legali
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Convenzione dell’Aia
(CAA, RS 0.211.221.311)
Ultima modifica 29.08.2023