Competenza
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) è competente per il rilascio di documenti di viaggio e visti di ritorno per stranieri ai sensi dell’Ordinanza del 14 novembre 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV; RS 143.5).
Documenti di viaggio e visti di ritorno
La SEM rilascia i seguenti documenti di viaggio:
- Titoli di viaggio per rifugiati in virtù della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati;
- Passaporti per stranieri (apolidi riconosciuti in virtù della Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi, e stranieri sprovvisti di documenti a beneficio di un permesso di dimora B o di un permesso di domicilio C), le persone con permesso F o N con motivi di viaggio come pure per una partenza definitiva.
- Visti di ritorno per persone ammesse provvisoriamente in possesso di un documento di viaggio valido del loro Paese d’origine o di provenienza (con motivi di viaggio).
Effetti giuridici
I documenti di viaggio rilasciati dalla SEM costituiscono documenti di legittimazione della polizia degli stranieri. Con essi non si può provare né l’identità né la cittadinanza dello straniero.
Procedura
Chi intende ottenere un documento di viaggio deve presentarsi di persona presso l’autorità cantonale competente in materia di migrazione.
Per la sostituzione di un documento di viaggio scaduto, il richiedente deve consegnare il vecchio documento all’autorità cantonale competente in materia di migrazione che lo trasmette in seguito alla SEM. Se possibile, la domanda deve essere presentata all’autorità cantonale competente in materia di migrazione sei settimane prima della scadenza della durata di validità del vecchio documento o del viaggio previsto.
Perdita
È considerata come perdita la scomparsa di un documento di viaggio, incluso il furto o la distruzione completa. Il o la titolare del documento di viaggio deve segnalare la perdita al posto di polizia locale subito dopo averla constatata. Se la perdita avviene all’estero, deve essere segnalata alla rappresentanza diplomatica o consolare svizzera competente. Quest’ultima trasmette la dichiarazione di perdita alla SEM. Lo straniero o la straniera deve restituire spontaneamente il documento di viaggio dichiarato perso non appena ne rientra in possesso.
Emolumenti
Il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno è soggetto a emolumento. Gli emolumenti ammontano a:
- per il rilascio di un titolo di viaggio per rifugiati e di un passaporto per stranieri:
- Persone minori di 18 anni: 35 franchi
- Persone a partire dai 18 anni: 115 franchi
- per il rilascio di un visto di ritorno:
- Bambini minori di 6 anni: gratuito
- Bambini di età tra i 6 e i 12 anni: 40 euro
- Persone a partire dai 13 anni: 80 euro
La SEM riscuote un emolumento forfettario di 100 franchi per ogni documento perso o divenuto inservibile. Le autorità cantonali di polizia in materia di migrazione possono riscuotere un emolumento di massimo 25 franchi quale copertura spese.
Durata di validità
La durata di validità dei documenti di viaggio è stabilita come segue:
- Titolo di viaggio per rifugiati e il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all’articolo 4 capoverso 1, se al momento di presentare la domanda le persone interessate hanno compiuto 18 anni: dieci anni;
- Titolo di viaggio per rifugiati e il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all’articolo 4 capoverso 1, se al momento di presentare la domanda le persone interessate non hanno compiuto 18 anni: cinque anni;
- Passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettera a: cinque anni;
- Passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettera b: dieci mesi; dopo il viaggio autorizzato conformemente all’articolo 9 il passaporto per stranieri perde la propria validità;
- Passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettera c: dopo l'entrata nello Stato di destinazione il passaporto per stranieri perde la propria validità;
- Visto di ritorno: al massimo dieci mesi (alla volta).
In determinati casi la SEM può stabilire una durata di validità più breve. La durata di validità dei documenti di viaggio non può essere prorogata. Allo scadere della durata di validità, lo straniero può tuttavia richiedere il rilascio di un nuovo documento di viaggio.
Criteri d’accettazione delle fotografie
Al fine di garantire una riproduzione ottimale dell’immagine nel documento di viaggio, è necessario disporre di fotografie di buona qualità. Per quanto riguarda le fotografie utilizzate dalla SEM per il rilascio di documenti di viaggio devono essere rispettati i criteri definiti dall’Ufficio federale di polizia concernenti il passaporto e la carta d’identità svizzeri.
Tempi di elaborazione delle domande di rilascio di documenti di viaggio per stranieri
A causa del forte afflusso attuale di domande, non ci è possibile rispettare il normale periodo di elaborazione di circa 6 settimane. Le domande per espresso sono trattate in via prioritaria unicamente in caso di urgenza (in particolare in caso di decesso o malattia grave). Le richieste telefoniche o per iscritto provocano ulteriori ritardi nel processo di evasione delle domande. Vi chiediamo pertanto di essere pazienti e di rinunciare a richiedere ragguagli non indispensabili. Ci riserviamo il diritto di non rispondere alle richieste che saranno considerate non urgenti. Siamo spiacenti di questa situazione e vi ringraziamo per la vostra comprensione.
Ultima modifica 13.01.2024