(Entrata in vigore: 1.7.2022)
In caso di soggiorno in Svizzera:
Esistono due possibilità:
Conversione dell’unione domestica registrata:
Mi rivolgo insieme al mio partner registrato / alla mia partner registrata, a un Ufficio di stato civile di nostra scelta per richiedere la conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio. In caso di conversione, l’antecedente durata dell’unione domestica registrata è presa in considerazione per il calcolo della durata dell’unione coniugale. Dopo tre anni di matrimonio (viene inclusa anche la durata dell’unione domestica registrata), posso presentare una domanda di naturalizzazione agevolata ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1 LCit purché siano soddisfatti anche gli altri criteri di naturalizzazione.
Matrimonio
Il mio partner registrato / la mia partner registrata e io possiamo sposarci in Svizzera presso un ufficio di stato civile di nostra scelta oppure in diversi Paesi all’estero. Dopo tre anni di matrimonio posso presentare una domanda di naturalizzazione agevolata ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1 LCit se soddisfo anche gli altri criteri di naturalizzazione. La durata anteriore dell’unione domestica registrata è presa in considerazione per il calcolo della durata dell’unione coniugale unicamente se vi è stato un matrimonio all’estero prima del 1° luglio 2022.
Posso presentare una domanda di naturalizzazione agevolata ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1 LCit se soddisfo anche gli altri criteri di naturalizzazione. Prima di presentare la domanda chiedo all’autorità di vigilanza sullo stato civile del luogo d’origine del mio coniuge svizzero / della mia coniuge svizzera di aggiornare lo stato civile nel registro dello stato civile.
Dipende dalla situazione iniziale:
Conversione dell'unione registrata:
In caso di conversione, la durata precedente dell'unione domestica registrata viene conteggiata per la durata del matrimonio.
Matrimonio prima del 1° luglio 2022:
In caso di matrimonio all'estero prima del 1° luglio 2022, anche l'unione domestica registrata precedente viene conteggiata nella durata del matrimonio.
Matrimonio dopo il 1° luglio 2022:
In caso di matrimonio all'estero o in Svizzera dopo il 1° luglio 2022, l'unione domestica registrata precedente non viene computata per la durata del matrimonio (art. 35a cpv. 2 LUD e contrario)
No, non è possibile. In caso di conversione, la precedente unione domestica registrata viene conteggiata nella durata del matrimonio. Per questo motivo, si tiene conto del momento della registrazione dell'unione domestica registrata. Al momento della registrazione dell'unione, sia il vostro partner che lei eravate stranieri.
Tuttavia, la naturalizzazione agevolata è possibile ai sensi dell'articolo 21 cpv. 1 e 2 LCit se il suo partner/ la sua partner ha acquisito la cittadinanza svizzera dopo la costituzione dell'unione domestica registrata mediante una reintegrazione o naturalizzazione agevolata sulla base della discendenza da un genitore svizzero (articolo 21 cpv. 3, LCit in combinazione con l'art. 27 LCit, risp. 51 LCit).
No, non è possibile. In caso di matrimonio prima del 1° luglio 2022 e di una precedente unione domestica registrata, la durata dell'unione registrata precedente viene conteggiata nella durata del matrimonio. Per questo motivo si tiene conto della data di registrazione dell'unione domestica registrata. Al momento della registrazione dell'unione, sia il vostro partner che lei eravate stranieri.
Tuttavia, la naturalizzazione agevolata è possibile ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 LCit se il suo partner/ la sua partner ha acquisito la cittadinanza svizzera dopo l'unione domestica registrata o dopo il matrimonio attraverso la reintegrazione o la naturalizzazione agevolata sulla base della discendenza da un genitore svizzero (art. 21 cpv. 3 LCit in combinazione con l'art. 27 LCit, risp. art. 51 LCit).
Sì, in linea di principio è possibile non appena si è sposati da tre anni e si soddisfano anche gli altri requisiti per la naturalizzazione.
No, non è possibile. Al momento del matrimonio, sia lei che il suo coniuge / la sua coniuge eravate stranieri.
Indicando il mio indirizzo postale esatto posso ordinare il modulo per la domanda di naturalizzazione tramite e-mail direttamente presso la Segreteria di Stato della migrazione (SEM): ch@sem.admin.ch. Il modulo mi viene recapitato per posta e dopo averlo integralmente compilato devo spedirlo per posta alla SEM.
In caso di soggiorno all’estero:
Esistono due possibilità:
Conversione dell’unione domestica registrata:
Insieme al mio partner registrato / alla mia partner registrata, alla rappresentanza svizzera competente (ambasciata o consolato) o a un Ufficio di stato civile di nostra scelta in Svizzera per richiedere la conversione in matrimonio dell’unione domestica registrata. In caso di conversione, l’antecedente durata dell’unione domestica registrata è presa in considerazione per il calcolo della durata dell’unione coniugale. Dopo sei anni di matrimonio (compresa la durata della precedente unione domestica registrata), posso presentare una domanda di naturalizzazione agevolata ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 LCit se soddisfo anche gli altri criteri di naturalizzazione.
Matrimonio:
Posso presentare una domanda di naturalizzazione agevolata ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 LCit se soddisfo anche gli altri criteri di naturalizzazione. La durata anteriore dell’unione domestica registrata è presa in considerazione per il calcolo della durata dell’unione coniugale solo se vi è stato un matrimonio prima del 1° luglio 2022.
Posso presentare una domanda di naturalizzazione agevolata ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 LCit se soddisfo anche gli altri criteri di naturalizzazione.
Dipende dalla situazione iniziale:
Conversione dell'unione domestica registrata:
In caso di conversione, la durata precedente dell'unione domestica registrata viene conteggiata per la durata del matrimonio.
Matrimonio prima del 1° luglio 2022:
In caso di matrimonio all'estero prima del 1° luglio 2022, anche l'unione domestica registrata precedente viene conteggiata nella durata del matrimonio.
Matrimonio dopo il 1° luglio 2022:
In caso di matrimonio all'estero o in Svizzera dopo il 1° luglio 2022, l'unione domestica registrata precedente non viene conteggiata insieme alla durata del matrimonio.
No, non è possibile. In caso di conversione, la precedente unione registrata viene conteggiata insieme alla durata del matrimonio. Per questo motivo, la domanda di cui sopra si basa sul momento della registrazione dell'unione domestica registrata. Al momento della registrazione dell'unione, sia il vostro partner / la vostra partner che lei eravate stranieri.
Tuttavia, la naturalizzazione agevolata è possibile se il vostro partner / la vostra partner ha acquisito la cittadinanza svizzera dopo la costituzione dell'unione domestica registrata mediante reintegrazione o naturalizzazione agevolata sulla base della discendenza da un genitore svizzero (art. 21 cpv. 3 LCit in combinazione con l'art. 27 LCit, risp. art. 51 LCit).
No, non è possibile. In caso di matrimonio prima del 1° luglio 2022 e di una precedente unione domestica registrata, la durata dell'unione domestica registrata precedente viene conteggiata nella durata del matrimonio. Per questo motivo, la domanda di cui sopra si basa sulla data di registrazione dell'unione. Al momento della registrazione dell'unione, sia il suo partner / la sua partner che lei eravate stranieri.
Tuttavia, la naturalizzazione agevolata è possibile se il suo partner / la sua partner ha acquisito la cittadinanza svizzera dopo l'unione domestica registrata o dopo il matrimonio per il tramite di una reintegrazione o una naturalizzazione agevolata sulla base della discendenza da un genitore svizzero (art. 21 cpv. 3 LCit in combinazione con l'art. 27 LCit, risp. art. 51 LCit).
Sì, in linea di principio è possibile, purché si sia sposati da sei anni e si soddisfino anche gli altri requisiti per la naturalizzazione.
No, non è possibile. Al momento del matrimonio, sia voi che il suo coniuge che lei eravate stranieri.
Posso richiedere e successivamente inviare il modulo per la domanda di naturalizzazione alla rappresentanza svizzera competente (ambasciata o consolato).
Ultima modifica 30.08.2023