Messa in commercio degli strumenti di misurazione
L’immissione degli strumenti di misurazione sul mercato avviene conformemente a una delle procedure seguenti:
Nell’ambito della procedura di valutazione della conformità, un organismo designato esamina se lo strumento di misurazione, rispettivamente il fabbricante di detto strumento soddisfa i requisiti legali. La valutazione della conformità viene eseguita dall’organismo designato. Il fabbricante rilascia successivamente una dichiarazione di conformità concernente lo strumento controllato, nel senso dell’adempimento di una norma giuridica.
Se lo strumento esaminato è retto dalla direttiva sugli strumenti di misurazione MID 2004/22/CE oppure dalla direttiva relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico 2009/23/CE, l’organismo di valutazione della conformità deve essere inoltre notificato dalla commissione dell’UE.
Tali strumenti di misurazione sono riconoscibili dall‘abbreviazione „CE“ rispettivamente „CH“ che viene completata dal marchio metrologico „M“.
Per poter essere designati, gli organismi interessati devono soddisfare i pertinenti requisiti e disporre delle competenze specialistiche e di un'infrastruttura per la relativa attività.
Diversi OVC svizzeri sono designati e riconosciuti nel settore strumenti di misura.
Visti l'ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione e l'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, in Svizzera sono designati gli organismi seguenti:
METAS-Cert
No ident. 1259
(METAS-Cert, Istituto federale di metrologia
Lindenweg 50, CH-3003 Bern-Wabern
Kontakt: G. Couvreur, Tel. +41 58 387 08 27, Fax +41 58 387 05 73)
KIGA Baselland - Konformitätsbewertungsstelle KBS
Ident.-Nr 2158
(KIGA Baselland - Konformitätsbewertungsstelle KBS
Reinacherstrasse 115, CH-4142 Münchenstein
Kontakt: G. Werdenberg, Tel. +41 61 552 78 50, Fax +41 61 552 78 51)
Visti l'ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione, il organismo seguente è stato designato:
METAS-Cert
Ident.-Nr. CH01
(METAS-Cert, Istituto federale di metrologia
Lindenweg 50, CH-3003 Bern-Wabern
Kontakt: G. Couvreur, Tel. +41 58 387 08 27, Fax +41 58 387 05 73)
Singoli strumenti di misurazione necessitano di un’approvazione nazionale e di una prima verifica. Dato che l‘approvazione e la verifica sono attività regali, esse possono essere eseguite soltanto dal METAS oppure dagli organi esecutivi (uffici di verificazione, laboratori di verificazione).
Tali strumenti di verificazione sono riconoscibili dalla lettera «S» stilizzata per l’approvazione del modello e la prima verifica. Questo contrassegno è visibile sulla targa segnaletica dello strumento di misurazione. La verificazione iniziale è attestata mediante l’apposizione di una marcatura di verificazione.
Controllo degli strumenti di misura
Gli strumenti di misurazione disciplinati dalla legge sono sottoposti a un triplice meccanismo di controllo:
Controllo che gli strumenti di misura messi in commercio e le procedure di valutazione delle conformità applicate soddisfino le prescrizioni.
La sorveglianza del mercato consente di procedere in Svizzera e anche a livello internazionale contro i metodi di concorrenza sleale. Il METAS è responsabile della sorveglianza del mercato nel settore degli strumenti di misura e coopera a tale scopo con gli organi esecutivi della metrologia legale. Le autorità di sorveglianza del mercato verificano se i produttori e i distributori rispettano le disposizioni previste nelle pertinenti direttive. Vengono sorvegliati non sono solo i prodotti svizzeri, ma anche gli strumenti di misurazione importati dall'UE o da Stati terzi.
In Svizzera la sorveglianza del mercato per gli strumenti di misura è disciplinata nelle seguenti ordinanze:
• ordinanza sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (RS 941.213),
• ordinanza sugli strumenti di misurazione (OStrM; RS 941.210).
Essendo basate sugli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE, entrambe le ordinanze svizzere sono equivalenti alle corrispondenti direttive europee: la direttiva 2009/23/CE relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico e la direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura.
Siccome gli stessi tipi di strumenti di misurazione vengono fabbricati sia per il mercato dell'UE che per quello svizzero, lo scambio reciproco di informazioni tra autorità di sorveglianza del mercato è importante.
La sorveglianza del mercato adempie i propri compiti sia in modo proattivo che in modo reattivo. In progetti relativi a strumenti di misura appositamente selezionati viene verificato in modo proattivo, se le disposizioni delle pertinenti ordinanze sono state rispettate. Nel caso della sorveglianza reattiva del mercato vengono esaminati casi problematici, che sono stati segnalati dagli organi esecutivi.
Durante l'intera durata dell'impiego di uno strumento di misurazione, i competenti organi d'esecuzione ne esaminano periodicamente la stabilità di misurazione. Con questi esami è verificato che le qualità tecniche di misurazione degli strumenti di misura utilizzati rimangano costanti durante la durata del loro impiego.
Le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione sono descritte nell' allegato 7 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione (RS 941.210).
Le ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione stabiliscono quali procedure sono applicabili a quali strumenti e fissano la frequenza degli esami. La procedura più utilizzata è la verificazione successiva.
Se lo strumento di misurazione soddisfa i requisiti, l'esito positivo della verificazione successiva è attestato mediante l'apposizione della marcatura di verificazione. Su tale marcatura figurano le indicazioni concernenti l'organo competente e la date di scadenza della validità della verificazione.
Controlli regolari presso l’utente che gli strumenti di misura siano utilizzati secondo le prescrizioni.
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Ultima modifica 05.11.2024