Raccomandazioni della Confederazione per l'applicazione degli accordi d'integrazione

Berna. La nuova legge federale sugli stranieri, in vigore dal 1° gennaio 2008, attribuisce una grande importanza all'integrazione degli stranieri. Essa prevede ad esempio la possibilità di vincolare il rilascio di un permesso di dimora o di soggiorno di breve durata all'obbligo di frequentare un corso linguistico o integrativo. Tale obbligo può essere stabilito in un accordo d'integrazione.

L'accordo d'integrazione è teso in particolare a promuovere l'apprendimento della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza nonché l'acquisizione di conoscenze per quanto concerne le condizioni sociali, i valori, le norme e l'ordinamento giuridico in Svizzera.

L'articolo 54 della nuova legge sugli stranieri (LStr), che prevede tale nuovo strumento, costituisce una disposizione potestativa. I Cantoni sono pertanto liberi di fare uso o no di tale possibilità. In questo mese di gennaio, i Cantoni BS, BL, SO e ZH lanciano una fase di prova (pilota) per gli accordi d'integrazione. Altri Cantoni, in particolare AG, hanno l'intenzione di applicare il nuovo strumento.

La nuova disposizione non si applica alle persone straniere che godono di un diritto garantito per legge di dimorare in Svizzera. Tra di esse figurano in particolare i cittadini dello spazio UE/AELS nonché i familiari stranieri di cittadini svizzeri. La condizione della frequenza di un corso non è applicabile neppure ai titolari del permesso di domicilio.

La Confederazione raccomanda ai Cantoni di applicare il nuovo strumento dato dall'accordo d'integrazione segnatamente nei confronti dei cittadini di Stati terzi entrati in Svizzera in virtù del ricongiungimento familiare. Questo gruppo di persone rappresenta oltre la metà dei nuovi arrivati in provenienza da Stati terzi. Come rilevato dal rapporto sull'integrazione dell'UFM del 2006, parte di queste persone che raggiungono il coniuge, i genitori o parenti in Svizzera rischiano più di altre di riscontrare difficoltà d'integrazione. Tale rischio va fronteggiato con misure immediate.

Lo strumento va inoltre adottato nei confronti delle persone migranti già stabilite in Svizzera che rischiano di perdere il loro diritto di residenza a causa del loro comportamento o per altre circostanze. Le raccomandazioni concernono infine anche le persone straniere che intendono venire in Svizzera per insegnare la lingua e la cultura del Paese d'origine o assumere un incarico d'assistenza religiosa. In questi casi è importante vagliare accuratamente le cirostanze generali nonché le possibilità e misure individuali.

Nell'accordo d'integrazione, in base alle conoscenze linguistiche e alle condizioni di vita individuali della persona interessata sono formulate determinate esigenze nei suoi confronti ed è illustrato il modo per adempierle. La persona è poi indirizzata verso un corso linguistico o integrativo confacente. In tal modo le misure integrative intervengono in maniera più tempestiva e sistematica di quanto non fosse il caso sinora. Quale incentivo è prevista la possibilità per i Cantoni di rilasciare anticipatamente (ovvero già dopo cinque anni di dimora) il permesso di domicilio agli stranieri ben integrati.

L'UFM ha elaborato delle raccomandazioni che tengono conto delle esperienze e proposte dei rappresentanti dell'Associazione dei servizi cantonali di migrazione, della Conferenza dei delegati cantonali all'integrazione e dell'Associazione degli uffici svizzeri del lavoro. Tali raccomandazioni sono tese ad agevolare l'attuazione della disposizione legale da parte dei Cantoni nonché a incoraggiare la conclusione di accordi d'integrazione.

Le raccomandazioni comprendono un modello di accordo d'integrazione e una pertinente guida. I documenti sono disponibili in internet.

Ultima modifica 22.01.2008

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