Segnaliamo che il nostro foglio d’istruzioni descrive in dettaglio la procedura generale relativa al visto e all’entrata:
- 1. La procedura d’entrata e di visto in generale
- 2. Particolarità concernenti Schengen
- 3. Passaggio del confine / documenti di viaggio
- 4. Persona ospitante in Svizzera
- 5. Viaggiare nello spazio Schengen con un titolo di soggiorno svizzero
- 6. Informazioni sui visti concessi o rifiutati
- 7. Soggiorno di oltre 90 giorni in Svizzera / Lavorare in Svizzera
- 8. Altro
1.1 Che cosa devo fare se a causa dell’annullamento di un volo in relazione al coronavirus non posso più lasciare la Svizzera o entrarvi?
Se a causa dell’annullamento di un volo Lei non potesse più lasciare lo spazio Schengen prima della scadenza del Suo visto Schengen, La invitiamo a rivolgersi alla competente autorità migratoria del Suo Cantone di soggiorno.
I pertinenti indirizzi sono reperibili qu:
Autorità cantonali della migrazione e autorità preposte al mercato del lavoro
Chi si trova nella zona di transito di un aeroporto e, in ragione delle circostanze, non è in grado di proseguire il viaggio è pregato di rivolgersi direttamente alle autorità locali di controllo alla frontiera.
I viaggiatori il cui visto scade inutilizzato poiché non possono entrare in Svizzera o nello spazio Schengen a causa di restrizioni ai viaggi necessitano di un nuovo visto. La invitiamo a contattare la rappresentanza svizzera competente.
1.2 Domande relative all’appuntamento presso la rappresentanza / Domande concrete sulla presentazione e la compilazione del modulo di domanda del visto / Indicazioni speciali sui documenti da presentare
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non è in grado di fornire informazioni in merito. La preghiamo di contattare direttamente la rappresentanza svizzera competente per il Suo luogo di domicilio:
Rappresentanze svizzere
Di regola le informazioni utili sono reperibili sul sito della rappresentanza.
1.3 Quali condizioni devono adempiere i cittadini svizzeri per poter entrare in Svizzera?
I cittadini svizzeri godono di un diritto d’entrata. Basta che presentino un passaporto o una carta d’identità.
Se la persona è sprovvista di tali documenti, può entrare a condizione che la sua nazionalità svizzera sia dimostrata o resa verosimile. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) consiglia pertanto di portare sempre con sé almeno uno dei seguenti documenti:
- una fotocopia del passaporto o della carta d’identità in corso di validità,
- un documento di viaggio scaduto,
- un documento ufficiale che consenta di identificare la persona in questione e/o di attestarne la cittadinanza (p. es. licenza di condurre).
1.4 Quali condizioni devono adempiere i cittadini UE e SEE per poter entrare in Svizzera?
Per entrare in Svizzera, i cittadini UE e SEE devono soddisfare le seguenti condizioni:
- sono muniti di una carta d’identità o di un passaporto, in linea di principio in corso di validità
(Lista: Prescrizioni in materia di documenti di viaggio e di visti secondo la nazionalità); - non sono segnalati nel sistema d’informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione;
- non rappresentano una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la sanità pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati Schengen;
- non sono oggetto di un’espulsione giudiziaria o di una misura di respingimento.
1.5 Quali condizioni devono adempiere i familiari di cittadini UE e AELS che sono cittadini di uno Stato terzo per entrare in Svizzera?
I familiari di cittadini UE e AELS che sono cittadini di uno Stato terzo devono soddisfare le seguenti condizioni d’entrata:
- Per entrare nello spazio Schengen per un soggiorno di breve durata (senza attività lucrativa) di al massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni, i cittadini di Stati terzi (non UE/AELS) necessitano, a prescindere dall’obbligo del visto, di un documento di viaggio riconosciuto che soddisfaccia entrambe le seguenti condizioni:
• essere valido per almeno i tre mesi successivi alla prevista data di uscita dallo spazio Schengen e
• essere stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti (la data del rilascio è rilevante solo per l’entrata nello spazio Schengen).
Fa stato la data del rilascio del documento di viaggio, indipendentemente da un’eventuale proroga disposta dalle autorità.
Le due condizioni di cui sopra non si applicano invece ai documenti di viaggio di cittadini di Stati terzi in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen
Elenco dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri (PDF, 809 kB, 05.05.2023)
o di un visto valido di categoria D per soggiorno di lunga durata rilasciato da uno Stato Schengen (visto nazionale, che equivale a un permesso di soggiorno[1]). In questi casi, il documento di viaggio dev’essere ancora valido al momento dell’entrata e durante il previsto soggiorno in Svizzera o in un altro Stato Schengen.
Il seguente documento indica se un documento di viaggio è riconosciuto per l’entrata (inglese):
Tabella dei documenti di viaggio riconosciuti (inglese)
Per garantire che i documenti più aggiornati siano sempre disponibili, si fa riferimento al sito web della Commissione europea. I documenti si trovano in fondo alla pagina sotto «Related documents»: (Travel documents issued by third countries and territorial entities (Part I); Travel documents issued by Member States (Part II); Travel documents issued by international organisations and other entities subject to international law (Part III); List of known fantasy and camouflage passports).
- essere in possesso di un visto C (visto Schengen) valido, se richiesto, salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen
Elenco dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri (PDF, 809 kB, 05.05.2023)
o di un visto valido di categoria D per un soggiorno di lunga durata rilasciato da uno Stato Schengen (visto nazionale, che equivale a un permesso di soggiorno[1]);
- per i cittadini di Stati terzi che soggiacciono all’obbligo del visto ma non dispongono di un titolo di soggiorno rinviamo ai
Prescrizioni in materia di documenti di viaggio e di visti secondo nazionalità;
- non sono segnalati nel sistema d’informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione;
- non rappresentano una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la sanità pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati Schengen;
- non sono stati condannati a un’espulsione giudiziaria o a una misura di respingimento.
Sono considerati familiari di cittadini UE e AELS, a prescindere dalla loro cittadinanza:
- il coniuge o il partner con cui il cittadino UE o AELS ha contratto, in virtù della legislazione di uno Stato membro, un’unione domestica equiparata al matrimonio secondo la legislazione dello Stato membro ospitante;
- i discendenti diretti del cittadino UE o AELS di età inferiore a 21 anni o a carico, compresi quelli del coniuge o del partner registrato;
- gli ascendenti diretti del cittadino UE o AELS a carico, compresi quelli del coniuge o del partner registrato.
______
[1] Non sono considerati equivalenti i titoli di soggiorno temporanei rilasciati in attesa dell’esame di una prima domanda di permesso di soggiorno o di una domanda d’asilo.
1.6 Quali condizioni devono adempiere i cittadini di Stati terzi (non UE/AELS) per poter entrare in Svizzera se sono soggetti all’obbligo del visto?
I cittadini di Stati terzi (non UE/AELS) soggetti all’obbligo di visto devono soddisfare le seguenti condizioni d’entrata:
- Per entrare nello spazio Schengen per un soggiorno di breve durata (senza attività lucrativa) di al massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni, i cittadini di Stati terzi (non UE/AELS) necessitano, a prescindere dall’obbligo del visto, di un documento di viaggio riconosciuto che soddisfaccia entrambe le seguenti condizioni:
• essere valido per almeno i tre mesi successivi alla prevista data di uscita dallo spazio Schengen e
• essere stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti (la data del rilascio è rilevante solo per l’entrata nello spazio Schengen).
Fa stato la data del rilascio del documento di viaggio, indipendentemente da un’eventuale proroga disposta dalle autorità.
Le due condizioni di cui sopra non si applicano invece ai documenti di viaggio di cittadini di Stati terzi in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen
Elenco dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri (PDF, 809 kB, 05.05.2023)
o di un visto valido di categoria D per soggiorno di lunga durata rilasciato da uno Stato Schengen (visto nazionale, che equivale a un permesso di soggiorno[1]). In questi casi, il documento di viaggio dev’essere ancora valido al momento dell’entrata e durante il previsto soggiorno in Svizzera o in un altro Stato Schengen.
Il seguente documento indica se un documento di viaggio è riconosciuto per l’entrata (inglese):
Tabella dei documenti di viaggio riconosciuti (inglese)
Per garantire che i documenti più aggiornati siano sempre disponibili, si fa riferimento al sito web della Commissione europea. I documenti si trovano in fondo alla pagina sotto «Related documents»: (Travel documents issued by third countries and territorial entities (Part I); Travel documents issued by Member States (Part II); Travel documents issued by international organisations and other entities subject to international law (Part III); List of known fantasy and camouflage passports).
- essere in possesso di un visto C (visto Schengen) valido, se richiesto, salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen
Elenco dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri (PDF, 809 kB, 05.05.2023)
o di un visto valido di categoria D per un soggiorno di lunga durata rilasciato da uno Stato Schengen (visto nazionale, che equivale a un permesso di soggiorno[1]);
- dimostrano il motivo e il rispetto delle condizioni del soggiorno in Svizzera e/o nello(negli) Stato(i) Schengen che hanno previsto di visitare;
- dispongono di mezzi di sussistenza sufficienti sia per la durata prevista del soggiorno, sia per rientrare nel Paese d’origine o per il transito verso un Paese terzo, oppure hanno la possibilità di acquisire legalmente tali mezzi;
- non sono segnalati nel sistema d’informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione;
- non rappresentano una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la sanità pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati Schengen;
- non sono stati condannati a un’espulsione giudiziaria o a una misura di respingimento.
Osservazione:
Invitiamo le persone che entrano nello Spazio Schengen da uno Stato diverso dalla Svizzera a informarsi presso il consolato del Paese in questione sulle formalità d’entrata applicabili
______
[1] Non sono considerati equivalenti i titoli di soggiorno temporanei rilasciati in attesa dell’esame di una prima domanda di permesso di soggiorno o di una domanda d’asilo.
1.7 Quali condizioni devono adempiere i cittadini di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per poter entrare in Svizzera dal 1° gennaio 2021?
I cittadini di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono esentati dall’obbligo del visto sia per soggiorni brevi sia per soggiorni di lunga durata. Dal 1° gennaio 2021 sono assoggettati ai consueti requisiti d’entrata validi per i cittadini di Stati terzi (cfr. risposta alla domanda: «Quali condizioni devono adempiere i cittadini di Stati terzi [non UE/AELS] per poter entrare in Svizzera se non sono soggetti all’obbligo del visto?»). Per la verifica d’entrata devono utilizzare la corsia di controllo «TUTTI I PASSAPORTI / ALL PASSPORTS».
Ai cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e ai loro familiari che prima del 1° gennaio 2021 hanno usufruito dei diritti derivanti dalla libera circolazione delle persone continuano a essere applicate le condizioni d’entrata valevoli per i beneficiari del diritto alla libera circolazione delle persone (cfr. risposta alla domanda «Quali condizioni devono adempiere i cittadini dell’UE/SEE per poter entrare in Svizzera?»). Al valico di confine devono presentare, insieme al documento di viaggio, anche uno dei documenti seguenti:
- un permesso soggiorno rilasciato dalla Svizzera prima del 31 dicembre 2020;
- un permesso di soggiorno rilasciato dalla Svizzera dopo il 31 dicembre 2020 recante la menzione «Secondo l’accordo CH-UK del 25 febbraio 2019»;
- un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato Schengen in applicazione dell’articolo 18 paragrafi 1 e 4 dell’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica.
1.8 Quali condizioni devono adempiere i cittadini di Stati terzi (non UE/AELS) per poter entrare in Svizzera se non sono soggetti all’obbligo del visto?
I cittadini di Stati terzi (non UE/AELS) non soggetti all’obbligo di visto devono soddisfare le seguenti condizioni d’entrata:
- Per entrare nello spazio Schengen per un soggiorno di breve durata (senza attività lucrativa) di al massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni, i cittadini di Stati terzi (non UE/AELS) necessitano, a prescindere dall’obbligo del visto, di un documento di viaggio riconosciuto che soddisfaccia entrambe le seguenti condizioni:
• essere valido per almeno i tre mesi successivi alla prevista data di uscita dallo spazio Schengen e
• essere stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti (la data del rilascio è rilevante solo per l’entrata nello spazio Schengen).
Fa stato la data del rilascio del documento di viaggio, indipendentemente da un’eventuale proroga disposta dalle autorità.
Le due condizioni di cui sopra non si applicano invece ai documenti di viaggio di cittadini di Stati terzi in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen
Elenco dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri (PDF, 809 kB, 05.05.2023)
o di un visto valido di categoria D per soggiorno di lunga durata rilasciato da uno Stato Schengen (visto nazionale, che equivale a un permesso di soggiorno[1]). In questi casi, il documento di viaggio dev’essere ancora valido al momento dell’entrata e durante il previsto soggiorno in Svizzera o in un altro Stato Schengen.
Il seguente documento indica se un documento di viaggio è riconosciuto per l’entrata (inglese):
Tabella dei documenti di viaggio riconosciuti (inglese)
Per garantire che i documenti più aggiornati siano sempre disponibili, si fa riferimento al sito web della Commissione europea. I documenti si trovano in fondo alla pagina sotto «Related documents»: (Travel documents issued by third countries and territorial entities (Part I); Travel documents issued by Member States (Part II); Travel documents issued by international organisations and other entities subject to international law (Part III); List of known fantasy and camouflage passports).
- giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno in Svizzera e/o dello(degli) Stato(Stati) Schengen che hanno previsto di visitare;
- dispongono di mezzi di sussistenza sufficienti sia per la durata prevista del soggiorno, sia per rientrare nel Paese d’origine o per il transito verso un Paese terzo, oppure hanno la possibilità di acquisire legalmente tali mezzi;
- non sono segnalati nel sistema d’informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione;
- non rappresentano una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la sanità pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati Schengen;
- non sono stati condannati a un’espulsione giudiziaria o a una misura di respingimento.
Per dimostrare che le condizioni sopraelencate sono rispettate, consigliamo inoltre di munirsi dei documenti seguenti:
- biglietto andata e ritorno valido al massimo 90 giorni o biglietto valido per la continuazione del viaggio al di fuori dello spazio Schengen corredato del visto del Paese (dei Paesi) di destinazione finale;
- in caso di alloggio presso privati o familiari, lettera d’invito (non è richiesta nessuna forma particolare; una copia è sufficiente);
- in caso di alloggio in albergo, conferma della prenotazione (una copia è sufficiente);
- in caso di viaggio d’affari, una lettera dell’impresa ospitante in Svizzera con le date del soggiorno (una copia è sufficiente).
Osservazione:
Invitiamo le persone che entrano nello spazio Schengen da uno Stato diverso dalla Svizzera a informarsi presso il consolato del Paese in questione sulle formalità d’entrata applicabili.
______
[1] Non sono considerati equivalenti i titoli di soggiorno temporanei rilasciati in attesa dell’esame di una prima domanda di permesso di soggiorno o di una domanda d’asilo.
1.9 Necessito di un visto?
La preghiamo di verificare al link seguente le prescrizioni in materia di visto relative alla Sua nazionalità e le disposizioni speciali, indipendentemente dalla nazionalità:
Lista: Prescrizioni in materia di documenti di viaggio e di visti secondo la nazionalità
Lista: Prescrizioni in materia di documenti di viaggio e di visti – Disposizioni speciali a prescindere dalla nazionalità (PDF, 191 kB, 05.09.2023)
I visti Schengen sono validi per la Svizzera e per tutti gli altri Paesi dello spazio Schengen (salvo indicazione diversa sul visto).
La durata del soggiorno non può superare 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Per domande, chiarimenti o informazioni in merito a altri documenti La invitiamo a contattare direttamente la rappresentanza svizzera competente per il Suo luogo di domicilio:
Rappresentanze svizzere
1.10 Quale visto devo richiedere per un determinato scopo del viaggio? Quale modulo di domanda devo compilare?
Per soggiorni di breve durata, ossia al massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni, ad esempio per scopi turistici, visita a parenti o amici, partecipazione a manifestazioni sportive o culturali, viaggi d'affari o studi occorre richiedere un visto Schengen di categoria C, valido per l'intero spazio Schengen.
Per richiedere un visto Schengen occorre compilare un modulo di domanda del visto Schengen
www.swiss-visa.ch o
modulo di domanda del visto Schengen.
Per soggiorni con attività lucrativa occorre procurarsi, oltre a un visto Schengen valido, anche un permesso di lavoro separato.
Per soggiorni di oltre 90 giorni occorre richiedere un visto nazionale (categoria D), sottoposto all’autorizzazione preliminare delle autorità competenti. Tale visto è rilasciato in vista di un soggiorno di lunga durata in Svizzera, tra cui rientrano i soggiorni per gli scopi seguenti: attività lucrativa, formazione, ricongiungimento familiare o soggiorno prolungato per motivi medici.
Per richiedere tale visto occorre compilare un
modulo di domanda del visto nazionale D.
1.11 Quanto dura la procedura di rilascio del visto?
Di norma la rappresentanza svizzera emana la decisione entro 15 giorni dal momento in cui ha considerato la domanda di visto Schengen ricevibile (ossia dopo la presentazione del modulo di domanda di visto, della fotografia e dei giustificativi, dopo il rilevamento delle impronte digitali e dopo il versamento dell'emolumento per il visto). In casi speciali, il termine può essere prorogato eccezionalmente a 30 o addirittura 60 giorni.
Le domande di visto nazionale competono alle autorità cantonali (soggiorni sottostanti a permesso). Sono trattate entro termini che possono variare da un Cantone all'altro in funzione dello scopo del soggiorno (uno o più mesi). Per maggiori informazioni rivolgersi direttamente all’autorità cantonale competente:
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
1.12 Quanto costa il visto?
Per la presentazione della domanda è in linea di massima riscosso un emolumento, che ammonta a 80 euro per gli adulti e a 40 euro per i minori d’età compresa tra 6 e 12 anni. Non possono essere richiesti supplementi per i visti Schengen. Se necessario, a determinati richiedenti il visto può essere rilasciato gratuitamente.
Per i visti nazionali (soggiorno superiore a 90 giorni) può invece essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento dell’emolumento in caso di servizi che, su richiesta, devono essere forniti urgentemente o al di fuori del normale orario di lavoro nonché in caso di procedure e servizi di portata straordinaria o particolare difficoltà.
1.13 Vorrei richiedere un visto umanitario
Il diritto svizzero prevede la possibilità di rilasciare un visto umanitario alle persone la cui vita e integrità fisica sono minacciate nel Paese di origine o di provenienza. Se l’interessato si trova già in uno Stato terzo, di norma si ritiene non sia più minacciato.
La rappresentanza svizzera all’estero cui è presentata una domanda di visto esamina se sono soddisfatte le condizioni per il rilascio di un visto umanitario. Se nutre dubbi al proposito, sottopone la domanda alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) a Berna. Se in base alle informazioni disponibili non è ragionevole esigere che l’interessato resti nel suo Paese d’origine, le autorità svizzere gli rilasciano un visto d’entrata.
Deve poter dimostrare di essere esposto a un pericolo immediato, serio e concreto. È pertanto necessario che domandi il visto recandosi di persona in una rappresentanza svizzera. Per motivi organizzativi occorre prendere appuntamento.
Rappresentanze svizzere
Informazioni sulla procedura d’asilo sono reperibili al link seguente:
Procedura d’asilo
1.14 Domande concernenti il visto di transito aeroportuale
Per quanto concerne il transito aeroportuale, La invitiamo a consultare il link seguente, punto 2.1:
Lista: Prescrizioni in materia di documenti di viaggio e di visti: disposizioni speciali a prescindere dalla nazionalità (PDF, 191 kB, 05.09.2023)
1.15 Non riesco a contattare la rappresentanza
La invitiamo a verificare gli orari d’apertura e i giorni festivi locali (solitamente indicati sul sito della rappresentanza) o a contattare direttamente per mail la rappresentanza svizzera competente per il Suo luogo di domicilio:
Rappresentanze svizzere
Se non riuscisse a contattare la rappresentanza, può rivolgersi direttamente alla Direzione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) a Berna, che tratta anche i reclami nei confronti di una rappresentanza:
e-mail
1.16 Non riesco a scaricare il modulo di domanda di visto. Come devo procedere?
Il modulo di domanda di visto è reperibile sul sito:
www.swiss-visa.ch o cliccando su
Modulo di domanda di visto
Se non riesce a scaricarlo, Le consigliamo di riprovare più tardi. Raccomandiamo anche di chiudere tutte le applicazioni e/o di spegnere e riavviare il computer.
Se il problema persiste, può contattarci per mail o rivolgersi alla rappresentanza svizzera competente per il Suo luogo di domicilio:
Rappresentanze svizzere
1.17 Durata massima del visto di visita
La durata massima di un soggiorno di visita non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, dopodiché occorre lasciare lo spazio Schengen. In seguito è possibile presentare una nuova domanda.
1.18 Desidero richiedere un visto per breve soggiorno che abbia una maggiore durata di validità e mi consenta di entrare a più riprese nello spazio Schengen.
Il visto Schengen può essere rilasciato per una, due o più entrate e per una durata massima di cinque anni. La durata di validità e il numero di entrate autorizzate sono determinate caso per caso dalla competente rappresentanza svizzera all’estero in base ai motivi del viaggio e ai documenti presentati.
Possono essere rilasciati visti di una durata da uno a massimo cinque anni in particolare alle persone che:
- dimostrano di viaggiare sovente e/o regolarmente per motivi professionali o privati; e
- hanno dimostrato la propria affidabilità, per esempio utilizzando visti anteriori conformemente alle prescrizioni.
Il titolare di un visto di durata di validità maggiore e valido per più entrate:
- è autorizzato a soggiornare nello spazio Schengen per al massimo 90 giorni nell’arco di 180 giorni. Il soggiorno di 90 giorni può essere ininterrotto oppure suddiviso in più soggiorni (il che comporta quindi più entrate);
- deve stipulare un’assicurazione sanitaria di viaggio per ogni soggiorno nello spazio Schengen.
1.19 Quando e dove devo richiedere il visto?
In linea di principio, le domande di visto vanno presentate presso la rappresentanza svizzera competente per il luogo di domicilio. Il visto può essere richiesto fino a sei mesi prima del viaggio previsto, idealmente almeno due mesi prima. Se ciò non è possibile, La invitiamo a rivolgersi alla più vicina rappresentanza svizzera:
Rappresentanze svizzere
1.20 Entrata di cittadini di Stati terzi (non UE/AELS) non soggetti all’obbligo del visto
I cittadini di Stati terzi (non UE/AELS) non soggetti all’obbligo del visto possono essere interrogati dagli organi di controllo alla frontiera in merito allo scopo del soggiorno e ai loro mezzi finanziari. L’entrata può essere negata alle persone che entrano senza mezzi finanziari sufficienti o non forniscono indicazioni sul luogo e sullo scopo del soggiorno. Un soggiorno in Svizzera presuppone sempre la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti per l’intero soggiorno (100 CHF al giorno).
Può pertanto essere utile presentare un invito personale della persona ospitante. Non è tuttavia obbligatorio.
1.21 Apolidi
Rinviamo al link seguente, che al punto 2.5 fornisce informazioni sulle condizioni d’entrata vigenti per gli apolidi:
Lista: Prescrizioni in materia di documenti di viaggio e di visti: disposizioni speciali a prescindere dalla nazionalità (PDF, 191 kB, 05.09.2023)
In caso di dubbi La invitiamo a rivolgersi direttamente alla rappresentanza svizzera competente per il Suo luogo di domicilio:
Rappresentanze svizzere
1.22 Indirizzi delle rappresentanze svizzere all’estero
1.23 In Svizzera possono essere rilasciati visti alla frontiera esterna?
In linea di principio, ai cittadini di Stati terzi (non UE/AELS) soggetti all’obbligo del visto che non dispongono di un visto al momento del passaggio della frontiera esterna è negata l’entrata.
In casi ben precisi è tuttavia possibile rilasciare loro un visto.
Il cittadino di uno Stato terzo deve adempiere le condizioni d’entrata e dimostrare che, per motivi di tempo, non ha potuto richiedere preliminarmente un visto e che motivi imprevedibili e imperativi giustificano la sua entrata.
Il visto rilasciato alla frontiera esterna è valido per un unico soggiorno di 15 giorni al massimo.
2.1 Per quanto tempo i cittadini di Stati terzi (non UE/AELS) possono soggiornare nello spazio Schengen?
Il soggiorno di breve durata per i cittadini di Stati terzi (non UE/AELS) corrisponde al massimo a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Il giorno dell’entrata e quello della partenza contano nella durata del soggiorno.
Osservazione: le spiegazioni pertinenti figurano sulla pagina
Entrata.
2.2 Domande relative all’entrata con un visto Schengen (Quale rappresentanza è competente/Dove è valido/Dove devo entrare?)
Salvo indicazione contraria, i visti Schengen sono validi per tutti gli Stati membri di Schengen, Svizzera compresa. Un visto Schengen è accettato solo se accompagnato da un documento di viaggio valido e riconosciuto.
La competenza per il rilascio del visto spetta alla rappresentanza del Paese in cui è previsto il soggiorno principale (di norma il soggiorno più lungo) o, in caso di viaggio attraverso più Paesi con soggiorno di uguale durata in ciascuno, del Paese di prima entrata.
La distinzione tra aeroporto d’arrivo e aeroporto di partenza non è rilevante finché Lei resta nello spazio Schengen al massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Il numero d’entrate si riferisce all’intero spazio Schengen, non ai singoli Stati membri (salvo indicazione diversa sul visto). Per l’intera durata di validità del visto è pertanto possibile viaggiare in tutto lo spazio Schengen.
Per domande, chiarimenti o informazioni in merito a ulteriori documenti La invitiamo a contattare direttamente la rappresentanza svizzera competente per il Suo luogo di domicilio:
Rappresentanze svizzere
2.3 Possiedo un titolo di soggiorno Schengen. Mi occorre un visto per la Svizzera?
All’indirizzo seguente figura una lista dei titoli di soggiorno che consentono di entrare in Svizzera senza visto per un soggiorno fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni:
Elenco dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri (PDF, 809 kB, 05.05.2023)
Le persone con un titolo di soggiorno valido del Regno Unito, dell’Irlanda, del Canada o con una green card statunitense possono essere soggette all’obbligo del visto.
In caso di dubbi La invitiamo a contattare l’ambasciata svizzera più vicina:
Rappresentanze svizzere
2.4 Ho un visto D con menzione «CH». Posso entrare nello spazio Schengen?
Grazie all’equivalenza dei visti C e D per quanto riguarda la libertà di movimento, il visto D autorizza l'entrata nello spazio Schengen per un soggiorno di massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
2.5 Possiedo un titolo di soggiorno del Regno Unito / Irlanda / USA / Canada / Bulgaria / Romania / Cipro: mi occorre un visto per la Svizzera?
I titoli di soggiorno rilasciati da Regno Unito, Irlanda, Bulgaria, Romania, Cipro o Canada o una green card americana non autorizzano ad entrare in Svizzera senza visto.
Per questo motivo, i cittadini di Stati terzi soggetti all’obbligo del visto non possono entrare nello spazio Schengen attraverso la Svizzera senza un visto, che può essere richiesto presso una rappresentanza svizzera.
Raccomandiamo di contattare direttamente la rappresentanza svizzera competente per il Suo luogo di domicilio:
Rappresentanze svizzere
2.6 Un cittadino di uno Stato terzo soggetto all’obbligo del visto per lo spazio Schengen e in possesso di un titolo di soggiorno britannico, rumeno, bulgaro o cipriota e coniugato con un cittadino UE o AELS è soggetto all’obbligo del visto per entrare in Svizzera? Il visto è soggetto a emolumento?
Sì, un cittadino di uno Stato terzo soggetto all’obbligo del visto per lo spazio Schengen e in possesso di un titolo di soggiorno britannico, rumeno, bulgaro o cipriota e coniugato con un cittadino UE o AELS è soggetto all’obbligo del visto per entrare in Svizzera. Il visto è rilasciato gratuitamente.
Lista: Prescrizioni in materia di documenti di viaggio e di visti secondo la nazionalità
Per entrare in altri Stati Schengen la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) raccomanda di informarsi presso la rappresentanza all’estero (consolato) dello Stato Schengen in questione in merito all’obbligo del visto.
2.7 Perché il mio titolo di soggiorno britannico (EEA Family member Residence Documentation) non figura nell’elenco dei titoli di soggiorno rilasciati dagli Stati membri?
Il Regno Unito non è membro di Schengen, per cui il titolo di soggiorno britannico (EEA Family member Residence Documentation) non figura nell’
Elenco dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri (PDF, 809 kB, 05.05.2023)
2.8 A quali condizioni il visto è rilasciato gratuitamente?
Il rilascio gratuito del visto è disciplinato nell’articolo 13 dell’ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Ordinanza sugli emolumenti LStrI; RS 142.209).
Maggiori informazioni sugli emolumenti sono reperibili nell’ordinanza sugli emolumenti LStrI (RS 142.209).
2.9 Non posso entrare nello spazio Schengen perché sono segnalato nel sistema d’informazione Schengen (SIS) ai fini del divieto d’entrata. A chi posso rivolgermi per ottenere informazioni?
Chi desidera informazioni sui dati SIS può rivolgersi al competente servizio svizzero:
Ufficio federale di polizia fedpol
Consulente per la protezione dei dati
Guisanplatz 1A
3003 Berna
Soltanto i diretti interessati sono autorizzati a richiedere informazioni, non le autorità.
Le richieste d’informazioni, di cancellazione o rettifica dei dati personali devono essere sottoposte per scritto in una lingua ufficiale della Svizzera (italiano, tedesco o francese) o in inglese, corredate da una copia di buona qualità di un documento di legittimazione.
Sono considerati documenti di legittimazione:
- il passaporto;
- la carta d’identità/documento personale di legittimazione.
Ulteriori informazioni sono reperibili sotto
Richieste d’informazione relative al SIS.
Chi desidera informazioni su un divieto d’entrata può rivolgersi a:
Segreteria di Stato della migrazione
Divisione Ammissione dimora
Quellenweg 6
3003 Berna-Wabern
Tel: +41 58 465 11 11
Fax: +41 31 325 93 79
aufenthalt@sem.admin.ch
2.10 Cosa s’intende per mezzi finanziari sufficienti per un soggiorno in Svizzera o nello spazio Schengen?
Gli organi incaricati del controllo alla frontiera verificano all’entrata se il cittadino di uno Stato terzo, soggetto o no all’obbligo del visto, dispone di mezzi finanziari sufficienti per il suo sostentamento durante il soggiorno previsto e per il viaggio di ritorno. L’esistenza di mezzi di sostentamento sufficienti è valutata in funzione della durata e dello scopo del soggiorno previsto.
La valutazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti può basarsi sul possesso di contanti, assegni di viaggio, carte di credito e altre garanzie (p. es. garanzia bancaria).
I cittadini di Stati terzi che soggiornano a loro spese esclusivamente in Svizzera devono dimostrare di disporre di mezzi propri pari a 100 franchi per giorno di soggiorno. Per i titolari di una carta studente, questo importo ammonta a 30 franchi al giorno.
Se lo straniero intende soggiornare anche in un altro Stato Schengen, la valutazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti tiene conto anche degli importi di riferimento previsti da questo Stato Schengen:
Importi di riferimento richiesti per l’attraversamento delle frontiere esterne fissati dalle autorità nazionali (PDF, 135 kB, 13.03.2013)
La Svizzera non è in grado di fornire informazioni vincolanti sulla prassi degli altri Stati Schengen. Il cittadino dello Stato terzo è pertanto tenuto a informarsi prima del viaggio presso le rispettive rappresentanze degli Stati Schengen che intende visitare.
Se l’entrata nello spazio Schengen avviene in uno Stato membro che non è la destinazione principale, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) raccomanda in particolare agli stranieri esentati dall’obbligo del visto di portare con sé, oltre ad assegni di viaggio e a carte bancarie o di credito, anche del denaro in contanti.
2.11 Possiedo un titolo di soggiorno/un permesso di lavoro rilasciato da uno Stato Schengen. Sono autorizzato a lavorare in Svizzera?
Né un titolo di soggiorno valido né un permesso di lavoro rilasciato da un altro Stato Schengen consentono al titolare di lavorare in Svizzera. Sono applicabili le disposizioni legali svizzere sul lavoro.
A tale proposito rinviamo al capitolo 7, domanda «Desidero lavorare in Svizzera».
2.12 Nei miei confronti è stata pronunciata un’espulsione giudiziaria. Posso ugualmente entrare in Svizzera?
No. Per la durata dell’espulsione non può né entrare né soggiornare in Svizzera.
L’espulsione giudiziaria non può essere né revocata né sospesa.
3.1 Può un cittadino UE o AELS entrare in Svizzera senza un documento di viaggio valido o proprio?
In linea di principio, chiunque deve possedere un documento di viaggio valido riconosciuto dalla Svizzera (passaporto, passaporto d’emergenza, passaporto provvisorio, documento personale di legittimazione/carta d’identità o documento di viaggio rilasciato per bambini fino a una certa età). A seconda della nazionalità, per l’attraversamento della frontiera la Svizzera riconosce anche documenti di viaggio scaduti:
Lista: Prescrizioni documenti di viaggio e di visti secondo la nazionalità
Un cittadino UE o AELS privo di un documento di viaggio può essere autorizzato a entrare in Svizzera se la sua nazionalità è dimostrata o resa verosimile. La prova è a carico dell’interessato e, nel caso di bambini, dei genitori o dell’accompagnatore/degli accompagnatori. La prova può essere fornita con qualsiasi mezzo. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) raccomanda in particolare di portare con sé i documenti seguenti:
- una fotocopia del documento di viaggio valido;
- un documento di viaggio scaduto;
- un documento ufficiale da cui risulta l’identità e/o la nazionalità (p. es. licenza di condurre);
- per bambini: un estratto di un registro ufficiale (p. es. registro dello stato civile) e/o l’originale dell’atto di nascita qualora lo Stato d’origine non tenga un registro dello stato civile o qualora per motivi di tempo non sia stato possibile ordinare tale estratto.
In ogni caso si raccomanda di richiedere quanto prima un documento di viaggio.
Alcune compagnie aeree rifiutano di trasportare passeggeri privi di documenti di viaggio. La invitiamo a chiarire le condizioni in tal senso presso la rispettiva compagnia aerea.
3.2 Può un cittadino svizzero privo di un documento di viaggio valido o proprio entrare in uno Stato dell’UE o dell’AELS?
Poiché le condizioni d’entrata sono stabilite autonomamente da ogni Paese, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) raccomanda di informarsi presso l’ambasciata o il consolato del Paese di destinazione:
Rappresentanze estere in Svizzera.
In linea di principio, ogni cittadino svizzero che desidera recarsi in uno Stato dell’UE o dell’AELS ha bisogno di un documento di viaggio valido a suo nome (passaporto, passaporto d’emergenza o carta d’identità). Inoltre, alcuni Stati dell’UE e dell’AELS riconoscono per l’entrata il passaporto svizzero scaduto da meno di cinque anni:
Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d’Europa.
L’entrata in uno Stato limitrofo senza documento di viaggio proprio può essere autorizzata se la nazionalità svizzera è dimostrata o resa verosimile. La prova è a carico dell’interessato e, nel caso di bambini, dei genitori o dell’accompagnatore/degli accompagnatori. La prova può essere fornita con qualsiasi mezzo. A tal fine, la SEM raccomanda in particolare di portare con sé i documenti seguenti:
- il documento di viaggio scaduto;
- un documento ufficiale da cui risulta l’identità e/o la nazionalità (p. es. licenza di condurre);
- per bambini: un estratto di un registro ufficiale (p. es. registro dello stato civile) e/o l’originale dell’atto di nascita qualora lo Stato d’origine non tenga un registro dello stato civile o qualora per motivi di tempo non sia stato possibile ordinare tale estratto.
La SEM rileva che in determinati casi può accadere che l’applicazione di queste disposizioni diverga, nella prassi, da un Paese all’altro.
In alcuni Stati europei, come ad esempio in Germania, esiste un obbligo previsto dalla legge di portare con sé un documento di viaggio valido (passaporto, passaporto d’emergenza, carta d’identità). Sebbene il passaggio della frontiera e il soggiorno senza documenti di viaggio siano possibili, una violazione del predetto obbligo può essere sanzionata penalmente.
In ogni caso si raccomanda di richiedere quanto prima un documento di viaggio proprio.
Alcune compagnie aeree rifiutano di trasportare passeggeri privi di documenti di viaggio. La invitiamo a chiarire le condizioni in tal senso presso la rispettiva compagnia aerea.
3.3 Può un cittadino svizzero sprovvisto di un documento di viaggio valido o proprio entrare in uno Stato terzo (non UE/AELS)?
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non è in grado di fornire informazioni vincolanti sulle condizioni d’entrata in Stati terzi. Ciascuno Stato definisce autonomamente le proprie disposizioni in materia.
La SEM Le raccomanda d’informarsi presso l’ambasciata/il consolato del Paese di destinazione in Svizzera:
Rappresentanze estere in Svizzera
o di consultare il sito delle ambasciate/dei consolati svizzeri all’estero:
Rappresentanze svizzere all’estero.
3.4 Può un cittadino di uno Stato terzo entrare in Svizzera senza un documento di viaggio valido o proprio?
In linea di principio, ogni cittadino/cittadina di Stato terzo deve possedere un documento di viaggio valido riconosciuto dalla Svizzera.
I cittadini di Stati terzi in possesso di un titolo di soggiorno valido o di un visto valido di categoria D, se rilasciato da:
- la Svizzera, possono entrare in Svizzera;
- uno Stato Schengen: possono entrare in Svizzera ai fini di transito, affinché possano raggiungere il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto D.
3.5 I cittadini di Stati terzi sottostanti all’obbligo del visto possono entrare in Svizzera con un passaporto scaduto o annullato dallo Stato emittente, su cui figura un visto valido?
L'entrata e il soggiorno in Svizzera sono autorizzati se al momento del controllo il cittadino di Stato terzo presenta:
- il passaporto scaduto o annullato contenente il visto valido, e
- un passaporto valido riconosciuto (senza visto).
È fatto espressamente salvo il rifiuto dell'entrata per altri motivi.
3.6 Sono titolare di un permesso F o N. Posso servirmene come documento di viaggio?
No. Né il permesso F né il permesso N sono documenti di viaggio. Attestano che il titolare è ammesso a soggiornare temporaneamente in Svizzera. Pertanto non autorizzano il titolare a viaggiare all’estero (nemmeno nello spazio Schengen).
I titolari di permessi F o N che desiderano recarsi all’estero sono invitati a rivolgersi all’Ufficio della migrazione del loro Cantone di soggiorno.
3.7 Agevolazioni di viaggio per allievi – elenco degli allievi
Allievi domiciliati in Svizzera
Gli allievi cittadini di uno Stato terzo titolari di un documento di viaggio e/o di un titolo di soggiorno che non autorizza l’entrata senza visto in uno Stato Schengen possono comunque viaggiare senza visto in uno Stato Schengen nell’ambito di un viaggio scolastico purché figurino su un elenco speciale degli allievi che partecipano al viaggio
(Lista: Prescrizioni in materia di documenti di viaggio e di visti – Diposizioni speciali a prescindere dalla nazionalità (PDF, 191 kB, 05.09.2023)).
Per i viaggi a destinazione di Irlanda, Romania, Bulgaria e Cipro occorre chiedere alle ambasciate di tali Paesi se l’elenco svizzero è riconosciuto.
L’elenco vale solo per gli allievi che viaggiano in gruppo e sono accompagnati da almeno un insegnante.
Anche gli allievi titolari di un permesso N, F o S possono figurare sull’elenco. Se un allievo non possiede alcun documento di viaggio, l’elenco è considerato alla stregua di un documento sostitutivo se reca una foto dell’allievo in questione.
Si può richiedere l’elenco, oltre a maggiori informazioni, presso il competente ufficio cantonale di migrazione:
Autorità cantonali della migrazione.
Allievi domiciliati in uno Stato dell’UE/AELS
Gli allievi cittadini di uno Stato terzo domiciliati in uno Stato dell’UE o dell’AELS possono entrare in Svizzera senza visto se può essere presentato un elenco speciale degli allievi stilato dalle competenti autorità di uno dei predetti Stati.
L’elenco munito di fotografie formato passaporto è considerato alla stregua di un documento sostitutivo del documento di viaggio che autorizza l’entrata in Svizzera.
3.8 L’iscrizione dei figli nel passaporto dei genitori è valida per l’entrata?
Dal 26 giugno 2012, la Svizzera non riconosce più l’iscrizione dei figli nei passaporti degli Stati Schengen. Ogni figlio deve avere un documento di viaggio proprio.
La Svizzera continua invece a riconoscere l’iscrizione dei figli nei documenti di viaggio di Stati terzi (non UE/AELS).
3.9 Può un neonato cittadino di uno Stato dell’UE o dell’AELS entrare in Svizzera senza un documento di viaggio proprio?
L’entrata in Svizzera di un neonato cittadino di uno Stato dell’UE o dell’AELS privo di un documento di viaggio proprio è autorizzata se sono adempiute cumulativamente le condizioni seguenti:
(cfr. anche Lista: Prescrizioi in materia di documenti di viaggio e di visti – Disposizioni speciali a prescindere dalla nazionalità, numero 2.13 (PDF, 191 kB, 05.09.2023))
- il neonato non ha più di sei mesi di età;
- è iscritto in un registro ufficiale (p. es. registro dello stato civile);
- è accompagnato da un genitore o da entrambi i genitori;
- il genitore o entrambi i genitori sono cittadini di uno Stato dell’UE o dell’AELS;
- il genitore o entrambi i genitori esibiscono il proprio passaporto o un documento personale di legittimazione/una carta d’identità unitamente a un estratto del registro ufficiale con l’iscrizione del neonato.
Se non è tenuto un registro ufficiale o se per motivi di tempo non è stato possibile ordinarne un estratto, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) raccomanda ai genitori di portare con sé l’originale dell’atto di nascita del neonato.
In ogni caso si raccomanda di richiedere quanto prima un documento di viaggio per il neonato.
3.10 Può un minorenne non accompagnato, o accompagnato da un adulto che non sia un genitore o che non abbia l’autorità parentale, entrare in Svizzera o partire dalla Svizzera?
Per i minori che viaggiano non accompagnati, o accompagnati da un adulto che non sia un genitore o che non abbia l’autorità parentale, la Segretaria di Stato della migrazione (SEM) raccomanda, per motivi di polizia (p. es. sospetto di rapimento di minori), di portare con sé una dichiarazione di consenso firmata dai genitori o dalla persona che detiene l’autorità parentale. Nella dichiarazione dovrebbero figurare le generalità e il numero di telefono dei genitori o del detentore dell’autorità parentale. Possono essere utili anche altre indicazioni come per esempio: data, destinazione, durata e motivo del viaggio.
La SEM non dispone di pertinenti moduli e non vi sono particolari prescrizioni formali per la dichiarazione di consenso, che può essere redatta sotto forma di lettera.
3.11 Può un cittadino italiano entrare in Svizzera con una carta d’identità italiana prorogata?
La carta d’identità cartacea la cui validità è stata prorogata mediante apposizione di un timbro sul retro del documento è riconosciuta dalla Svizzera per il valico del confine.
La carta d’identità in formato carta di credito prorogata mediante una conferma separata di proroga non è invece riconosciuta dalla Svizzera.
Un cittadino italiano sprovvisto di documento di viaggio è tuttavia autorizzato ad entrare in Svizzera se dimostra o rende verosimile la sua nazionalità. Cfr. anche capitolo 3, domanda «Può un cittadino UE o AELS entrare in Svizzera senza un documento di viaggio valido o proprio?»
3.12 Quali disposizioni relative ai documenti di viaggio e ai visti si applicano ai cittadini di Bulgaria, Romania e Cipro per l’ingresso in Svizzera?
I cittadini bulgari, rumeni e ciprioti possono entrare in Svizzera con un passaporto valido o una carta d’identità valida.
3.13 Perdita del documento di viaggio: cosa fare?
Promemoria sull’iter in caso di perdita del documento di viaggio in Svizzera:
Perdita del documento di viaggio (PDF, 102 kB, 12.06.2012)
3.14 Validità dei documenti di viaggio dei cittadini di Stati terzi
Per entrare nello spazio Schengen per un soggiorno di breve durata (senza attività lucrativa) di al massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni, i cittadini di Stati terzi (non UE/AELS) necessitano, a prescindere dall’obbligo del visto, di un documento di viaggio riconosciuto che soddisfaccia entrambe le seguenti condizioni:
• essere valido per almeno i tre mesi successivi alla prevista data di uscita dallo spazio Schengen e
• essere stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti (la data del rilascio è rilevante solo per l’entrata nello spazio Schengen).
Fa stato la data del rilascio del documento di viaggio, indipendentemente da un’eventuale proroga disposta dalle autorità.
Le due condizioni di cui sopra non si applicano invece ai documenti di viaggio di cittadini di Stati terzi in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen
Elenco dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri (PDF, 809 kB, 05.05.2023)
o di un visto valido di categoria D per soggiorno di lunga durata rilasciato da uno Stato Schengen (visto nazionale, che equivale a un permesso di soggiorno[1]). In questi casi, il documento di viaggio dev’essere ancora valido al momento dell’entrata e durante il previsto soggiorno in Svizzera o in un altro Stato Schengen.
Il seguente documento indica se un documento di viaggio è riconosciuto per l’entrata (inglese):
Tabella dei documenti di viaggio riconosciuti (inglese)
Per garantire che i documenti più aggiornati siano sempre disponibili, si fa riferimento al sito web della Commissione europea. I documenti si trovano in fondo alla pagina sotto «Related documents»: (Travel documents issued by third countries and territorial entities (Part I); Travel documents issued by Member States (Part II); Travel documents issued by international organisations and other entities subject to international law (Part III); List of known fantasy and camouflage passports).
______
[1] Non sono considerati equivalenti i titoli di soggiorno temporanei rilasciati in attesa dell’esame di una prima domanda di permesso di soggiorno o di una domanda d’asilo.
3.15 Può un cittadino francese entrare in Svizzera con una carta d’identità francese prorogata?
Dal 1° gennaio 2014 la durata di validità della carta d’identità francese rilasciata a persone maggiorenni è di 15 anni.
La durata di validità di 15 anni si applica anche alle carte d’identità rilasciate tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2013, sebbene su queste carte figuri una durata di validità di soli 10 anni.
Esempio:
Una carta d’identità rilasciata il 23 aprile 2010 a una persona maggiorenne reca quale data di scadenza il 22 aprile 2020. In ragione della proroga di cinque anni, in realtà la carta d’identità è tuttavia valida fino al 22 aprile 2025.
4.1 Desidero invitare una persona a farmi visita. Cosa devo fare perché possa entrare in Svizzera?
Il nostro foglio Promemoria entrata nello spazio Schengen / procedura del visto (PDF, 128 kB, 29.07.2021) descrive la procedura generale in materia di visti.
Ulteriori informazioni sono reperibili nelle prescrizioni in materia d’entrata e di visto nonché di dimora:
Prescrizioni generali in materia di entrata e di visto (2 Entrata in Svizzera)
Regolamentazione del soggiorno (3 Regolamentazione del soggiorno)
4.2 Desidero invitare il mio socio in affari per un colloquio d’affari. Cosa devo fare?
Il nostro Promemoria entrata nello spazio Schengen / procedura del visto (PDF, 128 kB, 29.07.2021) descrive la procedura generale in materia di visti.
Ulteriori informazioni sono reperibili nelle prescrizioni in materia d’entrata e di visto:
Prescrizioni generali in materia di entrata e di visto (2 Entrata in Svizzera)
4.3 La lettera d’invito
La lettera d’invito non sottostà a prescrizioni formali e deve essere redatta in una lingua ufficiale della Svizzera (italiano, tedesco o francese). Se è redatta in un’altra lingua, le autorità possono esigere una traduzione.
La lettera deve contenere almeno gli elementi seguenti:
- la dichiarazione del soggetto ospitante (impresa o privato) secondo cui il richiedente è atteso in Svizzera;
- i dati completi (cognome, nome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail e nazionalità) della persona ospitante e del richiedente;
- il periodo di soggiorno;
- la data in cui è redatta la lettera;
- la firma della persona ospitante (per le aziende: persone con diritto di firma come da registro di commercio).
Se le spese di viaggio, alloggio o vitto sono a carico della persona ospitante può esserne fatta menzione anche nella lettera d’invito. La lettera può parimenti contenere qualsiasi altra indicazione atta a precisare le circostanze e i motivi del soggiorno in Svizzera.
Ulteriori informazioni e un esempio sono reperibili nel
Promemoria riguardante la lettera d’invito (PDF, 164 kB, 13.07.2020)
4.4 Dichiarazione di garanzia
La dichiarazione di garanzia è un documento ufficiale attestante che il cittadino dello Stato terzo dispone di sufficienti mezzi finanziari per il soggiorno. Il modulo non è consegnato previamente e non può essere scaricato online.
Il richiedente presenta la domanda di visto alla rappresentanza svizzera competente per il suo luogo di domicilio. Se dopo aver esaminato gli atti della domanda ritiene che occorra una dichiarazione di garanzia, la rappresentanza consegna il pertinente modulo al richiedente.
Anche gli organi svizzeri di controllo alla frontiera possono esigere che i cittadini di un Paese terzo esentati dall’obbligo del visto o che fanno domanda di visto alla frontiera esterna presentino una dichiarazione di garanzia firmata dalla persona ospitante.
Firmando la dichiarazione di garanzia, una persona fisica o giuridica domiciliata o con sede in Svizzera si impegna ad assumere le spese di sussistenza, malattia e infortunio e di ritorno scoperte a carico della collettività o di fornitori privati insorte durante il soggiorno dell’ospite straniero nello spazio Schengen.
L’importo della garanzia è fissato in maniera uniforme a 30 000 franchi svizzeri per persone che viaggiano sole nonché per gruppi e famiglie di dieci persone al massimo.
Ulteriori informazioni sono reperibili nel
Promemoria riguardante la dichiarazione di garanzia (PDF, 237 kB, 06.12.2013)
4.5 La persona che ho invitato mi ha inviato un modulo di dichiarazione di garanzia consegnatole dall’ambasciata svizzera. A quale servizio devo presentare la dichiarazione?
Può presentare la dichiarazione di garanzia al servizio cantonale o comunale competente per il Suo luogo di domicilio. I dati di contatto di questo servizio figurano nel promemoria riguardante la dichiarazione di garanzia:
Promemoria riguardante la dichiarazione di garanzia (PDF, 237 kB, 06.12.2013)
4.6 Assicurazione di viaggio
In linea di massima chi richiede un visto per breve soggiorno deve dimostrare di aver stipulato un’assicurazione sanitaria di viaggio per tutta la durata del soggiorno che copra, fino a 30 000 euro, le eventuali spese occasionate durante il suo soggiorno nello spazio Schengen per:
- il rimpatrio per ragioni mediche;
- cure mediche urgenti;
- cure ospedaliere urgenti;
- decesso, comprese le spese per il rimpatrio della salma.
In caso di più soggiorni, deve dapprima dimostrare di aver stipulato un’assicurazione per il primo soggiorno. Per i successivi soggiorni, il richiedente deve firmare, sul modulo di domanda, una dichiarazione in cui conferma di essere a conoscenza dell’obbligo di stipulare un’assicurazione sanitaria di viaggio adeguata anche per i soggiorni successivi.
Il richiedente deve stipulare l’assicurazione presso una compagnia di assicurazioni riconosciuta dal consolato che tratta la domanda di visto. L’elenco delle compagnie riconosciute è disponibile sul sito del consolato oppure può essere ottenuto presso lo stesso.
L’assicurazione può parimenti essere stipulata da terzi, in particolare le persone che firmano la dichiarazione di garanzia, presso una compagnia in Svizzera a nome del richiedente.
4.7 Ho invitato una persona che nel frattempo ha ottenuto un visto. Ora questa persona mi dice di aver bisogno di denaro e mi chiede di inviargliene (o mi dice che la rappresentanza svizzera sostiene che le devo inviare denaro). È corretto?
Le rappresentanze svizzere non chiedono alle persone che richiedono un visto di farsi mandare denaro da persone in Svizzera. Chi invia denaro all'estero lo fa sempre a proprio rischio e pericolo.
5.1 I cittadini di Stati terzi (non UE/AELS) titolari di un permesso di soggiorno svizzero sono soggetti all’obbligo del visto per gli altri Stati Schengen e/o per l’Irlanda, la Bulgaria, la Romania e Cipro?
I cittadini di Stati terzi (non UE/AELS) titolari di un permesso svizzero per stranieri (carta di soggiorno) di tipo B, C, L e Ci sono esentati dall’obbligo del visto per entrare nello spazio Schengen (soggiorni fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni). Queste persone devono tuttavia produrre il titolo di soggiorno e un documento di viaggio valido.
Per viaggiare in Irlanda, Bulgaria, Romania e Cipro, che non sono membri di Schengen, raccomandiamo di rivolgersi alla rappresentanza del Paese interessato per informazioni sulle formalità d’entrata:
Rappresentanze estere in Svizzera
5.2 ’Sto rinnovando il mio permesso. Posso viaggiare comunque?
La invitiamo a contattare l’autorità di migrazione competente per il Suo luogo di domicilio, richiedendo se del caso un visto di ritorno. Questo vale per viaggi all’interno e all’esterno dello spazio Schengen.
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
Se il Suo passaporto è scaduto, La preghiamo di rivolgersi alla rappresentanza del Suo Paese in Svizzera per ottenere un nuovo passaporto. Se intende viaggiare senza documento di viaggio, La invitiamo a rivolgersi all'autorità cantonale della migrazione competente per il Suo luogo di domicilio.
5.3 Allo scadere del mio permesso di soggiorno di dimora in Svizzera posso ancora trattenermi per qualche tempo in Svizzera o in un altro Stato Schengen?
Le persone soggette all’obbligo del visto possono presentare una domanda di visto presso la rappresentanza competente dello Stato Schengen di destinazione principale almeno 15 giorni prima dello scadere del permesso di soggiorno. Se la destinazione principale resta la Svizzera, l’interessato può richiedere la proroga del permesso presso l’autorità migratoria del Cantone di domicilio.
Le persone esentate dall’obbligo del visto possono trattenersi ininterrottamente in Svizzera per ulteriori 90 giorni nel quadro di un soggiorno non sottostante all’obbligo del permesso. Per soggiornare in un altro Stato Schengen si raccomanda di informarsi presso le competenti autorità di tale Stato per sapere in che misura il soggiorno è autorizzato.
5.4 Indirizzi delle rappresentanze estere in Svizzera
6.1 L’ambasciata mi ha rifiutato il visto (consegna del modulo «Rifiuto del visto»)
In caso di rifiuto del visto è possibile fare opposizione contro tale decisione. Il rifiuto è comunicato al richiedente tramite il modulo «Rifiuto del visto» debitamente compilato. Il modulo compilato costituisce una decisione impugnabile. Contro tale decisione può essere fatta opposizione scritta (italiano, tedesco, francese) e motivata entro 30 giorni dalla notifica. L’interessato o un rappresentante legale debitamente autorizzato, in particolare la persona che lo ospita o l’impresa in Svizzera da cui è stato invitato, può presentare opposizione all’indirizzo seguente:
Segreteria di Stato della migrazione (SEM)
Quellenweg 6
3003 Berna-Wabern
In assenza di un rappresentante legale debitamente autorizzato, l’opposizione può essere depositata anche presso la rappresentanza all’estero.
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) preleva un anticipo sulle spese di trattamento dell’opposizione. Il versamento di tale anticipo è la condizione imprescindibile per l’evasione dell’opposizione (condizione per l’entrata nel merito).
6.2 Come e dove devo versare un anticipo sulle spese?
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) accusa ricevuta dell’opposizione e invita l’autore dell’opposizione a versare un anticipo sulle spese dell’importo di 200 franchi (art. 63 PA) entro 30 giorni. A tal fine va imperativamente utilizzata la polizza di versamento allegata alla conferma di ricevuta della SEM.
6.3 La SEM ha respinto la mia opposizione
Conformemente all’articolo 47 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172. 021) e agli articoli 31–33 della legge federale sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32), una decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica dinanzi al Tribunale amministrativo federale. L’opposizione va indirizzata a:
Tribunale amministrativo federale
Casella postale
9023 San Gallo
L’opposizione deve essere motivata e contenere l’indicazione dei mezzi di prova. Va presentata in una delle tre lingue ufficiali (italiano, tedesco, francese), unitamente a una copia della decisione impugnata. Il termine di ricorso di 30 giorni si ritiene rispettato quando il ricorso è consegnato, al più tardi l’ultimo giorno, direttamente all’autorità, all’indirizzo di questa, ad un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera (art. 21 cpv. 1 PA).
6.4 Come posso far prorogare il visto?
Per la proroga del visto La preghiamo di rivolgersi al servizio di migrazione del Suo Cantone di domicilio:
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
Rammentiamo che, in linea di principio, la durata massima delle visite in Svizzera è di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
6.5 A che stadio si trova la mia domanda?
La preghiamo di contattarci:
Contatto
tema Presentazione domande (senza visto di ritorno)
Per fornire informazioni attendibili ci occorrono le generalità esatte: cognome / nome / data di nascita / nazionalità, oppure il numero di riferimento ORBIS della rappresentanza presso la quale è stata depositata la domanda.
7.1 Vorrei un permesso di soggiorno in Svizzera valevole oltre 90 giorni
In ragione della ripartizione delle competenze tra Cantoni e Confederazione, il rilascio dei permessi di soggiorno compete alle autorità cantonali della migrazione. La invitiamo pertanto a rivolgersi alla competente autorità del Suo Cantone di domicilio:
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
Maggiori informazioni concernenti il soggiorno in Svizzera sono reperibili al link:
Soggiorno
7.2 Ho contratto matrimonio o un’unione domestica registrata all’estero. Il mio coniuge/partner registrato può entrare in Svizzera?
In ragione della ripartizione delle competenze tra Cantoni e Confederazione, il rilascio dei permessi di soggiorno compete alle autorità cantonali della migrazione. La invitiamo pertanto a rivolgersi alla competente autorità del Suo Cantone di domicilio:
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
Maggiori informazioni concernenti il soggiorno in Svizzera sono reperibili ai link seguenti:
Soggiorno
Lista: Prescrizioni in materia di documenti di viaggio e di visti secondo la nazionalità
Lista: Prescrizioni in materia di documenti di viaggio e di visti: disposizioni speciali a prescindere dalla nazionalità (PDF, 191 kB, 05.09.2023)
Ricongiungimento familiare / coniuge (straniero) di un cittadino svizzero
(6.2 Familiari di cittadini svizzeri)
Ricongiungimento familiare / coniuge (straniero) di un cittadino straniero titolare del permesso di domicilio
(6.3 Familiari di stranieri titolari del permesso di domicilio)
Ricongiungimento familiare / coniuge (straniero) di un cittadino straniero titolare del permesso di dimora
(6.4 Familiari di stranieri titolari del permesso di dimora)
7.3 Ricongiungimento familiare
In ragione della ripartizione delle competenze tra Cantoni e Confederazione, il rilascio dei permessi di soggiorno compete alle autorità cantonali della migrazione. La invitiamo pertanto a rivolgersi alla competente autorità del Suo Cantone di domicilio:
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
Maggiori informazioni concernenti il soggiorno in Svizzera sono reperibili ai link seguenti:
Soggiorno
Lista: Prescrizioni in materia di documenti di viaggio e di visti secondo la nazionalità
Lista: Prescrizioni in materia di documenti di viaggio e di visti: disposizioni speciali a prescindere dalla nazionalità (PDF, 191 kB, 05.09.2023)
Ricongiungimento familiare / coniuge (straniero) di un cittadino svizzero
(6.2 Familiari di cittadini svizzeri)
Ricongiungimento familiare / coniuge (straniero) di un cittadino straniero titolare del permesso di domicilio
(6.3 Familiari di stranieri titolari del permesso di domicilio)
Ricongiungimento familiare / coniuge (straniero) di un cittadino straniero titolare del permesso di dimora
(6.4 Familiari di stranieri titolari del permesso di dimora)
7.4 Desidero lavorare in Svizzera
La Svizzera applica un sistema binario di ammissione della manodopera straniera. Le persone esercitanti attività lucrativa che provengono da Stati dell’UE/AELS possono beneficiare dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone. Per quel che concerne gli Stati terzi (non UE/AELS), sono ammessi, in misura limitata, quadri, specialisti e altri lavoratori qualificati.
Le condizioni d’ammissione per nazionalità sono reperibili al link seguente:
Permessi di lavoro
Altre informazioni utili sul tema dell’attività lucrativa in Svizzera figurano al link:
FAQ – Domande ricorrenti: Lavoro / Permessi di lavoro
Attività lucrativa:
Basi legali: Soggiorno con attività lucrativa
Libera circolazione delle persone:
Libera circolazione delle persone Svizzera – UE/AELS
In ragione della delle competenze tra Cantoni e Confederazione, il rilascio dei permessi di soggiorno compete alle autorità cantonali della migrazione. La invitiamo pertanto a rivolgersi alla competente autorità del Suo Cantone di domicilio:
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
Maggiori informazioni concernenti il soggiorno in Svizzera sono reperibili al link:
Soggiorno
Per domande, chiarimenti o informazioni sulla documentazione supplementare La preghiamo di rivolgersi direttamente alla rappresentanza svizzera competente per il luogo di domicilio del richiedente:
Rappresentanze svizzere
7.5 Obbligo di notifica per un soggiorno di visita di un stranieri
Chiunque alloggia uno straniero dietro compenso è tenuto a notificarlo immediatamente. Se invece lo straniero è alloggiato gratuitamente, non vi è un obbligo di notifica. Sono fatte salve prescrizioni cantonali più severe. La preghiamo pertanto di rivolgersi al competente servizio cantonale di migrazione:
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
7.6 Indirizzi delle autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
8.1 Dove trovo le basi legali?
Tutte le basi legali sul tema visti sono reperibili al link:
VII. Istruzioni visti
Le informazioni sono disponibili in italiano, francese e tedesco. Allegato 1, elenchi 1+2 anche in inglese.
8.3 Desidero importare in Svizzera il mio animale domestico. Quali regole devo osservare?
Il sito seguente informa in merito all'importazione di animali in Svizzera:
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Per ulteriori domande La preghiamo di rivolgersi all’Ufficio federale di veterinaria.
Tel: +41 58 463 30 33
E-Mail
8.4 Domande concernenti l’acquisto di immobili
Per quanto concerne l’acquisto di immobili in Svizzera, La preghiamo di contattare l’autorità seguente:
Ufficio federale di giustizia
Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario
Taubenstrasse 16
3003 Berna
Tel. +41 58 462 47 97
Homepage
8.5 Desidero effettuare trasporti di persone o merci verso la Svizzera. Quest’attività soggiace a un permesso di lavoro secondo il diritto in materia di stranieri? Per entrare in Svizzera mi occorre un visto?
Occorre distinguere tra obbligo di notifica o del permesso di lavoro e obbligo del visto.
Obbligo di notifica o del permesso di lavoro
- Nei due casi di seguito, il trasporto occasionale di persone verso la Svizzera (servizi turistici) e il trasporto occasionale di merci verso la Svizzera a bordo di autocarri non soggiacciono all’obbligo di notifica o del permesso di lavoro:
- Il trasporto è effettuato da una società con sede nell’UE/AELS, in virtù dell’Accordo sui trasporti terrestri tra la Svizzera e l’UE. Nel quadro dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), una società di trasporti con sede nell’UE/AELS può distaccare in Svizzera anche autisti cittadini di Stati terzi purché siano stati previamente ammessi sul mercato del lavoro regolare di uno Stato dell’UE/AELS.
- Il trasporto è effettuato da una società con sede in uno degli Stati terzi seguenti: Albania, Algeria, Azerbaigian, Belarus, Bosnia, Georgia, Giordania, Kazakstan, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Russia, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uzbekistan. Con questi Stati, infatti, la Svizzera ha concluso accordi relativi ai trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci.
- Il trasporto occasionale di persone (servizi turistici) e il trasporto occasionale di merci verso la Svizzera effettuato da una società con sede in un altro Stato terzo (p.es. Montenegro) soggiacciono all’obbligo del permesso di lavoro a partire da una durata superiore a otto giorni. In questo caso occorre pertanto sollecitare un permesso di lavoro per la persona che esegue il trasporto.
Il datore di lavoro deve sollecitare il permesso di lavoro presso la competente autorità (autorità preposta al mercato di lavoro o alla migrazione). Troverete qui le informazioni utili per quanto riguarda la documentazione per la domanda.
- Il trasporto regolare di persone verso la Svizzera/i servizi regolari ai passeggeri (traffico di linea) soggiacciono all’obbligo del permesso di lavoro, a prescindere dalla nazionalità della persona che li esegue e dallo Stato di sede della società che distacca questa persona in Svizzera. Questo tipo di prestazione richiede, da un lato, un’autorizzazione dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT) per il traffico di linea e, dall’altro, un permesso di lavoro secondo il diritto in materia di stranieri per la persona che esegue la prestazione. Le domande di autorizzazione per il traffico di linea vanno rivolte direttamente all’UFT.
Il datore di lavoro deve sollecitare il permesso di lavoro presso la competente autorità (autorità preposta al mercato di lavoro o alla migrazione). Troverete qui le informazioni utili per quanto riguarda la documentazione per la domanda.
Maggiori informazioni sulle disposizioni in materia di permessi e autorizzazioni per il trasporto regolare e occasionale di persone e merci sono reperibili nella circolare congiunta SEM-SECO del 28 febbraio 2017. (PDF, 566 kB, 28.02.2017)
Obbligo del visto
Con la sola eccezione delle corse di transito, il trasporto di merci e persone costituisce sempre un’attività lucrativa ai sensi del diritto in materia di stranieri, pertanto si applicano le disposizioni in materia di visto previste per l’entrata allo scopo di esercitare un’attività lucrativa in Svizzera. Favorite consultare le Prescrizioni in materia di visti secondo la nazionalità. Diversamente dall’obbligo del permesso, l’obbligo del visto non dipende dalla sede della società, bensì dalla nazionalità dell’autista.
I conducenti di autocarri cittadini di Bosnia e Erzegovina, Serbia o Macedonia del Nord, per esempio, soggiacciono all’obbligo del visto per entrare in Svizzera a prescindere dalla durata del loro soggiorno. Per sollecitare il visto favorite rivolgervi alla rappresentanza svizzera competente.
Corse di transito
Il trasporto internazionale di persone o merci in transito attraverso la Svizzera (transito) non è considerato un’attività lucrativa e pertanto non soggiace all’obbligo del permesso e, a seconda della nazionalità di chi lo esegue, nemmeno all’obbligo del visto.
Un autista serbo che trasporta turisti o merci dalla Serbia verso la Francia attraverso la Svizzera, per esempio, è esentato dall’obbligo del visto.
Ultima modifica 18.08.2023