A differenza della procedura d’asilo ordinaria in Svizzera, in caso di reinsediamento la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) verifica già nel Paese di prima accoglienza se una persona soddisfa tutte le condizioni necessarie per un reinsediamento duraturo in Svizzera, ossia:
- il riconoscimento della qualità di rifugiato da parte dell’ACNUR;
- un particolare bisogno di protezione che non può essere soddisfatto nel Paese di prima accoglienza;
- la disponibilità a integrarsi in Svizzera;
- l’assenza di motivi d’esclusione.
Se tutti questi requisiti sono soddisfatti, la SEM organizza successivamente, in collaborazione con l’ACNUR e l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), l’entrata in Svizzera. Una volta giunti nel nostro Paese, i rifugiati reinsediati ottengono l’asilo in virtù dell’articolo 56 LAsi.
Procedura di selezione in loco
Le procedure di selezione e ammissione dei rifugiati nel Paese di prima accoglienza sono effettuate in stretta collaborazione con l’ACNUR, che in una prima fase determina se una persona soddisfa i requisiti fondamentali per il reinsediamento. A tal fine la persona deve essere stata riconosciuta come rifugiato dall’ACNUR, non poter ritornare nel Paese d’origine né rimanere in maniera duratura nel Paese di prima accoglienza e necessitare di particolare protezione.
Secondo l’ACNUR sono considerati bisognosi di particolare protezione i rifugiati che adempiono almeno uno dei criteri seguenti:
- sopravvissuti alla violenza e/o alla tortura;
- esigenze mediche;
- donne e ragazze in pericolo;
- esigenze fisiche e/o giuridiche di protezione;
- bambini e adolescenti in pericolo;
- legami famigliari nello Stato di accoglienza.
Se i requisiti fondamentali per un reinsediamento sono soddisfatti, l’ACNUR trasmette alla SEM i dossier delle persone selezionate.
La SEM sottopone quindi tutti i candidati a un esame approfondito. Nel quadro di missioni di selezione nel Paese di prima accoglienza, ogni persona a partire dai 14 anni è sentita al fine di verificare il bisogno di particolare protezione e la disponibilità ad integrarsi. Si effettuano inoltre accertamenti d’identità e si esamina se sussistono motivi d’esclusione quali ad esempio una partecipazione a crimini di guerra o la messa in pericolo della sicurezza della Svizzera. Sono accolte soltanto persone che soddisfano tutti i requisiti necessari per un reinsediamento in Svizzera.
Organizzazione dell’entrata
Se la Svizzera decide di accogliere a lungo termine rifugiati nel quadro del reinsediamento, l’entrata è preparata in stretta collaborazione con l’ACNUR e l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). La SEM garantisce inoltre che i Cantoni ospitanti siano informati il più presto possibile sullo stato di salute e su altri dettagli relativi alle persone in questione. Conformemente all’articolo 21 OAsi 1, i rifugiati accolti nel quadro del reinsediamento sono ripartiti tra i vari Cantoni proporzionalmente alla popolazion.
Ultima modifica 09.12.2016