Vi sono tre modi per acquisire la cittadinanza svizzera:
- L’acquisizione per filiazione paterna o materna, il cosiddetto «ius sanguinis», è il modo più frequente.
- L’acquisizione in seguito alla naturalizzazione (ossia mediante decisione di un’autorità) diventa sempre più frequente e le varie procedure sono illustrate su queste pagine.
- La cittadinanza può essere acquisita anche in seguito all’adozione da parte di un genitore svizzero.
Cittadinanza per filiazione
Come la Svizzera, anche molti altri Stati applicano il cosiddetto «ius sanguinis», ossia l’acquisizione della cittadinanza per filiazione paterna o materna. Tra questi Stati vi sono ad esempio la Germania e l’Austria. Ci sono invece Paesi che applicano lo «ius soli», ossia l’acquisizione della cittadinanza in seguito alla nascita nel Paese. Ne fanno parte i tipici Paesi d’immigrazione quali gli Stati Uniti, i Paesi sudamericani, il Canada o l’Australia, ma non la Svizzera.
Cittadinanza in seguito a naturalizzazione o reintegrazione
La Svizzera prevede tre tipi di acquisizione della cittadinanza svizzera mediante decisione di un’autorità. Essi tengono conto delle diverse situazioni in cui si trovano i cittadini stranieri:
- la naturalizzazione ordinaria è accessibile ai cittadini stranieri che hanno vissuto almeno dieci anni in Svizzera, di cui tre negli ultimi cinque anni precedenti la presentazione della domanda, e sono titolari di un permesso di domicilio (permesso C);
- la naturalizzazione agevolata è accessibile ai cittadini stranieri:
- sposati con cittadini svizzeri,
- che fanno parte della terza generazioni di stranieri e sono nati in Svizzera.
Inoltre, la Svizzera applica altre procedure di naturalizzazione agevolata, ad esempio per apolidi. - La reintegrazione è accessibile alle persone che hanno precedentemente perso la cittadinanza svizzera in seguito a perenzione, svincolo o perdita della cittadinanza svizzera.
Cittadinanza per adozione da parte di un genitore svizzero
La cittadinanza svizzera può essere acquisita per adozione soltanto se al momento dell’adozione l’adottato è ancora minorenne e l’adozione conferisce pienamente al minore lo stato giuridico di un figlio naturale. Se queste condizioni non sono soddisfatte, il minore non acquisisce la cittadinanza svizzera e non sarà possibile la naturalizzazione agevolata.
Diritti e obblighi
L’acquisizione della cittadinanza svizzera comporta anche l’assunzione di diritti e doveri, ad esempio il diritto di voto attivo e passivo o l’obbligo di prestare servizio militare.
Basi legali
-
Legge federale sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza)
(LCit, RS 141.0, in vigore dal 1° gennaio 2018)
-
Ordinanza sulla cittadinanza svizzera (Ordinanza sulla cittadinanza)
(OCit, RS 141.01, in vigore dal 1° gennaio 2018)
- Messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 2011 concernente la revisione totale della legge federale sulla cittadinanza svizzera
- Rapporto esplicativo concernente la revisione totale della legge federale sulla cittadinanza svizzera
- Rapporto esplicativo Disegno di ordinanza sulla cittadinanza svizzera (PDF, 347 kB, 13.07.2020)
- Commento alla modifica dell'ordinanza sulla cittadinanza (stranieri della terza generazione) (PDF, 229 kB, 13.07.2020)
Ulteriori informazioni
Ultima modifica 31.01.2024