Blocco dell’aiuto sociale e indennità federali
Il 1° gennaio 2008, il blocco dell’aiuto sociale è stato esteso alle persone con decisione d’asilo negativa e decisione d’allontanamento passate in giudicato con termine di partenza. Le persone con decisione di non entrata nel merito passata in giudicato (NEM) sono escluse dall’aiuto sociale già dal 1° aprile 2004. Tutte queste persone sono tenute a lasciare la Svizzera. Se non ottemperano a tale obbligo, il Cantone competente concede loro soltanto il soccorso d’emergenza – su domanda e se sussiste una situazione di bisogno.
Soccorso d’emergenza
Conformemente all’articolo 12 della Costituzione federale, chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d’essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa (il cosiddetto soccorso d’emergenza).
Tutti i beneficiari del soccorso d’emergenza hanno quindi diritto al soddisfacimento dei bisogni fondamentali come cibo, vestiario e alloggio. Inoltre, gli aventi diritto al soccorso d’emergenza sono soggetti all’obbligo di contrarre un’assicurazione malattie fino all’effettiva partenza dalla Svizzera e hanno accesso a tutte le prestazioni mediche obbligatorie previste dalla legge sull’assicurazione malattie. Il calcolo e il pagamento del soccorso d’emergenza competono ai Cantoni. Gli uffici competenti per il pagamento del soccorso d’emergenza devono tenere conto della situazione individuale delle persone aventi diritto al soccorso d’emergenza. Nel limite del possibile il soccorso d’emergenza dovrebbe essere fornito attraverso prestazioni in natura.
Ultima modifica 23.12.2019