UE/AELS: I prestatori di servizi possono soggiornare in Svizzera per una durata massima di 90 giorni lavorativi effettivi per anno civile senza un permesso retto dal diritto in materia di stranieri. Sottostanno tuttavia all’obbligo di notificarsi. Tale notifica deve avvenire al più tardi otto giorni prima del previsto inizio dei lavori.
I 90 giorni si applicano per prestatore di servizi oppure per impresa distaccante. Un’impresa che distacca ad esempio tre collaboratori durante cinque giorni avrà «utilizzato» cinque giorni disponibili. Per il computo dei 90 giorni è pertanto irrilevante quanti collaboratori vengono distaccati contemporaneamente dall’impresa a una determinata data. Contano soltanto i periodi di distacco in Svizzera.
Queste regole si applicano ai lavoratori distaccati di qualsiasi cittadinanza, il cui datore di lavoro ha sede in uno Stato membro dell’UE/AELS.
Prima del distacco in Svizzera i cittadini di Stati terzi devono essere stati ammessi a titolo permanente (ossia essere in possesso di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente da almeno 12 mesi) sul mercato regolare del lavoro di uno Stato dell’UE/AELS.
Ulteriori informazioni in merito al distacco:
entsendung.admin.ch
Nei settori detti generali non è previsto un obbligo di notifica per le persone che effettuano una prestazione di servizi in Svizzera di durata inferiore a otto giorni per anno civile.
Nei settori specifici
- (edilizia (compresi il genio civile e i rami accessori dell’edilizia),
- paesaggismo,
- settore alberghiero e ristorazione,
- pulizia industriale o domestica,
- servizi di sorveglianza e di sicurezza,
- commercio ambulante,
- settore a luci rosse)
l’obbligo di notifica vige sin dal primo giorno, a prescindere dalla durata dell’attività.
Scheda: Prestazione transfrontaliera di servizi (PDF, 153 kB, 01.02.2023)
Procedura di notifica
L’ALC consente prestazioni di servizio fino a 90 giorni per anno civile previa una semplice procedura di notifica. Le autorità decidono liberamente per quanto riguarda le prestazioni di servizio che oltrepassano la durata di 90 giorni per anno civile, non essendo le stesse codificate dall’ALC. Queste prestazioni sottostanno all’esame delle condizioni sotto il profilo del mercato del lavoro (controllo delle condizioni salariali e lavorative, qualifiche professionali) nonché al contingentamento. Le pertinenti richieste vanno indirizzate alle autorità cantonali del luogo di lavoro.
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
Vanno osservate le disposizioni in materia di polizia del commercio. Nelle professioni regolamentate (medico, infermiere, architetto ecc.) bisogna che il diploma sia riconosciuto. Al proposito potere informarvi qui:
Riconoscimento dei diplomi esteri
(Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione).