Sono considerati tirocinanti ai sensi dell’Accordo le persone che hanno portato a termine una formazione professionale o uno studio e che desiderano approfondire nell’altro Stato parte le loro conoscenze professionali e linguistiche. L’impiego deve avvenire nella professione appresa. Di regola, i tirocinanti sono di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Normalmente il permesso di dimora e di lavoro è rilasciato per un anno e può essere prorogato di sei mesi al massimo.
Dopo aver trovato un impiego nell’altro Paese parte, le persone interessate si rivolgono ai servizi competenti nel proprio Paese onde sbrigare le necessarie formalità. In Svizzera trattasi dell’Ufficio federale dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’emigrazione (IMES).
La Svizzera ha concluso accordi sullo scambio di tirocinanti con i Paesi seguenti: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Lussemburgo, Monaco, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Russia, Slovacchia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Ungheria e USA.
Ultima modifica 25.07.2003