Procedure a carico di imprese di trasporto aereo
Obbligo di diligenza
Le imprese di trasporto aereo che trasportano persone nello spazio Schengen soggiacciono ad alcuni obblighi di diligenza. Devono adottare tutte le misure ragionevolmente esigibili al fine di trasportare unicamente persone munite dei documenti di viaggio, dei visti e/o dei titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen (art. 92 cpv. 1 della legge federale sugli stranieri).
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Legge federale sugli stranieri (LStr)
(RS 142.20)
Documento di viaggio |
Visto |
Titolo di soggiorno |
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Riconosciuto? |
X |
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Valido? |
X |
X |
X |
Autentico? |
X |
X |
X |
Portatore legittimo? |
X |
X |
X |
Alle imprese di trasporto aereo che violano l’obbligo di diligenza sono addebitati 4000 franchi per passeggero sprovvisto dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari. Nei casi gravi l’importo addebitato è di 16 000 franchi per passeggero (art. 122a LStr).
Il grafico qui sotto indica i requisiti cui devono soddisfare i documenti precitati:
Obbligo di comunicazione
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può, per determinati voli, obbligare le imprese di trasporto aereo a comunicare a lei o all’autorità competente per il controllo al confine i dati personali delle persone trasportate e i dati sul volo (cosiddetti dati API; art. 104 cpv. 1 LStr).
Alle imprese di trasporto aereo sono addebitati 4000 franchi per ogni volo per il quale hanno violato l’obbligo di comunicazione. Nei casi gravi l’importo addebitato è di 12 000 franchi per volo (art. 122b LStr).
La SEM è competente per sanzionare le eventuali violazioni (art. 122c LStr).
Contatto
Per domande rivolgersi a:
Segreteria di Stato della migrazione SEM
Divisione Entrata
Sezione Basi Frontiere
Quellenweg 6
CH-3003 Berna-Wabern
Per quanto riguarda l’obbligo di diligenza: sektion-grenze@sem.admin.ch
Per quanto riguarda l’obbligo di comunicazione: api-info@sem.admin.ch
Ultima modifica 07.12.2015